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Cassazione civile sez. trib., 06/10/2025, n. 26789

Massima

In materia di contenzioso tributario relativo alla validità della notificazione di una cartella di pagamento, gli atti impositivi e le cartelle di pagamento (emesse, nel caso di specie, a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973) vanno esclusi dall’ambito della disciplina concernente la notificazione degli atti giudiziari.

Supporto alla lettura

CARTELLA ESATTORIALE

La cartella esattoriale (o di pagamento) è un atto con il quale l’Agenzia delle Entrate ordina al contribuente il pagamento di un credito vantato da un Ente pubblico entro 60 giorni, decorso il quale potrà procedere ad esecuzione forzata. Si tratta di un documento con cui si fa valere un credito già esistente e, quindi, non ha un autonomo termine di prescrizione a cui riferirsi, infatti se si tratta di una cartella con cui viene ordinato il pagamento di un credito erariale si prescriverà in 10 anni; se si tratta del pagamento di una multa per violazione al Codice della Strada si prescriverà in 5 anni.

Quando si ritiene che la cartella sia illegittima, è possibile utilizzare 3 rimedi:

  • istanza per autotutela: richiesta che il contribuente rivolge direttamente all’Ente creditore illustrando le proprie ragioni e chiedendo l’annullamento del debito. Se la richiesta è fondata, l’Amministrazione provvede alla rimozione dell’atto. Non ci sono limiti procedurali o temporali, infatti l’istanza può essere presentata anche dopo che siano scaduti i termini per il ricorso, l’Amministrazione però ha la facoltà di non accettare le richieste del contribuente, in tal caso non ci sarà possibilità di impugnazione;
  • istanza di sospensione: proponibile solo in determinate ipotesi, e deve essere presentata esclusivamente al Concessionario della riscossione (non all’Ente) entro il termine tassativo di 60 giorni dalla notifica dell’atto, sarà poi l’Ente impositore a rispondere. La risposta potrà essere di accoglimento o di rigetto, ma finchè l’ente non risponde la riscossione rimane sospesa. Nel caso in cui la risposta non arriva entro 220 giorni il debito è annullato di diritto.
  • ricorso all’autorità giudiziaria: bisogna distinguere a seconda della natura del credito e del vizio che si vuole far valere: se si tratta di crediti tributari, l’opposizione va proposta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni; se si tratta di crediti non tributari e si vuole contestare il merito della pretesa bisogna distinguere tra crediti per sanzioni amministrative (opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica della cartella), crediti di natura previdenziale (opposizione proposta dinanza al Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella); se si tratta di crediti non tributari e si vuole fa valere l’estinzione del debito per cause sopravvenute, l’opposizione va proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c; se si vogliono contestare vizi formali dell’atto, a prescindere dalla natura del credito, l’opposizione va proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica al Tribunale in funzione di Giudice dell’Esecuzione del luogo dove risiede il ricorrente.

Tali rimedi non sono alternativi, nel senso che la scelta di uno non esclude la possibilità di utilizzarne anche un altro.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE:

1. HOTEL VILLA ATHENA Srl (d’innanzi “Villa Athena”) impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento la cartella di pagamento n. Omissis, notificatale da Serit Sicilia Spa, concessionario per la riscossione (alla quale, nelle more del giudizio, è subentrata a titolo universale Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente pubblico economico), emessa a seguito di controllo automatizzato effettuato dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 in relazione ad Ires per l’anno 2011.

I giudici aditi, nel contraddittorio con il concessionario e l’Agenzia delle entrate, respinsero il ricorso.

2. Il successivo appello della contribuente fu accolto con la sentenza in epigrafe dalla C.T.R. della Sicilia, la quale, rilevato che la notifica della cartella era stata effettuata per il tramite del servizio postale privato denominato “Consorzio Stabile Olimpo”, ne ritenne la nullità.

3. Agenzia delle entrate – Riscossione ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione chiedendo di partecipare all’udienza di discussione.

Villa Athena non ha svolto difese.

Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.

 

CONSIDERATO CHE:

1. Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 46/1999, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente evidenzia che, come compiutamente esposto nel giudizio d’appello, la notifica della cartella impugnata è stata da lei effettuata tramite messo notificatore, essendo stata affidata alla spedizione tramite servizio postale privato la sola raccomandata informativa susseguente, necessaria al perfezionamento della procedura ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.

La sentenza impugnata, pertanto, avrebbe preso le mosse da un’incompleta ricostruzione dei fatti, omettendo di considerare quanto da lei allegato e, in ogni caso, facendo errata applicazione della norma invocata, che consente la notifica della cartella anche ai “soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge”, come accaduto nella specie.

2. Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 140 e 156 cod. proc. civ. e dell’art. 1 del D.Lgs. n. 261/1999, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe altresì errato nel non ritenere legittima la notificazione della cartella effettuata dall’operatore privato, una volta acclarata l’avvenuta consegna della raccomandata al destinatario e la sottoscrizione del relativo avviso da parte di quest’ultimo, ovvero sul rilievo del fatto che non si tratta di atto giudiziario, per il quale la legge impone la notifica a mezzo dell’agente postale.

3. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 91 e 97 cod. proc. civ.

La sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui ha posto le spese del giudizio a carico dell’agente per la riscossione, “che avrebbero, invece, dovuto porsi a carico di altra parte o compensarsi”.

4. Il secondo motivo riveste valore dirimente ai fini di causa e va esaminato con precedenza.

Esso è fondato e merita accoglimento.

La C.T.R. ha ritenuto la nullità-inesistenza della notifica della cartella richiamando pronunzie di questa Corte che, in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 261/1999, allora vigente, concernevano la materia della notifica degli atti giudiziari.

Da tale ambito va, tuttavia, esclusa la notificazione degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento, per le quali, con orientamento consolidato, questa Corte si è espressa nel senso di ritenere che l’operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale”, di cui all’art. 5, comma 1, del citato decreto, può procedere alla notifica di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari (in questo senso, fra le numerose altre a partire da Cass., Sez. U, n. 19667/2014, si veda Cass. n. 18541/2024).

La decisione impugnata, pertanto, è errata laddove ha fatto applicazione, ai fini di vagliare la validità della notifica di un atto impositivo, della (diversa) disciplina concernente gli atti giudiziari.

5. In considerazione di tale rilievo, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento delle restanti censure.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, decida uniformandosi all’indicato principio e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, con assorbimento dei restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 24 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2025.

Allegati

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