RILEVATO CHE:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 11548/4/2015, veniva accolto l’appello di Co.Gi. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 449/10/2013 di parziale accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente relativo all’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2008.
Nella sentenza impugnata si legge che Co.Gi. veniva attinta dall’avviso impugnato quale socia al 30% della società Co.Gi. Petroli Sas di Co.Gi., in forza del principio di trasparenza a seguito del maggior reddito accertato in capo alla società di persone ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73.
Sia in primo che in secondo grado l’Agenzia delle Entrate chiedeva la riunione dei ricorsi proposti dai soci Co.Gi., Co.Gi. e Co.Ma., avverso altrettanti avvisi di accertamento, a quello proposto dalla società contro l’avviso notificato alla società.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate per due motivi, cui replica Co.Gi. con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo l’Agenzia – in rapporto all’articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – prospetta la violazione degli artt. 14, primo comma, 52, primo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 102 cod. proc. civ., 5 D.P.R. n. 917/1986 per aver la CTR deciso in ordine alla legittimità o meno dell’avviso di accertamento pur in presenza di violazione del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soci della società di persone e della società.
2. Il motivo, ammissibile in quanto pone una questione pregiudiziale di violazione di legge per mancata osservanza del litisconsorzio necessario, è fondato.
3.1. Va reiterato che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali. Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. Sez. U., sentenza n. 14815 del 4.6.2008).
3.2. Sono possibili eccezioni, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio. Così, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione allorquando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio. (Cass. Sez. 5, sentenza n. 29843 del 13/12/2017).
3.3. Tuttavia, tali condizioni non sussistono nel caso di specie. Il giudice d’appello ha mancato di rilevare il difetto di riunione in primo grado e, a sua volta, ha omesso di riunire le cause avanti a lui proposte, relative all’avviso notificato a Co.Gi. n.q. di socia al 30% della società Co.Gi. Petroli Sas di Co.Gi. e ad altrettanti avvisi notificati agli ulteriori due soci Co.Gi. e Co.Ma., oltre che all’avviso notificato alla società e, comunque, senza disporre nel presente processo l’integrazione del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soci e della società. Il litisconsorzio andava integrato sin dal primo grado nei confronti di tutti i soci e della società.
4. L’accoglimento del primo motivo, relativo a questione pregiudiziale, determina l’assorbimento della seconda censura, formulata in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/73, 6 della L. n. 212/2000, 10 della L. n. 146/1998, 51, 52 D.P.R. n. 633/1972, 31, 32, 33 D.P.R. n. 600/73, questione che verrà riesaminata dal giudice del rinvio.
Il giudizio è perciò nullo e la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, in diversa composizione, dovendo il giudice del rinvio provvedere all’integrazione del litisconsorzio, per la celebrazione del giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2025.