RILEVATO CHE:
1. To.Jo. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 27 settembre 2022, n. 6332/10/2022, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria n. (Omissis) da parte dell'”Equitalia Servizi di Riscossione Spa”, in qualità di agente della riscossione per la Provincia di Napoli, notificatagli il 2 maggio 2017, in dipendenza di due cartelle di pagamento per tributi erariali, nella misura complessiva di Euro 106.806,28 (con i relativi accessori), in conseguenza della cassazione con rinvio (da parte dell’ordinanza depositata dalla Sezione 6-5 di questa Corte il 15 settembre 2021, n. 24967) della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 20 febbraio 2019, n. 1545/11/2019, dopo la riassunzione della causa da parte del contribuente, ha accolto l’appello proposto da quest’ultimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (nel frattempo, succeduta ex lege all'”Equitalia Servizi di Riscossione Spa”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 29 marzo 2018, n. 3286/23/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali nella misura complessiva di Euro 9.000,00, di cui Euro 2.500,00 per il giudizio di primo grado, Euro 3.000,00 per il giudizio di secondo grado ed Euro 3.500,00 per il giudizio di cassazione, oltre ad accessori di legge, e distrazione a favore dell’Avv. Achille Iroso da Afragola (NA) per dichiarato anticipo.
2. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.
3. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso è affidato a due motivi.
2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2233, secondo comma, cod. civ., 91 cod. proc. civ., 4 e 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con le tabelle ad esso allegate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., giacché “i giudici di merito, disattendendo la nota spese ed i documenti attestanti gli esborsi sostenuti dal ricorrente, hanno liquidato competenze professionali – relativamente al giudizio di primo grado – in violazione dei parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55/2014, e perciò lesivi del decoro professionale ex art. 2233, comma 2, c.c., senza peraltro motivare tale decisione” (pagina 2 del ricorso).
2.1 Il predetto motivo è fondato.
2.2 Il mezzo censura la misura della liquidazione delle spese giudiziali per il primo grado di merito perché i compensi per il difensore sarebbero inferiori ai minimi fissati dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
A suo dire: “In rapporto al valore della controversia di primo grado (Euro 106.806,28 pari al valore dell’intimazione impugnata) e, dunque, dello scaglione di riferimento (tabella n. 23 “giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale” – scaglione da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00), i compensi per valori medi, con riferimento alle singole fasi del giudizio (non sono stati richiesti provvedimenti cautelari per cui è da escludere dalla liquidazione di detta fase) devono essere liquidati: nella somma di Euro 8.430,65 (Euro 2.43,00 per la fase di studio; Euro 1.145,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 1.350,00 per la fase di trattazione; Euro 3.970,00 per la fase decisionale), somma alla quale devono aggiungersi le spese vive documentate (Euro 500,00 per contributo unificato, Euro 378,75 per integrazione del contributo unificato ed Euro 11,83 per spese di spedizione postale del ricorso). E, quindi, per un totale di Euro 9.785,58, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, come da nota spese e ricevute di pagamento che si versano in atti. Agli atti del fascicolo telematico, inoltre, era stata depositate la nota spese ed i documenti giustificativi degli esborsi sostenuti dal ricorrente. Nonostante ciò, la C.G.T. di Napoli ha liquidato, per il giudizio di primo grado, la somma omnicomprensiva di Euro 2.500,00, dalla quale vanno decurtate le spese vive sostenute dal contribuente (documentate in Euro 890,58 per come poc’anzi specificato) e, quindi, in definitiva, la somma netta di Euro 1.609,42, in rapporto al valore della controversia di primo grado (Euro 106.806,28 pari al valore dell’iscrizione ipotecaria impugnata) e, dunque, dello scaglione di riferimento (tabella n. 23 D.M. n. 55/14 “giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale” – scaglione da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00), i compensi per valori minimi, con riferimento alle singole fasi del giudizio (non sono stati richiesti provvedimenti cautelari, né è stata svolta attività istruttoria per cui sono da escludere dalla liquidazione dette fasi) dovevano essere quantomeno liquidati nella somma di Euro 3.773,00 (Euro 1.215,00 per la fase di studio; Euro 573,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 1.985,00 per la fase decisionale), somma alla quale dovevano aggiungersi le spese vive documentate per Euro 890,58 (Euro 500,00 per contributo unificato, Euro 378,75 per integrazione del contributo unificato ed Euro 11,83 per spese di spedizione postale del ricorso). E, quindi, per un totale di Euro 4.663,58, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, come da nota spese che si deposita” (pagina 10 del ricorso).
2.3 Ora, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848).
2.4 Considerando sempre il valore della causa (Euro 106.806,28), in base ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, la liquidazione delle spese giudiziali per il primo grado di merito è palesemente al di sotto dei parametri minimi (Euro 3.773,00).
3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., “poiché(,) nonostante la esplicita domanda formulata, la C.G.T. di Napoli ha del tutto omesso di pronunciarsi in ordine alla liquidazione delle spese e competenze professionali del giudizio di rinvio” (pagina 2 del ricorso).
Secondo il ricorrente: “Tenuto conto del valore del giudizio di rinvio (Euro 17.301,41 pari all’importo degli onorari che si chiedeva di liquidare), e, dunque, dello scaglione di riferimento (tabella n. 24 D.M. 55/14 – scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00), la C.G.T. di Napoli, tenuto conto dei valori medi con riferimento alle singole fasi del giudizio (ad eccezione della fase cautelare poiché non vi è stata alcuna attività ad essa riconducibile, mentre andava liquidata la fase istruttoria essendo state depositate le memorie illustrative) avrebbe dovuto liquidare le seguenti somme: fase di studio Euro 1.080,00, fase introduttiva Euro 605,00, fase istruttoria Euro 740,00, fase decisionale Euro 1.350,00. Per un totale, quindi, di Euro 3.775,00, oltre il contributo unificato Euro 120,00, le spese generali, IVA e CPA come per legge.
In subordine, la C.G.T., considerato il valore del giudizio di rinvio (Euro 17.301,41) e lo scaglione di riferimento (tabella n. 24 D.M. 55/14 – scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00), tenuto conto dei valori minimi con riferimento alle singole fasi del giudizio avrebbe dovuto liquidare quantomeno le seguenti somme: fase di studio Euro 540,00, fase introduttiva Euro 303,00, fase istruttoria Euro 518,00, fase decisionale Euro 675,00. Per un totale, quindi, di Euro 2.036,00, oltre il contributo unificato Euro 120,00, le spese generali, IVA e CPA come per legge”.
3.1 Il predetto motivo è fondato.
3.2 Invero, liquidando le spese del giudizio di secondo grado, il giudice di appello non ha tenuto conto della soccombenza dell’agente della riscossione prima e dopo la cassazione con rinvio, ma si è limitata a regolamentare, in modo generico, con un’unica liquidazione, le sole “spese del secondo grado”.
3.3 A tale proposito, è pacifico che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e sulle spese dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (tra le tante: Cass., Sez. 2, 13 giugno 2018, n. 15506; Cass., Sez. 5, 7 novembre 2019, n. 28698; Cass., Sez. 2, 3 agosto 2022, n. 24053; Cass., Sez. 2, 3 aprile 2024, n. 8842; Cass., Sez. 2, 11 marzo 2025, n. 6527).
Nello specifico, si è affermato che, in materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell’intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un’omissione censurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6-2, 22 gennaio 2020, n. 1407; Cass., Sez. 6-2, 6 dicembre 2021, n. 38507; Cass., Sez. 6-2, 27 ottobre 2022, n. 31814; Cass., Sez. 2, 2 ottobre 2023, n. 27756; Cass., Sez. Trib., 30 aprile 2025, n. 11457).
Per cui, la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado deve essere duplicata per tener conto anche della fase definita con la pronuncia della nuova sentenza di appello dopo la cassazione della vecchia sentenza di appello all’esito del giudizio di legittimità. Difatti, la liquidazione delle spese giudiziali in base all’esito complessivo della controversia avrebbe coerentemente imposto di condannare la parte soccombente anche alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio, in aggiunta a quelle dei giudizi di merito e di legittimità.
4. In definitiva, si deve procedere alla rideterminazione dei compensi per il giudizio di primo grado ed alla determinazione dei compensi per il giudizio di rinvio, tenendo anche conto degli esborsi per le c.d. “spese vive”.
Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
5. Dunque, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata per il capo relativo alle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna – in aggiunta a quella pronunciata dalla sentenza impugnata per le spese del secondo grado del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, che devono essere confermate nel loro ammontare, rispettivamente, di Euro 3.000,00 e di Euro 3.500,00 – dell’intimata alla rifusione delle spese del primo grado del giudizio di merito e delle spese del giudizio di rinvio, liquidando le prime (valore della causa: Euro 106.806,28), sulla base dei parametri medi (come da nota spese), nella misura di Euro 890,58 per esborsi e di Euro 7.600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e le seconde (valore della causa: Euro 17.301,41), sulla base dei parametri medi (come da nota spese), nella misura di Euro 120,00 per esborsi e di Euro 3.100,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario del ricorrente per dichiarato anticipo.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, in aggiunta alla pronuncia dalla sentenza impugnata sulle spese del secondo grado del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, condanna l’intimata alla rifusione delle spese del primo grado del giudizio di merito e delle spese del giudizio di rinvio in favore del ricorrente, liquidando le prime nella misura di Euro 890,58 per esborsi e di Euro 7.600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e le seconde nella misura di Euro 120,00 per esborsi e di Euro 3.100,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario del ricorrente, Avv. Achille Iroso da Afragola (NA), per dichiarato anticipo; condanna l’intimata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 1.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2025.