(omissis)
RILEVATO CHE
La società contribuente TELE SYSTEM ELECTRONIC – TSE Srl ha impugnato due avvisi di accertamento (omissis) e (omissis) (omissis), relativo a IRES, IRAP e IVA del periodo di imposta 2007, con il quale – a seguito di PVC – venivano disconosciuti costi relativi ad acquisti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, nonché venivano disconosciuti ulteriori costi in quanto privi di certezza e veniva contestata ai fini IVA l’annotazione di fatture di acquisto per operazioni soggettivamente inesistenti, il tutto oltre applicazione di sanzioni e accessori;
che la CTP di Venezia ha parzialmente accolto il ricorso quanto alle riprese IVA;
che la CTR del Veneto ha accolto l’appello della società contribuente in punto IRES e IRAP e ha rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio, ritenendo – in particolare – che le operazioni di acquisto contestate dall’Ufficio sotto il duplice menzionato profilo fossero state effettivamente poste in essere e ha ritenuto, inoltre, assolto l’onere della prova contraria da parte della società contribuente di non avere preso consapevolmente parte a una frode IVA;
che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, che nelle more ha assunto nuova denominazione, la quale propone a sua volta ricorso incidentale affidato a un unico motivo;
CONSIDERATO CHE
Parte ricorrente incidentale ha depositato in giudizio memoria in data 19 aprile 2024 con cui ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della cessazione della materia del contendere, per avere le odierne parti processuali, unitamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione, sottoscritto in data 23 novembre 2023 una transazione fiscale (atto di transazione su crediti tributari) nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 CCII;
che è in atti la transazione fiscale allegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti depositato dalla società controricorrente e ricorrente incidentale presso il Tribunale di Vicenza, comprensivo del debito controverso per cui è causa di cui alla sentenza impugnata, transazione che prevede tra l’altro, in costanza della prosecuzione dell’attività di impresa in regime di continuità indiretta, il pagamento di una somma a saldo e stralcio entro 120 giorni dalla definitività del decreto di omologa;
che la transazione fiscale allegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato prevede espressamente che “la Società, entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato dell’omologa dell’accordo, richiederà la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l’interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del contenzioso”;
che l’accordo di ristrutturazione dei debiti è stato omologato con sentenza del Tribunale di Vicenza in data 22 febbraio 2024, passata in cosa giudicata;
che deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti processuali, con compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2024
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2024
