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Cassazione civile sez. trib., 11/06/2025, n. 15573

Massima

Un giudicato esterno si forma sulla validità della notifica delle cartelle esattoriali quando una precedente pronuncia, pur originando da un ricorso che sollevava motivi di rito (come la modalità di notifica tramite poste private), contenga in realtà accertamenti e statuizioni idonee a incidere in modo definitivo sull’infondatezza delle pretese e sulla regolarità della notifica stessa, superando la mera affermazione incidenter tantum di un presupposto logico della decisione e costituendo un vero e proprio oggetto della statuizione finale.

Supporto alla lettura

CARTELLA ESATTORIALE

La cartella esattoriale (o di pagamento) è un atto con il quale l’Agenzia delle Entrate ordina al contribuente il pagamento di un credito vantato da un Ente pubblico entro 60 giorni, decorso il quale potrà procedere ad esecuzione forzata. Si tratta di un documento con cui si fa valere un credito già esistente e, quindi, non ha un autonomo termine di prescrizione a cui riferirsi, infatti se si tratta di una cartella con cui viene ordinato il pagamento di un credito erariale si prescriverà in 10 anni; se si tratta del pagamento di una multa per violazione al Codice della Strada si prescriverà in 5 anni.

Quando si ritiene che la cartella sia illegittima, è possibile utilizzare 3 rimedi:

  • istanza per autotutela: richiesta che il contribuente rivolge direttamente all’Ente creditore illustrando le proprie ragioni e chiedendo l’annullamento del debito. Se la richiesta è fondata, l’Amministrazione provvede alla rimozione dell’atto. Non ci sono limiti procedurali o temporali, infatti l’istanza può essere presentata anche dopo che siano scaduti i termini per il ricorso, l’Amministrazione però ha la facoltà di non accettare le richieste del contribuente, in tal caso non ci sarà possibilità di impugnazione;
  • istanza di sospensione: proponibile solo in determinate ipotesi, e deve essere presentata esclusivamente al Concessionario della riscossione (non all’Ente) entro il termine tassativo di 60 giorni dalla notifica dell’atto, sarà poi l’Ente impositore a rispondere. La risposta potrà essere di accoglimento o di rigetto, ma finchè l’ente non risponde la riscossione rimane sospesa. Nel caso in cui la risposta non arriva entro 220 giorni il debito è annullato di diritto.
  • ricorso all’autorità giudiziaria: bisogna distinguere a seconda della natura del credito e del vizio che si vuole far valere: se si tratta di crediti tributari, l’opposizione va proposta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni; se si tratta di crediti non tributari e si vuole contestare il merito della pretesa bisogna distinguere tra crediti per sanzioni amministrative (opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica della cartella), crediti di natura previdenziale (opposizione proposta dinanza al Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella); se si tratta di crediti non tributari e si vuole fa valere l’estinzione del debito per cause sopravvenute, l’opposizione va proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c; se si vogliono contestare vizi formali dell’atto, a prescindere dalla natura del credito, l’opposizione va proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica al Tribunale in funzione di Giudice dell’Esecuzione del luogo dove risiede il ricorrente.

Tali rimedi non sono alternativi, nel senso che la scelta di uno non esclude la possibilità di utilizzarne anche un altro.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione e respingeva l’appello di Ve.Fr. avverso la pronuncia n. 19314/2015 della Commissione tributaria provinciale di Napoli con cui era stato accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e sottese cartelle esattoriali.

Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Agenzia delle entrate riscossione, rappresentata dall’Avvocatura erariale, resiste con controricorso e, rappresentata da Avvocato del libero foro, propone anche ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione; i Comuni di Afragola, Casoria, Casalnuovo di Napoli e la Regione Campania sono rimasti intimati.

 

CONSIDERATO CHE

1.1. Va preliminarmente dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio di Agenzia delle entrate riscossione con il patrocinio di un Avvocato del libero foro (Michela Nocco) in difetto (finanche della mera allegazione) dei presupposti legittimanti tale modalità di assistenza tecnica.

1.2. Il protocollo stipulato il 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle entrate riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede, infatti, che il patrocinio della prima davanti alla Suprema Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non sia adottata l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dall’art. 43, quarto comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611.

