(omissis)
FATTI DI CAUSA
1. La C.T.P. di Agrigento, con la sentenza n. 991/4/2011, rigettava l’impugnazione proposta da (omissis) avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti in relazione all’omesso pagamento di tributi TARSU/TIA, relativi agli anni 2002-2004 e confermava l’impugnata cartella.
2. La C.T.R. della Sicilia, con sentenza n. 133/14/2010, depositata in data 3 dicembre 2015 e non notificata, rigettava l’appello proposto dalla contribuente osservando che erano infondate tutte le eccezioni relative all’omessa notifica dell’avviso di accertamento (atto presupposto) ed agli ulteriori vizi dedotti afferenti la notifica della cartella.
3. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi la contribuente. Riscossione Sicilia Spa ed il Comune di Canicattì sono rimasti intimati.
4. La contribuente, con memoria in data 13 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018 il quale dispone che: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati”. In via subordinata ha dichiarato di rinunziare ai primi otto motivi e di insistere sull’ ultimo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va osservato l’ art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018 così recita: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre ancorché’ riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati”.
1.1. Parte contribuente ha indicato la tipologia e la date delle cartelle e gli importi al fine di giustificare la chiesta estinzione per cessata materia del contendere, sicché va emessa la relativa pronunzia.
2. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6°-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5°, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5°, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5°, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5°, 17 giugno 2022, n. 19599).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 28 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria l’11 aprile 2024.