(omissis)
RILEVATO CHE:
1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma in data 16 novembre 2010 notificava alla International Art Academy – Associazione culturale avviso di accertamento n. (omissis)/2010, con il quale contestava alla suddetta associazione l’omessa contabilizzazione di ricavi per l’anno d’imposta 2004, e recuperava pertanto a tassazione, ai fini IRES, IRAP ed IVA, l’importo complessivo di Euro 302.890,32, di cui Euro 139.547,00 risultante in base a ricevute rilasciate ai frequentatori dell’associazione, ed Euro 163.343,32 in applicazione delle presunzioni legali ex art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 51 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di indagini bancarie sui conti intestati all’associazione ed al suo rappresentante legale.
L’avviso di accertamento in questione veniva emesso a seguito di due distinti processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza di Roma, ritualmente notificati, mediante i quali si contestava all’associazione lo svolgimento di attività di prestazione di servizi organizzata in forma d’impresa, relativamente alle attività ed ai corsi che la stessa associazione teneva, essendo questi aperti a tutti a prescindere dalla qualità di associato.
2. L’associazione contribuente impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 8089/62/2014, depositata il 14 aprile 2014, rigettava il ricorso.
3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. n. 3562/09/2015, pronunciata il 21 maggio 2015 e depositata in segreteria il 17 giugno 2015, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la International Art Academy, sulla base di un unico motivo (ricorso inviato per la notifica il 15 gennaio 2016, e notificato il 18 gennaio 2016).
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
5. Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 veniva fissata per la trattazione l’udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1. Con l’unico motivo di ricorso la International Art Academy
– Associazione culturale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 148 e 149 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, che, stante il giudicato formatosi a seguito della sentenza della C.T.R. del Lazio n. 134/22/2009, pronunciata il 19 giugno 2009 e depositata il 18 settembre 2009, che aveva annullato altri avvisi di accertamento nei confronti della International Art Academy per le annualità dal 1997 al 2003, ritenendo non provata la mancanza della qualità di ente non commerciale, l’Amministrazione finanziaria avrebbe avuto l’onere di fornire la prova, per l’annualità 2004, della diversa natura dell’attività effettivamente svolta, rispetto a quella dichiarata nello statuto.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va innanzitutto rilevato che “in tema di imposte dirette e IVA oggetto di verifica nei confronti di associazioni culturali non riconosciute cui sia contestato lo svolgimento di attività commerciale, l’invocato giudicato esterno ex art. 2909 cod. civ., relativo a precedente anno di imposta, non spiega automaticamente effetto per gli anni successivi, in particolare con riferimento alla natura non commerciale dell’associazione accertata con la sentenza definitiva, in quanto è onere di parte contribuente dimostrare l’identità delle questioni e dei presupposti di fatto alla base delle riprese per le diverse annualità, in presenza di questioni e presupposti che non possono essere considerati accertati una volta per sempre, nel pieno rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., e, con riferimento all’imposizione indiretta, anche del diritto unionale come interpretato da CGUE 3 settembre 2009, C-2/08” (Cass. 13 ottobre 2022, n. 29992).
In particolare, l’estensione del giudicato riguardante altre annualità pregresse a quella oggetto di accertamento è ammissibile, allorquando vi sia il medesimo presupposto fattuale impositivo, e si tratti della medesima situazione giuridica, che si estenda ad una pluralità di anni d’imposta (Cass. 26 settembre 2016, n. 18875; Cass. 8 aprile 2015, n. 6953).
Nel caso di specie, tale identità di situazione giuridica non sussiste, in quanto la natura non commerciale dell’attività dell’associazione, se ritenuta sussistente per anni pregressi, non può automaticamente ritenersi sussistente anche per le annualità successive, dovendosi quindi operare una verifica singola per anno, ai fini dell’accertamento di tale natura.
Sul punto, la ricorrente si è limitata a richiamare il giudicato esterno riguardante gli anni successivi, al fine di escludere la natura commerciale dell’attività, nel mentre non ha fornito alcuna prova in ordine all’identità del presupposto impositivo ed all’identità delle questioni trattate tra il presente giudizio e quello riguardante le annualità precedenti.
Quanto alla lamentata violazione delle norme in tema di ripartizione dell’onere della prova, va rilevato che l’onere della dimostrazione della sussistenza di un’attività commerciale era sì a carico dell’Agenzia delle Entrate, che infatti lo ha assolto fornendo elementi presuntivi atti a dimostrare la sussistenza di un’attività diretta non esclusivamente verso soggetti associati, tenuto conto degli incassi ricevuti e delle movimentazioni bancarie accertate, così come verificato dalla C.T.R., con valutazione di fatto insindacabile in questa sede.
2. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2024.