RILEVATO CHE
Con apposito avviso l’Agenzia rettificava, nei confronti del contribuente Fa.Ma. in data 28 maggio 2015 la dichiarazione 2012 relativa all’anno d’imposta 2011, avendo lo stesso superato il limite massimo di detraibilità delle spese di ristrutturazione immobiliare, già detratte legittimamente negli anni da 2005 a 2008.
La CTP accoglieva il ricorso del citato contribuente e l’Agenzia proponeva gravame.
La CTR confermava la pronuncia di primo grado con la sentenza
riportata in epigrafe.
L’Agenzia delle entrate ha proposto così ricorso in cassazione avverso quest’ultima, affidato a un unico motivo, mentre il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-ter e 43, D.P.R. n. 600/1973.
1.1. Il motivo è fondato.
La pronuncia di decadenza dalla potestà impositiva poggia sull’osservazione per cui le opere di ristrutturazione, incontestate, vennero realizzate nel 2005 mentre, come detto, la rettifica avvenne nel 2015, laddove l’art. 43 D.P.R. n. 600/1973 assegna all’amministrazione il termine decadenziale (ratione temporis) del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione fiscale.
Ora, a parte il fatto che la dichiarazione cui si riferisce la rettifica è appunto quella presentata nel 2012 per i redditi maturati nel 2011, e pertanto la rettifica del maggio 2015 era sotto tale profilo tempestiva, neppure può sostenersi la riferibilità dell’accertamento all’epoca dell’effettuazione dei lavori, a tacer d’altro in quanto l’amministrazione non ha disconosciuto il titolo della detrazione, bensì la concreta detraibilità per l’anno 2011 visto che il contribuente stava operandola, pur avendo frattanto superato il limite massimo dei lavori stabilito dall’epoca, pari ad Euro 48.000,00.
2. Il motivo va dunque accolto, la sentenza cassata con rinvio alla CGT della Puglia, che – in diversa composizione – provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che,
in diversa composizione, provvedera altresì a regolare le spese del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
Depositato in cancelleria l’ 11 agosto 2025.
