Massima

Nel giudizio di cassazione (o giudizio di legittimità) promosso avverso una sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado in materia tributaria, la presentazione da parte del ricorrente di un atto di rinuncia al ricorso (sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore) determina l’estinzione del giudizio.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

1. La controversia ha ad oggetto le impugnazioni proposte dalla (omissis) Srl di due avvisi di accertamento ai fini IVA relativi agli anni d’imposta 2006 e 2008 e della successiva cartella di pagamento, emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti della predetta società contribuente. La CTP di Vicenza, riuniti i ricorsi, li rigettava. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Veneto respingeva l’appello proposto dalla società contribuente confermando la decisione di primo grado.

2. Avverso tale statuizione la (omissis) Srl propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

3. In data 22/05/2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e dal suo difensore, comunicata alla controricorrente ai sensi dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE:

1. Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso avanzata dalla ricorrente che la stessa ha dichiarato di aver depositato in ossequio all’impegno assunto con l’istanza di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, di cui all’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016, che la ricorrente ha depositato a corredo dell’atto di rinuncia a prova della riferibilità della stessa alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, unitamente alla documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto.

2. Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., sino alla data dell’adunanza camerale (Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182) e che, comunque, sono del tutto irrilevanti le ragioni in essa addotte, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali in considerazione dell’esito dello stesso.

3. La dichiarazione di estinzione del giudizio esime questa Corte anche solo dal riferire dei motivi di ricorso proposti dalla società ricorrente.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, l’11 luglio 2025.

Depositata in Cancelleria il 9 settembre 2025.

Allegati

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