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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2024, n. 26186

Massima

La rituale presentazione da parte del contribuente dell’istanza di definizione agevolata di una controversia tributaria, ai sensi del D.L. n. 193/2016, e il successivo integrale versamento nei termini delle rate dovute, comportano l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In tal caso, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e seguenti del citato decreto legge.

Supporto alla lettura

DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata (introdotta con le Legge di Bilancio 2023) è una misura fiscale che consente di estinguere i debiti senza pagare sanzioni e interessi di mora. Si applica ai debiti affidati agli agenti della riscossione, come l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perciò si tratta di uno strumento che può aiutare i contribuenti in difficoltà economiche a risanare la propria posizione fiscale.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

Il contribuente Re.Os. svolge la professione di odontoiatra in agro campano ed era attinto da avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005 con metodo analitico induttivo. Segnatamente, l’ente impositore rilevava una sproporzione dei costi per i macchinari, reperiti tramite contratto leasing, rispetto alle entrate dichiarate, tanto da concretare l’inverosimile reiterata conduzione in perdita dell’attività professionale.

Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della parte contribuente, ma il collegio di appello riformava la sentenza, confermando nella sua interezza la ripresa a tassazione.

Avverso questa sentenza propone ricorso il dottor Re.Os. affidandosi a due mezzi cassatori, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’adunanza, il contribuente ha depositato memoria, evidenziando l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 193/2016.

CONSIDERATO

Il ricorrente ha presentato in data 05.04.2017 istanza di definizione agevolata prot. (Omissis), cui è seguita comunicazione delle somme dovute dell’Equitalia del 14.6.2017 per complessivi Euro 14.540,82 da pagare in cinque rate.

Il ricorrente ha versato nei termini la rate dovute con i seguenti pagamenti con ricevute di pagamento – Bollettini Cbill, versati in atti. Pertanto, la controversia è ritualmente definita con procedura agevolata ed il giudizio dev’essere dichiarato estinto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi degli art. 6 e ss. D.L. n. 193/2017.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2024.

Allegati

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