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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2025, n. 24900

Massima

Nel contenzioso tributario, qualora la statuizione del giudice di primo grado che abbia ritenuto ammissibile l’impugnazione degli estratti di ruolo non sia stata specificamente impugnata con appello incidentale dall’Agenzia delle Entrate, si forma il c.d. “giudicato interno” sull’ammissibilità del ricorso originario, rendendo inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri la violazione dell’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 in relazione alla non impugnabilità di tali atti.

Supporto alla lettura

PROCESSO TRIBUTARIO

Il Processo Tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria, è disciplinato nel d.lgs. 546/1992 e non è incluso in nessuna delle giurisdizioni indicate dalla Costituzione, rappresenta quindi un’eccezione giustificata dal grande tecnicismo della materia.

Il 03 gennaio 2024 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 220/2023 recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, le quali vanno a modificare il d.lgs. 546/1992, e sono da collocare in attuazione della L. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale.

Ambito oggettivo di applicazione

– RILEVATO CHE:

1. Co.Ug., in data 7 novembre 2018, a seguito di accesso presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione prendeva conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di ruoli esattoriali e di cartelle di pagamento, per un importo complessivo di Euro 189.359,89.

2. Il contribuente proponeva quindi ricorso, avverso gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento asseritamente non notificate, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 2838/2020, depositata il 28 febbraio 2020, lo accoglieva, annullando i ruoli in questione e compensando integralmente le spese di lite.

3. Interposto gravame da parte del contribuente, per la parte relativa alla compensazione delle spese, nonché appello incidentale da parte dell’Agenzia delle Entrate – per la parte in cui la sentenza di primo grado aveva ritenuto applicabile ai crediti di natura erariale la prescrizione quinquennale, anziché quella decennale – la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 2624/2022, pronunciata il 5 luglio 2021 e depositata in segreteria il 7 giugno 2022, accoglieva parzialmente l’appello incidentale, in quanto “l’impugnata sentenza ha errato nel ritenere applicabile la prescrizione quinquennale ai crediti erariali”, ritenendo invece applicabile a tali crediti la prescrizione decennale per la parte relativa all’imposta, e quella quinquennale per le sanzioni e gli interessi.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 31 dicembre 2022).

Resiste con controricorso Co.Ug.

5. Con decreto del 18 febbraio 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

– CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso gli enti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Rilevano, in particolare, che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso originario del contribuente, nonostante la sopravvenuta entrata in vigore del citato comma 4-bis dell’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, in forza dell’art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che aveva sancito la non impugnabilità degli estratti di ruolo, sul presupposto che non trattavasi di atti di riscossione, ovvero di atti contenenti una pretesa impositiva.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché dell’art. 2948, num. 4), c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Rilevano, in particolare, gli enti ricorrenti che, nel caso in cui le sanzioni siano irrogate contestualmente alle imposte, il termine di prescrizione è comunque quello decennale; anche per gli interessi, trattandosi di obbligazione accessorie a una obbligazione principale non aventi carattere periodico (e cioè le imposte erariali), il termine prescrizione sarebbe quello decennale.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo è inammissibile.

Sulla questione dell’ammissibilità del ricorso avverso gli estratti di ruolo si è pronunciata esplicitamente, nella fattispecie in esame, la Corte di primo grado, che ha ritenuto che l’impugnazione di tali estratti di ruolo fosse ammissibile.

Tale statuizione non è stata impugnata né dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione né dall’Agenzia delle Entrate; quest’ultima, invero, ha sì proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, ma unicamente con riferimento alla questione del termine di prescrizione, e cioè se, nel caso di specie, fosse applicabile il termine di prescrizione di dieci anni, ovvero il minor termine di cinque anni, e su tale questione il suddetto appello incidentale è stato parzialmente accolto. Non a caso, nella pronuncia di appello non vi è alcuna statuizione in merito all’ammissibilità o inammissibilità del ricorso originario, proprio perché non vi è stato uno specifico motivo di impugnazione in argomento.

Deve ritenersi, quindi, che sulla questione dell’ammissibilità del ricorso originario proposto avverso gli estratti di ruolo si sia formato il c.d. “giudicato interno”, nel senso dell’ammissibilità di detto ricorso, ragion per cui il presente motivo di cassazione è da considerare inammissibile.

2.2. Il secondo motivo è invece infondato.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la prescrizione per le sanzioni e gli interessi è comunque quinquennale.

Invero, “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ. che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati; se, invece – come nella fattispecie in esame – la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 cit.” (Cass. 8 maggio 2024, n. 12528; Cass. 19 settembre 2024, n. 25222).

Con riferimento agli interessi, invece, questi si pongono in rapporto di accessorietà rispetto alle obbligazioni principali tributarie unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale” (Cass. 24 gennaio 2023, n. 2095; Cass. 8 marzo 2022, n. 7486).

3. Consegue il rigetto complessivo del ricorso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza degli enti ricorrenti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. Gianluca Fontanella, dichiaratosi anticipatario.

Rilevato che risultano soccombenti parti ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione, in solido tra loro, in favore di Co.Ug., delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 7.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A., con distrazione in favore dell’avv. G.F., dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 9 settembre 2025.

Allegati

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