Massima

L’omessa statuizione sull’istanza di distrazione delle spese giudiziali in un provvedimento che abbia comunque provveduto alla liquidazione delle stesse in favore della parte vittoriosa, costituisce un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione (ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.), purché il difensore abbia formulato specifica e tempestiva richiesta nel corso del giudizio.

Supporto alla lettura

SPESE PROCESSUALI

I costi previsti quando si fa ricorso all’Autorità Giudiziaria sono generalmente definiti spese processuali. Questi possono essere di varia natura, ma in particolare le parti devono sostenere complessivamente:

  • spese legali: spese che ciascuna parte deve versare al legale (nell’ordinamento italiano, fatte salve le eccezioni, la parte deve valersi dell’assistenza di un avvocato) che la assiste e difende nel giudizio, quantificabili sulla base di parametri stabiliti dalla legge (sia in caso di processo civile che di processo penale);
  • spese processuali: spese legate alla giustizia e all’attività degli organi giurisdizionali e devono essere tendenzialmente versate allo stato.

Il soggetto tenuto a versarle sarà individuato dalla stessa Autorità giudiziaria secondo il c.d. principio della soccombenza, con il quale il giudice condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa di tutte le spese legali e processuali da questa sostenute. A questo principio si affianca il c.d. principio di causalità, secondo il quale chi deve sostenere i costi del giudizio è colui che l’ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente.

Esistono però dei correttivi che consentono al Giudice di valorizzare il caso concreto, in quanto l’automatismo del principio della soccombenza può risultare troppo rigido e quindi non essere sempre la scelta più idonea.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE

1. Questa Corte con l’ordinanza n. 19028/2023, depositata in data 5 luglio 2023 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ti.Gi., rappresentata e difesa dall’Avv. Prosperini nei confronti della società AMA Spa, accogliendo il ricorso della contribuente e cassando la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado ha, quindi, deciso nel merito determinando le spese del primo grado in Euro 1.067,00 oltre gli esborsi senza nulla disporre in ordine all’istanza di distrazione del difensore;

2. l’Avv. Alberto Prosperini ha chiesto la correzione della predetta ordinanza per l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane;

3. la società AMA Spa, è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE

1. il ricorso può trovare accoglimento;

2. invero, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6°-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6° -Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. 5°, 20 ottobre 2023, n. 29235);

3. nella specie, la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali del primo grado in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultima, che ne aveva fatto richiesta tempestiva;

4. pertanto, occorre procedere alla correzione del dispositivo della predetta ordinanza nel senso che nel primo capo del dispositivo -così formulato: “accoglie il secondo motivo e, limitatamente al giudizio di primo grado, il terzo motivo e conseguentemente cassa la sentenza impugnata relativamente alla liquidazione delle sole spese del giudizio di primo grado, che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, liquida in Euro 1067,00, oltre alle spese vive ed agli altri accessori di legge;” – deve aggiungersi la locuzione “con distrazione in favore dell’Avv. A.P. dichiaratosi antistatario”.

5. non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente. Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287,288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica. (Cass. Sez. U., 14/11/2024, n. 29432, Rv. 672744 – 01)

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n. 19028/2023, depositata in data 5 luglio 2023, mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole: “accoglie il secondo motivo e, limitatamente al giudizio di primo grado, il terzo motivo e conseguentemente cassa la sentenza impugnata relativamente alla liquidazione delle sole spese del giudizio di primo grado, che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, liquida in Euro 1067,00, oltre alle spese vive ed agli altri accessori di legge”, della seguente locuzione: “con distrazione in favore dell’Avv. Alberto Prosperini, dichiaratosi antistatario”;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 15 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2025

Allegati

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