Massima

Nel giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l’interruzione del processo, in quanto la fase di legittimità è caratterizzata dall’impulso d’ufficio. Inoltre, la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, illogica o contraddittoria non sussiste qualora la decisione, pur succintamente motivata, sia comunque comprensibile nelle sue ragioni logico-giuridiche fondamentali.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

 

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate effettuava verifiche fiscali nei confronti della Casa del Pellegrino Srl, riscontrando che con riferimento agli anni dal 2003 al 2007 l’impresa, svolgente attività di albergo con annesso ristorante, aveva costantemente dichiarato di essere in perdita. Ritenuta l’antieconomicità della gestione, l’Ente impositore notificava alla società, con riferimento all’anno 2005, l’avviso di accertamento n. (omissis), rideterminando il reddito conseguito ai fini Ires, Iva ed Irap.

2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, contestando in primo luogo che i risultati di gestione dipendevano dalla natura solidaristica dei servizi di ospitalità offerti. La CTP valutava fondate le difese proposte dalla ricorrente ed annullava l’atto impositivo.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa. La CTR accoglieva parzialmente l’impugnativa, riaffermando la fondatezza dell’avviso di accertamento, ma riducendo l’ammontare del reddito ritenuto conseguito dalla società.

4. Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione la Casa del Pellegrino Srl, affidandosi a tre strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. La ricorrente ha quindi depositata nota con la quale ha comunicato il fallimento della società e domandato l’interruzione del processo.

4.1. Il Pubblico Ministero, in persona del s.Procuratore Generale (omissis), ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte, con le quali ha domandato rigettarsi il ricorso.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata, e comunque la violazione dell’art. 132, comma quarto, cod. proc. civ., per avere la CTR proposto una motivazione meramente apparente, illogica e contraddittoria.

2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della sentenza impugnata, e comunque la violazione dell’art. 132, comma quarto, cod. proc. civ., per non avere il giudice dell’appello proposto una motivazione in materia di percentuale di ricalcolo del reddito conseguito applicata con la sentenza.

3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione dell’art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, e dell’art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1973, nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che ricorressero circostanze gravi precise e concordanti dimostrative della responsabilità fiscale della società, e comunque per non aver tratto le conseguenze di legge in conseguenza della violazione del contraddittorio preventivo.

4. Deve preliminarmente esaminarsi la nota depositata dalla ricorrente con la quale comunica il fallimento della società e domanda l’interruzione del processo. L’istanza non può trovare accoglimento, essendosi già condivisibilmente e di recente ribadito, in considerazione delle peculiarità del giudizio di legittimità, che “in tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l’interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall’impulso d’ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell’apertura della propria procedura concorsuale”, Cass. sez. I, 13.3.2024, n. 6642.

5. Tanto premesso, con il primo mezzo d’impugnazione la società contesta la nullità della sentenza impugnata, e comunque la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, per avere la CTR proposto una motivazione meramente apparente, illogica e contraddittoria.

5.1. Occorre preliminarmente osservare che la società propone la sua critica, con il primo ed il secondo mezzo d’impugnazione, invocando una pluralità di vizi della decisione impugnata tra di loro incompatibili, quali la nullità della pronuncia e la violazione di legge. Tuttavia le censure proposta appaiono sufficientemente specifiche e agevolmente comprensibili e può procedersi allo scrutinio delle contestazioni.

5.2. Merita quindi di essere ricordato che la Casa del Pellegrino, impresa commerciale che ha la forma di società di capitali, fondata da due enti ecclesiastici, offre ospitalità ai fedeli che si recano in pellegrinaggio presso il Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. La ricorrente evidenzia di non offrire servizi paragonabili a quelli di una ordinaria struttura ricettiva, avendo finalità essenzialmente solidaristica ed ospitando fedeli dotati di limitate disponibilità economiche.

L’accertamento fiscale è però fondato, occorre subito evidenziare, sulla antieconomicità della gestione di una società commerciale, ripetutasi per più anni.

5.3. Procedendo all’esame del primo motivo di ricorso, occorre rilevare come la CTR abbia osservato che la società odierna ricorrente ha gestito un’attività commerciale in forma antieconomica per cinque anni consecutivi, dichiarando perdite, e pertanto l’Ufficio ha correttamente proceduto ad accertamento analitico induttivo, fondato pertanto su presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti.

