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Cassazione civile sez. trib., 02/10/2024, n. 25928

Massima

L’omologazione di un piano di ristrutturazione del debito che contempla una transazione fiscale relativa al tributo contestato in giudizio determina l’estinzione del procedimento di cassazione per sopravvenuta carenza di interesse delle parti, con conseguente compensazione delle spese processuali, in quanto l’oggetto del contendere è stato definitivamente regolato in sede concordataria.

Supporto alla lettura

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

L’ accordo di ristrutturazione dei debiti è uno dei principali strumenti di risoluzione delle crisi aziendali flessibile e idonea al risanamento dell’impresa che vuole ridurre la propria esposizione debitoria. 

Possono essere proposti dall’imprenditore, anche non commerciale, e diverso dall’imprenditore minore, che si trovi in stato di crisi o insolvenza: così recita il primo comma dell’art. 57 d.lgs. 14/2019. Pertanto, tali accordi sono aperti all’imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, delle grandi imprese soggette all’amministrazione straordinaria e delle imprese assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa. Gli accordi di ristrutturazione non si applicano all’impresa minore. È tale secondo l’art. 2 lett. d) d.lgs. 14/2019 «l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348».

Il Codice della Crisi d’Impresa prevede tre diverse tipologie di accordo di ristrutturazione dei debiti dell’imprenditore. Si tratta dei seguenti:

  1. Accordo ordinario (regolato dall’art. 57 D.Lgs. n. 14/19) legato al raggiungimento di almeno il 60% dei crediti;
  2. Accordo agevolato (regolato dall’art. 60 D.Lgs. n. 14/19), legato al raggiungimento di almeno il 30% dei crediti;
  3. Accordo ad efficacia estesa (regolato dall’art. 61 D.Lgs. n. 14/19) legato al raggiungimento di almeno il 75% dei crediti della stessa categoria.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)

 

RILEVATO CHE

La società contribuente TELE SYSTEM ELECTRONIC – TSE Srl ha impugnato due avvisi di accertamento (omissis) e (omissis) (omissis), relativo a IRES, IRAP e IVA del periodo di imposta 2007, con il quale – a seguito di PVC – venivano disconosciuti costi relativi ad acquisti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, nonché venivano disconosciuti ulteriori costi in quanto privi di certezza e veniva contestata ai fini IVA l’annotazione di fatture di acquisto per operazioni soggettivamente inesistenti, il tutto oltre applicazione di sanzioni e accessori;

che la CTP di Venezia ha parzialmente accolto il ricorso quanto alle riprese IVA;

che la CTR del Veneto ha accolto l’appello della società contribuente in punto IRES e IRAP e ha rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio, ritenendo – in particolare – che le operazioni di acquisto contestate dall’Ufficio sotto il duplice menzionato profilo fossero state effettivamente poste in essere e ha ritenuto, inoltre, assolto l’onere della prova contraria da parte della società contribuente di non avere preso consapevolmente parte a una frode IVA;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, che nelle more ha assunto nuova denominazione, la quale propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un unico motivo;

 

CONSIDERATO CHE

Parte ricorrente incidentale ha depositato in giudizio memoria in data 19 aprile 2024 con cui ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della cessazione della materia del contendere, per avere le odierne parti processuali, unitamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione, sottoscritto in data 23 novembre 2023 una transazione fiscale (atto di transazione su crediti tributari) nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 CCII;

che è in atti la transazione fiscale allegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti depositato dalla società controricorrente e ricorrente incidentale presso il Tribunale di Vicenza, comprensivo del debito controverso per cui è causa di cui alla sentenza impugnata, transazione che prevede tra l’altro, in costanza della prosecuzione dell’attività di impresa in regime di continuità indiretta, il pagamento di una somma a saldo e stralcio entro 120 giorni dalla definitività del decreto di omologa;

che la transazione fiscale allegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato prevede espressamente che “la Società, entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato dell’omologa dell’accordo, richiederà la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l’interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del contenzioso”;

che l’accordo di ristrutturazione dei debiti è stato omologato con sentenza del Tribunale di Vicenza in data 22 febbraio 2024, passata in cosa giudicata;

che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti processuali, con compensazione delle spese processuali;

 

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2024

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2024

Allegati

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