RILEVATO CHE:
1. HOTEL VILLA ATHENA Srl (d’innanzi “Villa Athena”) impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento la cartella di pagamento n. Omissis, notificatale da Serit Sicilia Spa, concessionario per la riscossione (alla quale, nelle more del giudizio, è subentrata a titolo universale Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente pubblico economico), emessa a seguito di controllo automatizzato effettuato dall’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 in relazione ad Ires per l’anno 2011.
I giudici aditi, nel contraddittorio con il concessionario e l’Agenzia delle entrate, respinsero il ricorso.
2. Il successivo appello della contribuente fu accolto con la sentenza in epigrafe dalla C.T.R. della Sicilia, la quale, rilevato che la notifica della cartella era stata effettuata per il tramite del servizio postale privato denominato “Consorzio Stabile Olimpo”, ne ritenne la nullità.
3. Agenzia delle entrate – Riscossione ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione chiedendo di partecipare all’udienza di discussione.
Villa Athena non ha svolto difese.
Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.
CONSIDERATO CHE:
1. Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 46/1999, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La ricorrente evidenzia che, come compiutamente esposto nel giudizio d’appello, la notifica della cartella impugnata è stata da lei effettuata tramite messo notificatore, essendo stata affidata alla spedizione tramite servizio postale privato la sola raccomandata informativa susseguente, necessaria al perfezionamento della procedura ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata, pertanto, avrebbe preso le mosse da un’incompleta ricostruzione dei fatti, omettendo di considerare quanto da lei allegato e, in ogni caso, facendo errata applicazione della norma invocata, che consente la notifica della cartella anche ai “soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge”, come accaduto nella specie.
2. Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 140 e 156 cod. proc. civ. e dell’art. 1 del D.Lgs. n. 261/1999, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe altresì errato nel non ritenere legittima la notificazione della cartella effettuata dall’operatore privato, una volta acclarata l’avvenuta consegna della raccomandata al destinatario e la sottoscrizione del relativo avviso da parte di quest’ultimo, ovvero sul rilievo del fatto che non si tratta di atto giudiziario, per il quale la legge impone la notifica a mezzo dell’agente postale.
3. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 91 e 97 cod. proc. civ.
La sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui ha posto le spese del giudizio a carico dell’agente per la riscossione, “che avrebbero, invece, dovuto porsi a carico di altra parte o compensarsi”.
4. Il secondo motivo riveste valore dirimente ai fini di causa e va esaminato con precedenza.
Esso è fondato e merita accoglimento.
La C.T.R. ha ritenuto la nullità-inesistenza della notifica della cartella richiamando pronunzie di questa Corte che, in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 261/1999, allora vigente, concernevano la materia della notifica degli atti giudiziari.
Da tale ambito va, tuttavia, esclusa la notificazione degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento, per le quali, con orientamento consolidato, questa Corte si è espressa nel senso di ritenere che l’operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale”, di cui all’art. 5, comma 1, del citato decreto, può procedere alla notifica di atti (non giudiziari ma) amministrativi e tributari (in questo senso, fra le numerose altre a partire da Cass., Sez. U, n. 19667/2014, si veda Cass. n. 18541/2024).
La decisione impugnata, pertanto, è errata laddove ha fatto applicazione, ai fini di vagliare la validità della notifica di un atto impositivo, della (diversa) disciplina concernente gli atti giudiziari.
5. In considerazione di tale rilievo, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento delle restanti censure.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, decida uniformandosi all’indicato principio e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, con assorbimento dei restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 24 settembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2025.
