RILEVATO CHE:
Formula istanza di correzione di errore materiale l’Avv. Fr.Va. nella qualità di difensore di Ma. TRASPORTI Srl IN LIQUIDAZIONE, Ma.Fr., Ma.Ge. e Ma.Mi., atteso che il dispositivo dell’ordinanza n. 19754 resa dalla Sez. 5 Civ. di questa Suprema Corte ad esito dell’adunanza dell’11 marzo 2021 e pubblicata il 12 luglio 2021, rigettato il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti costituiti e conseguentemente condannata la prima alla rifusione delle spese ai secondi, nulla statuisce in ordine alla richiesta, giusta controricorso, distrazione delle spese in favore del predetto difensore.
CONSIDERATO CHE:
L’istanza è fondata e merita accoglimento.
Nelle conclusioni prese dai contribuenti in controricorso (cfr. l’ultimo rigo di p. 12), si chiedeva respingersi il ricorso avversario, “con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”.
Il dispositivo dell’ordinanza n. 19754 del 2021, come rilevato nell’istanza che presentemente ne occupa, omette di statuire in punto di distrazione delle spese.
Ne consegue che esso va corretto, disponendo, conformemente a quanto richiesto, la distrazione in favore del difensore.
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo dell’ordinanza della Sez. 5 Civ. della Suprema Corte di cassazione n. 19754 resa il 11 marzo 2021 e pubblicata il 12 luglio 2021 nel senso che sia aggiunta, dopo l’espressione: “… oltre accessori di legge”, la seguente: “…, con distrazione in favore del difensore Avv. Fr.Va., antistatario”.
Manda la Cancelleria per l’annotazione sull’originale.
Così deciso a Roma, il 13 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria l’11 agosto 2025.
