RILEVATO CHE:
1. La controversia ha ad oggetto le impugnazioni proposte dalla (omissis) Srl di due avvisi di accertamento ai fini IVA relativi agli anni d’imposta 2006 e 2008 e della successiva cartella di pagamento, emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti della predetta società contribuente. La CTP di Vicenza, riuniti i ricorsi, li rigettava. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Veneto respingeva l’appello proposto dalla società contribuente confermando la decisione di primo grado.
2. Avverso tale statuizione la (omissis) Srl propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.
3. In data 22/05/2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e dal suo difensore, comunicata alla controricorrente ai sensi dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1. Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso avanzata dalla ricorrente che la stessa ha dichiarato di aver depositato in ossequio all’impegno assunto con l’istanza di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, di cui all’art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016, che la ricorrente ha depositato a corredo dell’atto di rinuncia a prova della riferibilità della stessa alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, unitamente alla documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto.
2. Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., sino alla data dell’adunanza camerale (Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182) e che, comunque, sono del tutto irrilevanti le ragioni in essa addotte, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali in considerazione dell’esito dello stesso.
3. La dichiarazione di estinzione del giudizio esime questa Corte anche solo dal riferire dei motivi di ricorso proposti dalla società ricorrente.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, l’11 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 9 settembre 2025.