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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2025, n. 22612

Massima

In tema di accertamento fiscale basato su indagini bancarie, il giudice del rinvio, a cui la causa è stata rimessa dalla Corte di Cassazione, deve attenersi ai principi di diritto stabiliti nella sentenza di annullamento. In particolare, è erroneo e cassabile il rigetto dell’appello dell’amministrazione finanziaria che si fondi su una valutazione dei prelievi bancari, disattendendo il principio, espresso dalla Cassazione, che la presunzione di reddito imponibile opera solo per i versamenti, e che consideri un giudicato esterno (relativo a una società collegata) in contrasto con le indicazioni vincolanti impartite dalla Suprema Corte.

Supporto alla lettura

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

L’accertamento tributario (o fiscale) è il complesso degli atti della pubblica amministrazione volti ad assicurare l’attuazione delle norme impositive.

L’attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere meramente eventuale, essendo prevista nel nostro sistema l’autoliquidazione dei tributi più importanti da parte del contribuente stesso, tramite l’istituto della dichiarazione. Gli uffici intervengono quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse.

A seconda del metodo di accertamento utilizzato, questo può essere:

  • analitico: attraverso l’analisi della documentazione contabile e fiscale;
  • analitico-induttivo: cioè misto, basato su un esame documentale e presunzioni, di norma fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, salvo in caso di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile/omessa;
  • induttivo: attraverso l’utilizzo esclusivo di presunzioni che possono essere anche esclusivamente semplici;
  • sintetico: fondato su coefficienti ministeriali.

Ambito oggettivo di applicazione

RITENUTO CHE

1. Con gli avvisi di accertamento n. (Omissis) e n. (Omissis), relativamente agli anni di imposta 2002 e 2004, a fronte di un reddito imponibile dichiarato rispettivamente di Euro 20.590 e di Euro 27.733, l’Ufficio ha accertato nei confronti del sig. Gr.Ge., esercente l’attività libero professionale di geometra, un reddito complessivo di Euro 117.450 e di Euro 167.526 ai fini delle imposte dirette, nonché un maggiore imponibile ai fini dell’Iva. L’emissione degli avvisi era stata preceduta da indagini bancarie condotte ex art. 32 nn. 2 e 7 D.P.R. 600/73. Va altresì precisato che in sede stragiudiziale l’ufficio, accogliendo alcune osservazioni del contribuente, ha ridotto il reddito accertato per il 2002 a Euro 78.640 e a Euro 93.249 per il 2004.

2. Il contribuente ha proposto distinti ricorsi ed il giudizio di primo grado si è chiuso con sentenza della CTP di Pisa n. 107/2011, con la quale – previa riunione dei ricorsi – la Commissione ha accolto le ragioni di merito del ricorrente.

3. Con sentenza n. 1904/1/14 la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

4. Il successivo ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate è stato accolto con l’ordinanza 5-11-2021, n. 31941, che ha cassato con rinvio l’anzidetta pronuncia di secondo grado.

5. Il giudizio di rinvio, riattivato su impulso del contribuente, si è concluso con la sentenza della CTR della Toscana, n. 1150/23, oggetto della presente impugnazione, la quale ha nuovamente respinto l’originario appello dell’amministrazione finanziaria.

6. L’ufficio ha quindi proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso il contribuente.

7. E’ stata, quindi, fissata adunanza camerale per il 20.05.2025, in vista della quale il contribuente ha depositato memoria scritta ex art. 380, comma 1-bis c.p.c.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 1150/04/23 depositata il 14/11/2023 si fonda sui seguenti motivi di impugnazione, di seguito schematicamente riportati:

I – Nullità per violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360,1 comma, n. 4 c.p.c.;

II – Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 nn. 2 e 7 del D.P.R. 600/73 e dell’art. 51 D.P.R. 633/1972, in relazione in relazione all’art. 360,1 comma, n. 3 c.p.c.;

III – Nullità per violazione dell’art. 63 comma 4 D.Lgs. 546/1992 e art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360,1 comma, n. 4 c.p.c.

