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Cassazione civile sez. trib., 03/04/2024, n. 8766

Massima

In materia di emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, la prossima scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non costituisce una ragione di urgenza valida per derogare a detto termine.

Supporto alla lettura

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

L’accertamento tributario (o fiscale) è il complesso degli atti della pubblica amministrazione volti ad assicurare l’attuazione delle norme impositive.

L’attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici finanziari ha carattere meramente eventuale, essendo prevista nel nostro sistema l’autoliquidazione dei tributi più importanti da parte del contribuente stesso, tramite l’istituto della dichiarazione. Gli uffici intervengono quindi soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o nel caso di omessa presentazione delle stesse.

A seconda del metodo di accertamento utilizzato, questo può essere:

  • analitico: attraverso l’analisi della documentazione contabile e fiscale;
  • analitico-induttivo: cioè misto, basato su un esame documentale e presunzioni, di norma fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, salvo in caso di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile/omessa;
  • induttivo: attraverso l’utilizzo esclusivo di presunzioni che possono essere anche esclusivamente semplici;
  • sintetico: fondato su coefficienti ministeriali.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

 

RILEVATO CHE

– La CTR della Campania rigettava l’appello proposto dalla Chemi Service Srl contro la sentenza della CTP di Napoli che aveva respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, relativo all’anno 2005, emesso a seguito del disconoscimento di alcuni costi considerati non inerenti;

– proposto ricorso per cassazione dalla contribuente, questa Corte, con ordinanza n. 11212 del 2016, cassava la sentenza impugnata, accogliendo l’assorbente motivo di ricorso, riguardante la nullità dell’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, in mancanza di ragioni derogatorie di urgenza, che dovevano essere esplicitamente valutate dal giudice di merito, e rinviando alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame sul punto;

– con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Campania, quale giudice del rinvio, accoglieva l’appello della contribuente e dichiarava la nullità dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto emesso senza l’osservanza del termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 e senza alcuna motivazione sulle ragioni di tale inosservanza, non potendo le stesse consistere nella mera indicazione della prossima scadenza del termine di decadenza della potestà impositiva, nella specie, peraltro, non sussistente, considerato che l’Amministrazione aveva un largo intervallo temporale (dal 26 al 31 dicembre) per provvedere alla spedizione di detto avviso; dava atto, altresì, della rilevanza penale delle violazioni accertate, attesa l’entità della riscontrata violazione;

– l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

– la contribuente rimaneva intimata.

 

CONSIDERATO CHE

– Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nell’annullare l’atto impositivo per il mancato rispetto del termine dilatorio, ritenendo che l’Amministrazione non avesse motivato le ragioni di urgenza che consentivano di derogare a detto termine, senza considerare che tra queste rientrava anche la commissione, da parte del contribuente, di reiterate violazioni delle leggi tributarie aventi rilevanza penale, ovvero la partecipazione dello stesso ad una frode fiscale; precisa, sul punto, che in relazione all’anno 2005 era stata trasmessa una comunicazione di notizia di reato in relazione ai fatti accertati in sede di verifica fiscale, che le ragioni d’urgenza non dovevano essere necessariamente indicate nell’avviso di accertamento e che vi era il rischio di non recuperare il credito fiscale, in considerazione della mancanza di garanzie da parte della contribuente;

– il motivo è fondato;

– va premesso che, secondo un orientamento ormai costante di questa Corte, “In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000” (ex multis, Cass. 8749 del 10/03/2018), perché dette ragioni devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità (Cass. 11110 del 6/04/2022);

– come è stato condivisibilmente precisato, le suindicate ragioni d’urgenza devono essere collegate a specifici elementi o fatti che potrebbero compromettere il credito erariale, secondo un giudizio prognostico “ex ante”, emergenti in epoca anteriore e non posteriore alla notificazione dell’avviso di accertamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall’Amministrazione finanziaria e vagliata dall’organo giudicante (Cass. n. 29987 del 13/10/2022);

– è stato altresì affermato che, tra le ragioni di urgenza che giustificano l’emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, rientra la commissione, da parte del contribuente, di reiterate violazioni delle leggi tributarie aventi rilevanza penale ovvero la partecipazione dello stesso ad una frode fiscale (Cass. n. 17211 del 2/07/2018) e che l’effetto derogatorio, fermo restando l’onere dell’Ufficio di allegare e provare la sussistenza in concreto delle regioni d’urgenza, in caso di contestazione da parte del contribuente, opera a prescindere dalla sua esternazione all’interno dell’atto impositivo (Cass. n. 13294 del 28/06/2016);

– orbene, la CTR ha ritenuta illegittima l’emissione ante tempus dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto l’Amministrazione non aveva motivato le ragioni dell’inosservanza di detto termine, senza verificare, alla luce dei principi prima esposti, se vi fossero altre ragioni, anche non indicate nell’atto impositivo (quali, appunto, la commissione, da parte del contribuente, di reiterate violazioni delle leggi tributarie aventi rilevanza penale ovvero la partecipazione dello stesso ad una frode fiscale), della cui esistenza in concreto l’Ufficio aveva fornito idonea dimostrazione in giudizio;

– il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2024.

Allegati

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