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Cassazione civile sez. trib., 04/08/2025, n. 22478

Massima

La compensazione delle spese processuali nel giudizio tributario richiede sempre una specifica e puntuale motivazione, fondata su “gravi ed eccezionali ragioni” esplicitamente indicate; in mancanza di tale motivazione, la decisione è viziata e il giudice di legittimità può cassarla e liquidare le spese in base al principio della soccombenza. 

Supporto alla lettura

SPESE PROCESSUALI

I costi previsti quando si fa ricorso all’Autorità Giudiziaria sono generalmente definiti spese processuali. Questi possono essere di varia natura, ma in particolare le parti devono sostenere complessivamente:

  • spese legali: spese che ciascuna parte deve versare al legale (nell’ordinamento italiano, fatte salve le eccezioni, la parte deve valersi dell’assistenza di un avvocato) che la assiste e difende nel giudizio, quantificabili sulla base di parametri stabiliti dalla legge (sia in caso di processo civile che di processo penale);
  • spese processuali: spese legate alla giustizia e all’attività degli organi giurisdizionali e devono essere tendenzialmente versate allo stato.

Il soggetto tenuto a versarle sarà individuato dalla stessa Autorità giudiziaria secondo il c.d. principio della soccombenza, con il quale il giudice condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa di tutte le spese legali e processuali da questa sostenute. A questo principio si affianca il c.d. principio di causalità, secondo il quale chi deve sostenere i costi del giudizio è colui che l’ha reso necessario proponendolo o resistendovi indebitamente.

Esistono però dei correttivi che consentono al Giudice di valorizzare il caso concreto, in quanto l’automatismo del principio della soccombenza può risultare troppo rigido e quindi non essere sempre la scelta più idonea.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE

1. Ro.Vi. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria il 5 febbraio 2024, n. 327/08/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento n. n. (Omissis) da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in dipendenza di varie cartelle di pagamento per tributi erariali e locali, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti di Ro.Vi. dell’Agenzia delle Entrate, della Regione Calabria e della C.C.I.A.A. della Provincia di Reggio Calabria avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria l’11 maggio 2017, n. 2122/10/2017, con compensazione delle spese giudiziali.

2. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso, mentre la Regione Calabria e la C.C.I.A.A. della Provincia di Reggio Calabria sono rimaste intimate.

3. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., “nella parte della sentenza impugnata in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite in violazione del principio della soccombenza e con provvedimento privo di motivazione”.

1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., “nella parte della sentenza impugnata in cui è stata omessa la motivazione e l’indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che legittimano la compensazione delle spese di lite”.

1.3 I predetti motivi la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta – sono fondati.

1.4 Anche nel giudizio tributario, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5°, 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5°, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6°-5, 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5°, 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5°, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312), come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6°-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5°, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312).

1.5 Nella specie, non c’è alcuna motivazione a giustificazione della compensazione delle spese giudiziali, che è stata pronunciata dal giudice di appello.

1.6 Pertanto, si deve procedere alla regolamentazione delle spese giudiziali secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ.

2. Dunque, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata per il solo capo relativo alle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna in solido delle controricorrenti e delle intimate alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore del ricorrente, liquidandole (valore della causa: Euro 13.129,74), sulla base della nota spese ad hoc (allegata alla documentazione prodotta in sede di legittimità), nella misura di Euro 2.903,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna in solido le controricorrenti e le intimate alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di Euro 2.903,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; condanna in solido le controricorrenti e le intimate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 2.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.

Depositato in cancelleria il 4 agosto 2025.

Allegati

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