2. I primi due motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere affrontati congiuntamente.

Rileva la ricorrente come la sentenza impugnata non si sia conformata alla precedente ordinanza di cassazione con rinvio adottata da questa S.C. con la pronuncia del 05/11/2021, n. 31941. Da un lato, infatti, la pronuncia meritale avrebbe erroneamente applicato i principi discendenti dalla sentenza Corte cost. n. 228/2014 che rende applicabile la presunzione di legge dell’art. 32 nn. 2 e 7 D.P.R. n. 600/73 come riferibile ai soli versamenti e non anche ai prelevamenti; dall’altro, nonostante la precisazione della S.C. di non tenere conto di altra pronuncia relativa della società Edilcostruzioni Srl, pure partecipata dal contribuente, il giudice del rinvio avrebbe all’opposto tenuto conto di detta pronuncia, anche se relativa al solo 2002, così giungendo al deprecato effetto di confermare l’annullamento integrale dei due avvisi di accertamento.

Ai fini della decisione occorre partire dall’ordinanza di questa Corte n. 31941/2021, la quale aveva cassato con rinvio la precedente sentenza resa inter partes dalla CTR della Toscana il 06/10/2014, n. 1904. La decisione di legittimità cassava la sentenza di merito, in primo luogo, per aver erroneamente ritenuto l’Agenzia decaduta dal potere accertativo quanto all’annualità 2002 e, in secondo luogo, per non avere erroneamente considerato che vi era una regolare autorizzazione della competente Direzione regionale all’espletamento delle indagini bancarie, tanto nei confronti del sig. Gr.Ge., quanto nei confronti della società di cui è socio, risultando perciò corretto l’operato dell’ufficio.

La stessa decisione, poi, nel rinviare alla CTR in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda, prescriveva espressamente – con principio di diritto vincolante atteso l’accoglimento dei motivi in relazione al disposto dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – di tenere conto della sopravvenienza di Corte Cost. n. 228/2014, a seguito della quale la presunzione di maggiori ricavi conseguenti all’attività professionale è inerente ai soli versamenti di cui il contribuente non abbia offerto giustificazione e non anche ai prelevamenti, nonché di non tenere conto – stante l’autonomia dell’accertamento condotto nei confronti del Gr.Ge. rispetto alla società Edilcostruttori Srl – della definizione del giudizio instaurato dalla società, che proprio in forza di tale autonomia non poteva esplicare alcun effetto preclusivo o di giudicato nei confronti del contribuente persona fisica, ferma la sola necessità di evitare doppie imposizioni quanto al reddito da capitale derivante dalla partecipazione suddetta.

La decisione impugnata si è tuttavia discostata dalle prescrizioni contenute nella richiamata pronuncia cassatoria, finendo per adottare una motivazione in violazione tanto dell’art. 384 c.p.c., quanto dell’art. 32 cit. Infatti, costituisce principio consolidato quello secondo cui l’oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (Cass. n. 5253 del 28/02/2024; cfr. altresì Sez. 3, ord. n. 17240 del 15/06/2023, secondo cui – per quanto qui interessa – “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo”).

Il rigetto dell’appello dell’Agenzia da parte della sentenza impugnata è pertanto avvenuto sulla scorta di una motivazione esorbitante dai limiti del giudizio di rinvio e difforme dai principi vincolanti affermati dalla precedente pronuncia cassatoria n. 31941/2021, in violazione degli artt. 384 c.p.c. e 32 cit. A quest’ultimo riguardo occorre aggiungere, per completezza, che la qualità di relatore di quest’ultima pronuncia e quella di Presidente del collegio della presente non importa alcun motivo di incompatibilità, né obbligo di astensione. Si è infatti correttamente affermato che il collegio che giudichi del ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di rinvio può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento, che può consistere indifferentemente in un “error in procedendo” o in un “error in iudicando”, atteso che, anche in quest’ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l’interpretazione della norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione, al fine della sussunzione della fattispecie concreta, come delineata dal giudice di merito, in quella astratta (Sez. 3, ord. n. 1542 del 25/01/2021; conforme anche Sez. 3, ord. n. 14655 del 18/07/2016).

In definitiva, pertanto, il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati. Resta assorbito il terzo motivo.

3. La pronuncia impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso, tenendo conto di quanto precede, provvedendo altresì sulle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso in relazione al primo e secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 5 agosto 2025.

Allegati

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