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Cassazione civile sez. trib., 02/10/2024, n. 25933

Massima

In materia tributaria, la definizione del debito IVA contestato attraverso una transazione fiscale stipulata nell’ambito di una procedura di ristrutturazione dei debiti omologata ai sensi degli artt. 57 e 63 CCII, comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione avverso l’avviso di accertamento originario relativo a una presunta frode carosello.

Supporto alla lettura

IVA

L’imposta sul valore aggiunto (IVA), è un’imposta indiretta applicata in fase di produzione e scambio di un bene o di un servizio. Il fornitore del prodotto o del servizio calcola e addebita l’aliquota al cliente e, successivamente, la versa all’erario utilizzando il modello F24.

Il riferimento normativo fondamentale risiede nel D.P.R. 633/1972 e, attualmente, in Italia, l’aliquota è pari al 22% ma esistono anche aliquote ridotte (4% e 10%) applicate a beni di prima necessità. Si tratta di un’imposta di rilevanza fondamentale per il bilancio dello Stato ma è anche una delle più evase nel panorama italiano ed europeo, motivo per cui è stato introdotto il meccanismo del reverse charge o inversione contabile in alcuni settori particolari dell’economia.

Esistono anche operazioni non imponibili IVA (comprendono le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei rapporti con l’estero) e operazioni esenti dall’IVA (cessioni di beni e prestazioni di servizi individuate espressamente dalla legge, il cui elenco si trova nell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), ma in entrambi i casi valgono tutti gli obblighi IVA (fatturazione, registrazione, dichiarazione), ma non viene addebitata IVA al cliente.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

 

IN FATTO

RILEVATO CHE

La società contribuente TELE SYSTEM ELECTRONIC – TSE Srl ha impugnato un avviso di accertamento Omissis-2014, relativo al periodo di imposta 2009, con il quale – a seguito di PVC – veniva accertata la partecipazione della società contribuente a una frode carosello relativa alla compravendita di telefoni cellulari, per cui veniva recuperata IVA per effetto del disconoscimento della detrazione su acquisti (operazioni che vedevano il coinvolgimento anche di società cessionarie filtro comunitarie), oltre all’irrogazione di sanzioni;

che la CTP di Venezia ha rigettato il ricorso;

che la CTR del Veneto ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che la società contribuente avesse assolto all’onere della prova contraria di non avere preso consapevolmente parte a una frode IVA;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, che nelle more ha assunto nuova denominazione, la quale propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un unico motivo;

 

IN DIRITTO

CONSIDERATO CHE

Parte ricorrente incidentale ha prodotto memoria in data 19 aprile 2024 con cui ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per avere le odierne parti processuali, unitamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione sottoscritto in data 23 novembre 2023 una transazione fiscale (atto di transazione su crediti tributari) nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 CCII;

che è in atti la transazione fiscale allegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti depositato dalla società controricorrente e ricorrente incidentale presso il Tribunale di Vicenza, comprensivo del debito controverso per cui è causa, transazione che prevede tra l’altro, in costanza della prosecuzione dell’attività di impresa in regime di continuità indiretta, il pagamento di una somma a saldo e stralcio entro 120 giorni dalla definitività del decreto di omologa;

che la transazione fiscale allegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato prevede espressamente che “la Società, entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato dell’omologa dell’accordo, richiederà la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l’interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del contenzioso”;

che l’accordo di ristrutturazione dei debiti è stato omologato con sentenza del Tribunale di Vicenza in data 22 febbraio 2024, passata in cosa giudicata;

che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti processuali, con compensazione delle spese processuali;

 

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2024.

Allegati

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