RILEVATO CHE:
1. A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Ponza presso la società contribuente emergeva l’indebita contabilizzazione di costi non inerenti, la contabilizzazione di costi relativi a fatture emesse per operazioni inesistenti e l’indebita deduzione di costi per carburante; i militari procedevano, altresì, ad indagini di tipo finanziario sui conti correnti della società e dei soci.
L’Agenzia delle entrate notificava, quindi, l’avviso di accertamento n. (…), con il quale recuperava a tassazione maggior reddito ai fini IRES, per l’anno di imposta 2009, per effetto dello scomputo di alcuni costi ritenuti non deducibili (perché relativi ad operazioni inesistenti o ad acquisto di carburante in assenza delle relative schede) e del calcolo di alcune movimentazioni bancarie eseguite sui conti correnti dei soci.
La società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, deducendo l’illegittimità dell’avviso sotto plurimi aspetti.
La CTP accoglieva integralmente il ricorso, ritenendo inerenti all’attività di impresa tutti i costi esposti dalla società.
2. L’Ufficio proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, che riformava la decisione della CTP: preliminarmente, riteneva caduto il giudicato sulla tempestività dell’accertamento, implicitamente affermata dal giudice di prime cure con decisione non appellata dalla società; affermava la correttezza dell’operato dell’Ufficio con riferimento all’inesistenza delle operazioni fatturate da ‘società cartiera’, al mancato riconoscimento dei costi per carburante ed all’esito degli accertamenti bancari.
3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
L’Ufficio ha resistito con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 23/09/2025.
La ricorrente ha depositato, in data 16/06/2025, istanza di cessazione della materia del contendere per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata ex lege n. 197/2022.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo la società contribuente lamenta la “violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc. con riferimento all’art. 346 cpc, all’art. 43 D.P.R. n. 600/73 e all’art. 57 D.P.R. n. 633/72” per non avere la CTR esaminato l’eccezione di decadenza dal potere di accertamento, sulla quale era mancata qualsiasi decisione da parte della CTP e ritualmente riproposta in sede di gravame.
2. Con il secondo motivo denuncia la “la falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc. con riferimento all’art. 109 D.P.R. 917/86 e all’art. 1 D.P.R. 444/97” per aver la CTR erroneamente ritenuto non deducibili i costi per carburante.
3. Con il terzo (ed ultimo) motivo di ricorso la società lamenta la “violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc. con riferimento all’art. 2697 c.c., all’art. 116 cpc, all’art. 7 D.Lvo 546/92, all’art. 32 D.P.R. 600/73 e all’art.51 D.P.R. n. 633/72” per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento bancario.
4. In via preliminare va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater), con riferimento alla cartella di pagamento n. (Omissis), relativa alla pretesa oggetto del contenzioso allegando il pagamento di n. 5 rate su 18 rate previste, con scadenza dell’ultima rata alla data del 30 novembre 2027, e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, la documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra la cartella oggetto della definizione agevolata e l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
5. Ad ogni modo la difesa della ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere depositando la definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia.
6. Per questa via, può essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della ricorrente.
7. Le spese del presente grado restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992.
8. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2025.
