FATTI DI CAUSA
1. A seguito del controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per IRES relativa al 2006, veniva notificata alla ASSIARNO Srl la cartella di pagamento n. (…), che era impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Varese la quale rigettava il ricorso.
2. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva il gravame proposto dal contribuente.
3. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28554/2020, depositata in data 15/12/2020, accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rinviando alla CTR.
4. Riassunto il giudizio, la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello.
5. Contro tale decisione la società e Po.An. in proprio propongono ricorso affidato ad un motivo, ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 29/12/2022.
L’Agenzia delle entrate non svolge attività difensiva.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. per il 10/09/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 16, 16-bis e 17 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in quanto, pur avendo la difesa erariale avanzato istanza di pubblica udienza, notificata alla parte privata e depositata, essi, per errore della segreteria, non avevano ricevuto l’avviso dell’udienza di discussione, inviato due volte all’Agenzia delle entrate, il che aveva determinato la mancata partecipazione alla stessa e l’impossibilità dell’esercizio dei diritti di difesa e del contraddittorio, principi indefettibili del giudizio, costituzionalmente garantiti.
2. L’atto impositivo (cartella n. (…)) oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, D.L. n. 13 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
L’inserimento nel predetto elenco documenta la definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.
Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto.
3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma in data 10 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2025.
