(omissis)
RILEVATO CHE
1. L’Agente della Riscossione notificava il 12.04.2016 alla società S.I.C.ED. Srl Società Italiana Costruzioni Edili (quale debitore) e alla ASL Napoli 3 Sud (quale terzo) l’atto di pignoramento di crediti verso terzi ex artt. 48 bis e 72 bis d.P.R. 602/1973 n. (Omissis), al fine di recuperare le somme portate dal mancato pagamento delle cartelle esattoriali nn. (Omissis).
La società impugnava l’atto di pignoramento innanzi al Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Napoli, lamentando l’omessa notifica delle cartelle esattoriali e il decorso del termine di prescrizione.
Con l’ordinanza n. 2076/2016, il G.E. presso il Tribunale di Napoli sospendeva la procedura esecutiva e fissava termine per l’introduzione del giudizio di merito, all’esito del quale il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 2220/2020, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria. La società contribuente riassumeva la causa innanzi alla allora Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ribadendo quanto già eccepito innanzi al Giudice dell’esecuzione in ordine alla presunta mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese all’atto di pignoramento opposto e al decorso della prescrizione. L’Agente della Riscossione si costituiva in giudizio, documentando la rituale notifica delle cartelle di pagamento e contestando il mancato decorso della prescrizione, debitamente interrotto dalla notifica dell’avviso di intimazione n. (omissis) in data 05.04.2016.
Con la sentenza n. 5985/02/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso, ritenendo provata la notifica delle cartelle esattoriali sottese all’esecuzione opposta e il mancato decorso della prescrizione “in ragione della sopravvenuta notifica della ingiunzione di pagamento …”.
La società contribuente impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, riproponendo le eccezioni già disattese in primo grado.
Con la sentenza n. 7298/20/2022, la CTR partenopea accoglieva l’appello, ritenendo prescritte le pretese impositive. L’Agenzia ricorre sulla base di un unico motivo per la parziale cassazione della sentenza di appello.
Si costituisce la contribuente che eccepisce l’inammissibilità del ricorso e ripropone le questioni dichiarate assorbite dal decidente.
CONSIDERATO CHE
2. Con l’unica censura, si deduce violazione e/o falsa applicazione, dell’art. 1, comma 623, della legge 147/2013 e dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.; per avere la CTR ritenuto che dalla notifica della cartella di pagamento n. (Omissis), avvenuta il 19.11.2010, alla data del 5 aprile 2016, in cui venne disposta la notifica dell’atto di intimazione, fosse maturata la prescrizione.
Assume che, con i commi dal 618 al 625 dell’art.1 della legge citata, il legislatore ha introdotto l’istituto della definizione agevolata relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
A tal fine, nel comma 623 dell’art. 1, nell’ultima versione in vigore dal 6 maggio 2014, ad opera della legge 2 maggio 2014 n. 68, di conversione del decreto – legge del 6 marzo 2014 n.16, si è previsto che “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”.
La censura proposta concerne esclusivamente la cartella esattoriale per l’annualità di imposta (IMU) 2005.
3. Il motivo è fondato.
La disciplina citata prevede all’art. 1, commi 620 ” Entro il 31 maggio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un’unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma”; 621 “A seguito del pagamento di cui al comma 620, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 ottobre 2014, l’elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento”; ed infine al comma 623 “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”.
Tale sospensione riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (Cass., Sez. VI, 28 gennaio 2020, n. 1893; Cass. 19.11.2020, n. 26405), sospensione applicabile, pertanto, anche al caso di specie.
La Corte di merito non ha, conseguentemente, fatto buon governo dei suddetti principi. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza della Sezione tributaria della Corte di cassazione del 19 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2024.