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Cassazione civile sez. trib., 03/09/2025, n. 24438

Massima

La richiesta del contribuente di sospensione del procedimento o di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, motivata dall’adesione a una definizione agevolata (come la “rottamazione quater”), giustifica il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla medesima questione.

Supporto alla lettura

DEFINIZIONE AGEVOLATA

La definizione agevolata (introdotta con le Legge di Bilancio 2023) è una misura fiscale che consente di estinguere i debiti senza pagare sanzioni e interessi di mora. Si applica ai debiti affidati agli agenti della riscossione, come l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, perciò si tratta di uno strumento che può aiutare i contribuenti in difficoltà economiche a risanare la propria posizione fiscale.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

1. La URANO 80 soc.coop. ed AM.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi;

2. Roma Capitale con controricorso ha chiesto il rigetto del ricorso;

3. la contribuente ha depositato memoria in relazione alla sua richiesta di definizione agevolata, chiedendo la sospensione del procedimento o la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse; allega ricevuta dei pagamenti effettuati e il piano delle rate;

4. la Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, ribadite in udienza, sostituto procuratore generale Carmelo Celentano, di estinzione del processo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ordinanza n. 5830/2025 la questione oggetto del presente processo (c.d. rottamazione quater) è stata rimessa alle Sezioni Unite;

2. conseguentemente, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, la causa deve rinviarsi a nuovo ruolo

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 3 settembre 2025.

Allegati

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