1.3. Nella specie, stante peraltro la separata ed autonoma costituzione in giudizio di Agenzia delle entrate riscossione anche mediante l’Avvocatura erariale, in difetto di prova circa l’avvenuta emissione di una motivata delibera della Concessionaria in favore del patrocinio con Avvocato del libero foro, ne consegue che, in difetto di siffatti presupposti, la procura conferita dall’Agenzia delle entrate riscossione ad un Avvocato del libero foro è invalida e il controricorso riferibile a tale difesa – contenente anche ricorso incidentale – va dichiarato inammissibile (indirizzo costante: così Cass. nn. 6931/2023, 36498/2021, 26531/2020).

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” per avere la Commissione tributaria regionale omesso di considerare che il giudizio in oggetto era “nuovo e del tutto autonomo rispetto al…(giudizio con)… R.G. 1100/14, definito con la sentenza n. 17918/14…” in relazione alla quale i Giudici d’appello avevano ritenuto la validità delle cartelle esattoriali impugnate anche nel presente giudizio.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente attribuito efficacia di giudicato esterno alla sentenza n. 17918 del 04.07.2014 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso le cartelle esattoriali, oggetto anche del presente giudizio, per motivi di rito (notifica tramite poste private), non costituisce giudicato sostanziale.

2.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese.

2.4. Correttamente la CTR ha ritenuto invocabile dall’ente impositore l’esistenza di un giudicato sulla validità della notifica delle cartelle, costituito dalla sentenza n. 17918/2014 dianzi citata, ritualmente trascritta nel controricorso e ad essa allegata, del seguente tenore:”In ogni caso, nel merito, si rileva, essendo intervenuta e documentata la notifica delle sottostanti cartelle di pagamento (cfr. documenti in atti, non specificamente, ritualmente e tempestivamente contestati da parte ricorrente), nessun vizio procedimentale ovvero evento effetto prescrizionale o decadenziale può ravvisarsi nella presente fattispecie, ai sensi dell’art. 5 DL 953/1982 conv. in L. 53/1983 e ss.mm.ii., stante anche il principio della scissione degli effetti della notificazione ex Corte Cost. 477/02. Peraltro, in ordine alla idoneità di tale documentazione si rileva, per un verso ed in ragione della dimensione non meramente privatistica del soggetto promanante, la sufficienza della modalità di produzione dei documenti in questione, la cui significatività è comunque rimessa alla valutazione del giudice che può desumere la conformità anche aliunde ed a mezzo di presunzioni (non sussistendo nel caso di specie motivi per ritenere difformità dagli originali); per altro verso, la congruità di tale documentazione in ragione della valenza funzionale e contenutistica del ruolo (quale sintesi meccanografica della pretesa tributaria corrispondente allo sviluppo descrittivo di cui alla cartella di pagamento) e della certa riconducibilità dei prodotti avvisi a ciascuno degli esibiti estratti di ruolo (cfr. la coincidenza tra numero di cartella e numero di documento ivi riportato)… “.

2.5. Nella specie, nel giudizio all’esito del quale si era formato il giudicato, erano state impugnate parte delle medesime cartelle esattoriali, oggetto del presente giudizio, ritenute validamente notificate per essere stata raggiunta idonea prova al riguardo.

2.6. Risulta dunque intervenuta specifica statuizione sulla regolarità della notifica delle cartelle, sicché sul punto deve ritenersi formato giudicato, invocabile in altro giudizio, non essendo, la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Napoli, di contenuto meramente processuale e quindi inidonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale affermato in questo giudizio.

2.7. Nella pronuncia della CTP sono stati effettuati, al contrario, accertamenti idonei a incidere in modo definitivo sull’infondatezza delle pretese vantate dal soggetto, considerato che se è vero che il giudicato sostanziale può estendersi anche alle questioni non controverse, al contempo è necessario che su queste ultime il giudice abbia compiuto un vero e proprio accertamento, così necessariamente e inscindibilmente collegato con il dictum finale, da non costituire la semplice affermazione incidenter tantum di uno dei presupposti logici della decisione, bensì l’oggetto, esso stesso, della statuizione finale (cfr. Cass. nn. 19632/2019, 3737/2003).

3. Sulla base di quanto sin qui osservato il ricorso va respinto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte

– dichiara inammissibile il controricorso con ricorso incidentale proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione con il patrocinio di avvocato del libero foro;

– rigetta il ricorso di parte contribuente;

– condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate Riscossione come separatamente costituitasi con l’Avvocatura Generale dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

– Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria l’11 giugno 2025.

Allegati

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