Il giudice dell’appello ha quindi ritenuto di dover comunque tenere conto della finalità solidaristica dell’istituzione, che offre alloggio a “povera gente che presenta problemi di salute ed affronta le spese di viaggio, di vitto e pernottamento per finalità del tutto diverse da quelle di soggetti che si recano in vacanza per esclusivi fini di divertimento e di relax” (sent. CTR, p. 2). La CTR ha perciò ritenuto non potesse trascurarsi la natura di impresa commerciale della società, ma dovesse comunque tenersi anche conto delle sue finalità solidaristiche. Il giudice del gravame ha quindi condiviso la modalità di accertamento del reddito di natura analitico induttiva adottata dall’Amministrazione finanziaria, che prende le mosse dalla contabilità dichiarata dall’impresa, ma ha ritenuto di dover ridurre il risultato di esercizio rispetto a quanto stimato dall’Ente impositore.

5.4. La motivazione adottata dalla CTR, pertanto, risulta completa, agevolmente comprensibile e priva di contraddizioni, ed il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto.

6. Con il secondo strumento d’impugnazione la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver proposto una motivazione in materia di percentuale di ricalcolo del reddito conseguito applicata con la sentenza.

6.1. Il giudice dell’appello, premesso tutto quanto sinteticamente riassunto esaminando il primo motivo di ricorso, ha aggiunto che “non è ipotizzabile l’assimilazione della struttura ricettiva, di cui si controverte, ad altre strutture ricettive utilizzate per altre forme di turismo, per cui, pur ritenendo legittima la ricostruzione analitico/induttiva dei ricavi attribuibili alla società accertata, il rapporto R.O.L./Ricavi d’esercizio va rideterminato in favore della società, applicando la seguente proporzione…” (sent. CTR, p. 2).

6.2. Anche in questo caso non ricorre pertanto l’ipotesi di una motivazione assente o meramente apparente. La motivazione è presente ed è chiaramente comprensibile. La CTR ha ritenuto di ridurre la stima dei ricavi, rispetto a quanto calcolato dall’Amministrazione finanziaria con riferimento ad ordinarie strutture ricettive, in considerazioni delle finalità (anche) solidaristiche perseguite dalla Casa del Pellegrino, non violando alcuna norma di legge.

Se poi la critica della ricorrente potesse intendersi come una censura relativa alla percentuale di ricarico comunque adottata dalla CTR, la contestazione difetta di specificità, perché la società neppure illustra in quale errore sia incorso il giudice dell’appello, e quale sarebbe invece la corretta percentuale di ricarico applicabile.

Anche il secondo motivo di impugnazione risulta pertanto infondato e deve essere respinto.

7. Con il suo terzo motivo di ricorso, la contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame avendo innanzitutto erroneamente ritenuto che ricorressero circostanze gravi precise e concordanti dimostrative della responsabilità fiscale della società.

7.1. Invero, già l’avviso di accertamento aveva chiaramente illustrato che la società commerciale Casa del Pellegrino Srl, pur non essendo stata interessata da alcun evento imprevedibile che ne avesse compromesso la funzionalità, aveva dichiarato perdite di esercizio per più anni consecutivi. La CTR ha correttamente rilevato che simili circostanze integrano, già da sole, presunzioni gravi precise e concordanti, indipendentemente dalla correttezza formale della tenuta della contabilità, e senza che sia necessario alcun riferimento agli studi di settore, del resto non utilizzati neppure dall’Ente impositore nell’avviso di accertamento.

7.2. Quanto poi alla contestazione relativa alla omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, occorre rilevare che, all’epoca dell’accertamento, essa non era dovuta in relazione alle imposte dirette (cfr. Cass. sez. VI-V, 29.10.2008 n. 27421). Con riferimento all’Iva, tributo armonizzato, la ricorrente neppure tenta di fornire la c.d. prova di resistenza, non indicando gli argomenti decisivi che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio preventivo, ed il conseguente pregiudizio che avrebbe subito il suo diritto di difesa (cfr. Cass. sez. V, 20.12.2022, n. 37234).

Anche il terzo motivo di ricorso appare pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.

In definitiva il ricorso proposto dalla contribuente deve essere rigettato.

8. Le spese di lite, tenuto conto dell’esito del giudizio, possono essere compensate tra le parti con riferimento ai gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia.

8.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione,

 

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto dalla Casa del Pellegrino Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Compensa le spese di lite tra le parti con riferimento ai gradi di merito del giudizio e condanna la società al pagamento delle spese processuali in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025.

Allegati

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