(omissis)
FATTO E DIRITTO
Sull’anno di imposta 2005 veniva contestata la indeducibilità di costi, esposti dalla società in accomandita semplice “LATINA STAMPA di (omissis) E C. Sas”, ritenuti riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti. La ripresa a tassazione colpiva la società ed i soci, in misura della loro partecipazione al capitale sociale.
Nel rispetto del litisconsorzio fra società di persone e soci, venivano proposti ricorsi individuali, riuniti in primo grado dove non trovavano apprezzamento, salvo che per l’esclusione sulla maggiorazione delle sanzioni.
Diverso esito aveva l’appello, dove le ragioni di parte contribuente erano integralmente respinte.
I contribuenti propongono unitario ricorso per cassazione affidandosi a quattro strumenti cui risponde tempestivamente il patrono erariale spiegando contro ricorso.
In prossimità dell’adunanza, il patrono di parte contribuente ha depositato memoria, con atti allegati, rappresentando di aver definito la controversia, beneficiando delle agevolazioni di legge, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016. E’ stato, inoltre, depositato per ciascuno dei ricorrenti atto di rinuncia al ricorso con notifica alla controparte. Il giudizio può, pertanto, dichiararsi estinto con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 e ss d.l. n. 193/2016, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024.
Depositata in Cancelleria l’11 novembre 2024.
