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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2024, n. 29016

Massima

A fronte della contestazione di indeducibilità di costi per operazioni oggettivamente inesistenti relativa all’anno d’imposta 2005, la definizione agevolata della controversia in sede di Cassazione, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, comporta la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio, con le spese a carico di chi le ha anticipate.

Supporto alla lettura

OPERAZIONI INESISTENTI

Sono operazioni inesistenti quelle operazioni prive, in tutto o in parte, di riscontro nella realtà commerciale.

Sul piano tributario, il costo derivante da tali operazioni è indeducibile e l’IVA è indetraibile a causa della carenza del requisito della certezza. Con riferimento alle ipotesi di fatture relative a operazioni inesistenti è onere dell’Amministrazione finanziaria provare che l’operazione oggetto della fattura non è mai stata posta in essere, anche avvalendosi delle presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti.

Dal punto di vista penale la dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nonchè l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti costituiscono reati tributari perseguiti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 2 e 8 del D. Lgs. n. 74/2000.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

 

FATTO E DIRITTO

Sull’anno di imposta 2005 veniva contestata la indeducibilità di costi, esposti dalla società in accomandita semplice “LATINA STAMPA di (omissis) E C. Sas”, ritenuti riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti. La ripresa a tassazione colpiva la società ed i soci, in misura della loro partecipazione al capitale sociale.

Nel rispetto del litisconsorzio fra società di persone e soci, venivano proposti ricorsi individuali, riuniti in primo grado dove non trovavano apprezzamento, salvo che per l’esclusione sulla maggiorazione delle sanzioni.

Diverso esito aveva l’appello, dove le ragioni di parte contribuente erano integralmente respinte.

I contribuenti propongono unitario ricorso per cassazione affidandosi a quattro strumenti cui risponde tempestivamente il patrono erariale spiegando contro ricorso.

In prossimità dell’adunanza, il patrono di parte contribuente ha depositato memoria, con atti allegati, rappresentando di aver definito la controversia, beneficiando delle agevolazioni di legge, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016. E’ stato, inoltre, depositato per ciascuno dei ricorrenti atto di rinuncia al ricorso con notifica alla controparte. Il giudizio può, pertanto, dichiararsi estinto con spese a carico di chi le ha anticipate.

 

 

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 e ss d.l. n. 193/2016, con spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria l’11 novembre 2024.

Allegati

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