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Cassazione civile sez. trib., 07/10/2024, n. 26160

Massima

La declaratoria di estinzione del processo, conseguente alla rinuncia unilaterale al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che si applica alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione a Fe.Lu. il 16/04/2018, relativi a diverse cartelle di pagamento di cui il contribuente lamentava l’omessa notifica sostenendo di essere venuto a conoscenza della loro esistenza attraverso l’autonoma acquisizione del predetto estratto di ruolo. Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto di credito e la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo e di riscossione.

2. Con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Lombardia, ritenuta ammissibile l’impugnazione delle cartelle di pagamento di cui il contribuente deduca, come nel caso di specie, la “conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo a causa dell’omessa/irregolare notifica” e ritenuto generico il disconoscimento dei documenti prodotti dall’agente della riscossione, rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la tardività dell’impugnazione delle cartelle di pagamento e l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, in quanto, successivamente all’emissione di dette cartelle, al contribuente erano state notificate due intimazioni di pagamento e lo stesso aveva avanzato richiesta di definizione agevolata dei carichi pendenti che presupponeva la piena conoscenza del loro contenuto.

3. Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replicava l’intimata con controricorso.

4. Con memoria depositata il 2 settembre 2024 il ricorrente ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, di cui allegava copie della domanda e dei pagamenti effettuati e, quindi, ha dichiarato di rinunciare al giudizio chiedendo di dichiararsi l’estinzione del giudizio.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 cod. civ. e 241, 215 e 216 cod. proc. civ. “in relazione al tempestivo disconoscimento delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica”.

2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 241,215 e 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia da AdeR e al mancato procedimento di verificazione ad istanza di AdeR”.

3. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 “in relazione al riconosciuto interesse del ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell’Ente facendo valere l’inesistenza del credito”.

4. Il ricorrente con memoria ex art. 380 – bis.1 cod. proc. civ. depositata telematicamente in data 2 settembre 2024, sulla premessa di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, delle cartelle di pagamento oggetto di controversia, come da documentazione allegata (copia della domanda e dei pagamenti effettuati), e di non avere, quindi, più interesse alla prosecuzione del giudizio, dichiarava di rinunciare al giudizio chiedendo l’estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite.

5. La documentazione allegate alla memoria non consente di addivenire ad una declaratoria di estinzione del presente giudizio conseguente alla definizione agevolata della lite ai sensi della legge n. 197 del 2022 in quanto le cartelle di pagamento indicate nel prospetto allegato alla domanda di definizione agevolata avanzata dal ricorrente non sono esattamente coincidenti con quelle oggetto della presente controversia, non risultandovi inserite la 1, 4, 6, 7, 10 e 11 cartella di pagamento elencate nel frontespizio della sentenza impugnata, mentre risultano oggetto di condono tre cartelle (n. 16, 17 e 18 del prospetto allegato alla domanda di condono) non oggetto del presente giudizio.

6. Può comunque pervenirsi ad una pronunzia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata nella suindicata memoria, contenente altresì l’unilaterale rinunzia del ricorrente alla decisione nel merito che non necessita di accettazione ad opera della controparte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723 – 01).

7. Ovviamente, la declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dall’esame dei motivi di ricorso.

8. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle ragioni della decisione, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti.

9. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma il 13 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 7 ottobre 2024.

Allegati

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