• Home
  • >
  • Cassazione civile sez. trib., 11/06/2025, n. 15560

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2025, n. 15560

Massima

Sono inammissibili in sede di ricorso per cassazione le doglianze e le eccezioni non formulate nei precedenti gradi di giudizio o per le quali la parte ricorrente non abbia allegato e riprodotto il contenuto dello specifico atto processuale in cui le avrebbe proposte dinanzi al giudice di merito, in ossequio al principio di autosufficienza.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dal Agenzia delle entrate riscossione avverso la pronuncia n. 3829/2015 della Commissione tributaria provinciale di Salerno con cui era stato accolto il ricorso di DIALCA Srl (di seguito la Società) avverso iscrizione ipotecaria su beni di sua proprietà.

Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la Società propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.

 

CONSIDERATO CHE

1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto provata e valida la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

1.2. In particolare, la ricorrente contesta che la Commissione tributaria regionale abbia ritenuto idoneo, ai fini della prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l’avviso di ricevimento della raccomandata depositato dall’Agente della Riscossione, sebbene privo del necessario timbro postale, che ne attestasse l’autenticità e la data di ricezione, nonché della firma leggibile dell’agente postale, elementi indispensabili per attribuirgli valore fidefaciente, riportando, l’avviso di ricevimento, “unicamente l’indicazione, apposta a penna, della data “13.03.013” e due sottoscrizioni – illeggibili – prive di alcuna riferibilità al soggetto sottoscrittore”.

1.3. Ciò posto, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello della Concessionaria affermando quanto segue: “Dall’esame della documentazione in atti e – in specie- da quella prodotta dall’appellante in questo grado di giudizio […] è dato rilevare la rituale notifica di comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria (n. Omissis), in data 13/3/2013 all’indirizzo della DI.AL.CA. Srl presso la sede legale di Omissis alla Via (Omissis)  […] Alla regolarità della suddetta notifica, peraltro garantita dall’Ufficiale postale in ordine sia all’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato che all’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell’atto…, consegue l’infondatezza della sollevata eccezione di omesso obbligatorio contraddittorio endoprocedimentale, che l’A.F. era tenuta ad attivare”.

1.4. Va dunque evidenziato in primo luogo che ogni contestazione sul contenuto dell’avviso di ricevimento è questione di merito che ha costituto oggetto di verifica dal Giudice regionale nei termini dianzi illustrati, cosicché si è trattato dell’accertamento di una circostanza di fatto posta come presupposto al principio di diritto poi applicato, che tale verifica implicava e, come tale, in tale sede, non sindacabile, nel suo apprezzamento di merito, sotto il canone censorio prescelto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).

1.5. È opportuno comunque osservare che: a) il timbro postale deve ritenersi equipollente all’indicazione della data apposta sull’avviso di ricevimento dall’agente notificatore atteso che le risultanze dell’avviso hanno valore probatorio privilegiato; b) la nullità di un atto non dipende dall’illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dell’atto, al che consegue che, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un atto tributario, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (cfr. Cass. n. 7838 del 2015), adempimento a cui nel caso in esame il ricorrente si è sottratto.

1.6. Le ulteriori doglianze circa la mancata “corrispondenza tra il mittente indicato nella comunicazione e quello risultante dall’avviso di ricevimento postale”, la discordanza tra la data apposta sulla comunicazione di iscrizione ipotecaria e quella apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata, spedita da una sede dell’agente della riscossione diversa rispetto a quella indicata nella comunicazione, e che il ricorrente assume aver formulato in sede di udienza di discussione sono inammissibili in quanto dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione delle suddette specifiche eccezioni mentre era onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare – riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti – in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. n. 11934/2021; n. 17831/2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253/2009).

1.7. In proposito, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né Corte rilevabili di ufficio (cfr. Cass. nn. 19076 e 13987 del 2022, 8125/2021, 19560/2020, 20694 e 15430 del 2018).

2. Sulla base di quanto sin qui osservato il ricorso va respinto.

3. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’agente della riscossione.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 28 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria l’11 giugno 2025.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi