RILEVATO CHE:
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n.4145/10/2023, veniva rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accolto l’appello incidentale di Ca.Ma., Pa.Or., Pa.Mi., Pa.Ag., Pa.Ma. quali soci della estinta società AUTO ELITE PARNASSO di Ca.Ma. E C. Sas, proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.502/7/2012 di parziale accoglimento del ricorso introduttivo, con cui la contribuente impugnava l’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003.
Con tale atto impositivo ai sensi degli artt. 41 bis e 40 D.P.R. n. 600/73 veniva rettificato il reddito di impresa della società, ai fini IRAP, IVA e sanzioni, in relazione ad operazioni contestate dall’Amministrazione finanziaria come soggettivamente inesistenti, di importazione infra-comunitaria di autoveicoli.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate per un unico motivo, mentre parte contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
In via pregiudiziale, il Collegio osserva che pende avanti alla Corte di cassazione il ricorso iscritto all’RGN 24350/2023, pendente nei confronti di Pa.Or., necessariamente da trattarsi congiuntamente al presente ricorso per eventuale riunione ex art.274 cod. proc. civ. al fine di ricomporre il litisconsorzio necessario.
Per tale ragione la presente controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto all’RGN 24350/2023.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2025.
