RILEVATO CHE:
1. A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Ponza presso la società contribuente emergeva l’indebita contabilizzazione di costi non inerenti, la contabilizzazione di costi relativi a fatture emesse per operazioni inesistenti e l’indebita deduzione di costi per carburante; i militari procedevano, altresì, ad indagini di tipo finanziario sui conti correnti della società e dei soci.
L’Agenzia delle entrate notificava, quindi, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale recuperava a tassazione maggior reddito ai fini IRES, per l’anno di imposta 2007, per effetto dello scomputo di alcuni costi ritenuti non deducibili (Euro 642,71 portati dalla fattura n. (Omissis) ed Euro 22.976,96 per carburante) e del calcolo di alcune movimentazioni bancarie eseguite sui conti correnti dei soci.
La società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, deducendo l’illegittimità dell’avviso per la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie e, in ogni caso, per l’infondatezza del recupero relativo ai prelevamenti bancari; in via gradata, chiedeva confermarsi l’avviso solo con riferimento alla indeducibilità dei costi per acquisto di beni personali ed agli esiti delle movimentazioni bancarie sul conto n. (Omissis) intestato a De.Ma. (per Euro 21.278,46), in relazione al quale non era riuscita a fornire analitiche giustificazioni.
La CTP accoglieva in parte il ricorso, ritenendo detraibile la spesa per il carburante e stralciando le somme di Euro 11.210,00 (in entrata) ed Euro 930,00 (in uscita) per inutilizzabilità del conto corrente bancario corrispondente.
2. La società proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, che confermava la decisione della CTP.
3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
L’Ufficio ha resistito con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 23/09/2025.
La ricorrente ha depositato, in data 16/06/2025, istanza di cessazione della materia del contendere per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata ex lege n. 197/2022.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo la società contribuente lamenta la “violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc. con riferimento agli artt. 115 e 116 cpc” per non avere la CTR valutato ed esaminato le prove analitiche offerte dalla ricorrente.
2. Con il secondo motivo denuncia la “la falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc. con riferimento all’art. 32 comma 1 n. 2 del D.P.R. 600/1973” per aver la CTR erroneamente ritenuto non assolto dalla contribuente l’onere previsto dalla citata norma.
3. Con il terzo (ed ultimo) motivo di ricorso la società lamenta la “violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc. con riferimento all’art. 52, co. 5 del D.P.R. 600/73 e falsa applicazione dell’art. 52 del D.P.R. 633/72” per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile la preclusione prevista dal quinto comma dell’art. 52 D.P.R. n. 633/1972.
4. In via preliminare va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater), con riferimento alla cartella di pagamento n. (Omissis), relativa alla pretesa oggetto del contenzioso (ovvero l’avviso di accertamento notificato il 18/01/2013, indicato nel prospetto a firma dell’ADER), allegando il pagamento di n. 6 rate su 18 rate previste, con scadenza dell’ultima rata alla data del 30 novembre 2027, e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, la documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra la cartella oggetto della definizione agevolata e l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
5. Ad ogni modo la difesa della ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere depositando la definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia.
6. Per questa via, può essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della ricorrente.
7. Le spese del presente grado restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992.
8. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2025.
