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Cassazione civile sez. trib., 03/09/2025, n. 24450

Massima

Il giudizio di impugnazione è dichiarato estinto per rinuncia della parte ricorrente che abbia aderito ad una definizione agevolata della lite (come la “rottamazione quater”), ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; in tale evenienza, le spese del giudizio sono compensate tra le parti. Non è inoltre dovuto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto la natura eccezionale e sanzionatoria di tale misura impedisce un’interpretazione estensiva al di là dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Supporto alla lettura

DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata (introdotta con le Legge di Bilancio 2023) è una misura fiscale che consente di estinguere i debiti senza pagare sanzioni e interessi di mora. Si applica ai debiti affidati agli agenti della riscossione, come l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perciò si tratta di uno strumento che può aiutare i contribuenti in difficoltà economiche a risanare la propria posizione fiscale.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

1. Ta.Gi. ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato a due motivi;

2. resistono con controricorso, integrato da successiva memoria, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate -riscossione, con richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso;

3. la Regione Lazio è rimasta intimata;

4. il ricorrente ha depositato memoria nella quale rappresentava di aver definito la lite con la rottamazione quater;

l’Avvocato del contribuente rinunciava al ricorso, con richiesta di estinzione; il ricorrente depositava, anche, copia delle quietanze dei pagamenti effettuati e le comunicazioni dell’Agenzia delle entrate – riscossione;

5. con ordinanza interlocutoria del 17 settembre 2024 la controversia è stata rimessa alla pubblica udienza;

6. la Procura generale ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, sostituto procuratore generale Carmelo Celentano, di estinzione del processo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata (rottamazione quater).

Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio;

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione;

spese compensate.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2025.

 

Allegati

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