FATTI DI CAUSA
1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 5789/12/2016, depositata in data 10 novembre 2016 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata parzialmente accolta l’impugnazione proposta dalla GRUPPO Me. E C. Spa (già Me.Ig. E C. Spa) avverso l’ avviso di accertamento relativo a TARSU anno 2007 emesso dalla “S.M. Spa”, nella qualità di affidataria del servizio di accertamento e riscossione della TARSU per il Comune di Segrate (MI), con riferimento ad un’area ubicata, per la maggior parte, in S e, per la minima parte, in P, della quale la contribuente era detentrice a titolo di locazione per concessione della “Rete Ferroviaria Italiana Spa” al fine della movimentazione, della manutenzione e della riparazione di containers all’interno. Con la sentenza di primo grado erano state parzialmente accolte le tesi della società contribuente assumendosi che doveva escludersi dal computo l’area di mq. 30.304 in quanto area scoperta costituente il raccordo ferroviario nonché l’area insistente sul comune di Pioltello.
1.1. I giudici di appello osservavano che l’appello principale era da ritenere inammissibile per difetto di specificità, al contempo affermando che erano da ritenere condivisibili le ragioni indicate nella sentenza impugnata laddove era stata affermata la tassabilità delle superfici residue – non essendo stata vinta la presunzione di produttività dei rifiuti – ed era stata esclusa dalla tassazione l’area di mq. 30.304 in quanto area scoperta costituente il raccordo ferroviario nonché l’area insistente sul comune di Pioltello, apparendo infondati tanto l’appello principale che quello incidentale;
2. Contro detta sentenza la GRUPPO Me. E C. Spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
3. La “S. M. Spa” ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale basato su due motivi.
4. La società contribuente ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va dato atto che i difensori delle parti hanno depositato memoria congiunta chiedono di voler dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
2. In ragione di tale attestazione va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’accordo in tal senso sottoscritto dalle parti.
3. La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante Cass., Sez. 6°-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5°, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5°, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5°, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5°, 17 giugno 2022, n. 19599).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2025.
