RILEVATO CHE
1. Il contribuente Sa.Co. impugnava avviso di accertamento notificatogli il 16 dicembre 2014 in cui veniva recuperato a tassazione reddito conseguente ad assunti scostamenti determinati con metodo sintetico rispetto agli importi dichiarati.
La CTP accoglieva il ricorso e l’Agenzia delle entrate proponeva appello.
Il contribuente inviava a mezzo raccomandata le proprie controdeduzioni, ma non veniva comunicato il decreto di fissazione dell’udienza.
Successivamente l’Agenzia comunicava in data 23 agosto 2021 al contribuente avviso di pagamento richiamante la sentenza d’appello, sfavorevole allo stesso, e solo così egli avrebbe preso cognizione della definizione del giudizio di secondo grado, nel quale le controdeduzioni non erano state acquisite e in cui il Sa.Co. veniva dichiarato contumace.
In data 13 settembre 2021 e poi in data 22 febbraio 2022 la difesa del contribuente chiedeva di visionare il fascicolo d’ufficio, che sarebbe stata riscontrata solo in data 24 febbraio 2022.
Il contribuente ha, quindi, proposto ricorso in cassazione, mentre l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE
1. Il citato contribuente, dopo aver ottenuto la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata dalla CTR ai sensi dell’art. 62 bis, D.Lgs. n. 546/1992, ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 185 ss., L. n. 197/2022.
La domanda, con la prova dell’avvenuto pagamento della prima rata, è stata presentata in data 21 giugno 2023 e risulta depositata in atti.
Non risulta alcuna istanza ulteriore da parte di nessuna delle parti.
Ricorrendo così le condizioni di cui all’art.1, comma 197, secondo periodo, L. n. 197/22, deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese restano a carico delle parti che le abbiano anticipate come per legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
Depositato in Cancelleria l’11 agosto 2025.
