Massima

È fondata e va accolta l’istanza di correzione di errore materiale volta a integrare il dispositivo di un’ordinanza che, pur avendo condannato la parte soccombente al rimborso delle spese legali, abbia omesso di statuire sulla richiesta di distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario, qualora tale richiesta sia stata esplicitamente formulata nei precedenti atti processuali.

Supporto alla lettura

SPESE PROCESSUALI

I costi previsti quando si fa ricorso all’Autorità Giudiziaria sono generalmente definiti spese processuali. Questi possono essere di varia natura, ma in particolare le parti devono sostenere complessivamente:

  • spese legali: spese che ciascuna parte deve versare al legale (nell’ordinamento italiano, fatte salve le eccezioni, la parte deve valersi dell’assistenza di un avvocato) che la assiste e difende nel giudizio, quantificabili sulla base di parametri stabiliti dalla legge (sia in caso di processo civile che di processo penale);
  • spese processuali: spese legate alla giustizia e all’attività degli organi giurisdizionali e devono essere tendenzialmente versate allo stato.

Il soggetto tenuto a versarle sarà individuato dalla stessa Autorità giudiziaria secondo il c.d. principio della soccombenza, con il quale il giudice condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa di tutte le spese legali e processuali da questa sostenute. A questo principio si affianca il c.d. principio di causalità, secondo il quale chi deve sostenere i costi del giudizio è colui che l’ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente.

Esistono però dei correttivi che consentono al Giudice di valorizzare il caso concreto, in quanto l’automatismo del principio della soccombenza può risultare troppo rigido e quindi non essere sempre la scelta più idonea.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

Formula istanza di correzione di errore materiale l’Avv. Fr.Va. nella qualità di difensore di Ma. TRASPORTI Srl IN LIQUIDAZIONE, Ma.Fr., Ma.Ge. e Ma.Mi., atteso che il dispositivo dell’ordinanza n. 19754 resa dalla Sez. 5 Civ. di questa Suprema Corte ad esito dell’adunanza dell’11 marzo 2021 e pubblicata il 12 luglio 2021, rigettato il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti costituiti e conseguentemente condannata la prima alla rifusione delle spese ai secondi, nulla statuisce in ordine alla richiesta, giusta controricorso, distrazione delle spese in favore del predetto difensore.

CONSIDERATO CHE:

L’istanza è fondata e merita accoglimento.

Nelle conclusioni prese dai contribuenti in controricorso (cfr. l’ultimo rigo di p. 12), si chiedeva respingersi il ricorso avversario, “con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore del sottoscritto difensore per averne fatto anticipo”.

Il dispositivo dell’ordinanza n. 19754 del 2021, come rilevato nell’istanza che presentemente ne occupa, omette di statuire in punto di distrazione delle spese.

Ne consegue che esso va corretto, disponendo, conformemente a quanto richiesto, la distrazione in favore del difensore.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo dell’ordinanza della Sez. 5 Civ. della Suprema Corte di cassazione n. 19754 resa il 11 marzo 2021 e pubblicata il 12 luglio 2021 nel senso che sia aggiunta, dopo l’espressione: “… oltre accessori di legge”, la seguente: “…, con distrazione in favore del difensore Avv. Fr.Va., antistatario”.

Manda la Cancelleria per l’annotazione sull’originale.

Così deciso a Roma, il 13 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria l’11 agosto 2025.

Allegati

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