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Cassazione civile sez. trib., 03/04/2024, n. 8755

Massima

L’evidente discordanza tra la motivazione di una sentenza della Cassazione, che implicitamente individua la corretta autorità giudiziaria di rinvio, e il dispositivo che ne indica erroneamente un’altra, configura un errore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 287 c.p.c., senza che ciò incida sul contenuto sostanziale della decisione.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

 

RILEVATO CHE:

1. l’avv. (omissis)quale difensore della menzionata società, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 32605/2021 con cui questa Corte, nell’accogliere il ricorso ha cassato la sentenza impugnata rinviando alla Commissione Tributaria del Lazio anziché alla Commissione tributaria della Campania, la cui sentenza era stata oggetto di ricorso per cassazione.

 

CONSIDERATO CHE:

– va premesso che dall’esame degli atti di causa risulta che, effettivamente la sentenza impugnata è stata emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno – sezione 9 – n. 11949/15 pronunciata il 02/12/2015, depositata in segreteria il 29/12/2015, non notificata, mentre, per mero errore, la Corte, con l’ordinanza oggetto di correzione, ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione. L’istanza di correzione è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 30/8/2004, n.17392, Cass. S.U. 5/3/2009, n.5287, Cass. 15/5/2009 n.11333, Cass. 31/5/2011 n.12035) il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale delle decisione.

Alla luce di tali principi, si desume, quindi, che al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiali, e non, quindi, di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. L’errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l’errore stesso (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15321 del 12/09/2012, Rv. 623969 -01, tra e tante).

Nel caso di specie, il tenore della motivazione non consente alcun dubbio circa l’intenzione della sentenza rescindente di rinviare alla CTR – ora, Corte di Giustizia tributaria di secondo grado – della Campania e non del Lazio.

Non è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all’esito di esso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01).

 

P.Q.M.

La Corte, dispone che l’ordinanza di questa Corte del 9 novembre 2021, n. 32605 sia corretta nel senso che laddove è scritto nel dispositivo ” rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione”, si legga e si intenda che la Corte “rinvia alla CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno, in diversa composizione”, ora Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania;

– manda alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza di correzione sull’originale della citata ordinanza n. 32605/2021.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte di cassazione, addì 19 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2024.

Allegati

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