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Cassazione civile sez. trib., 01/09/2025, n. 24312

Massima

In materia di imposta di registro, la condanna giudiziale al diritto di rivalsa (o regresso) in favore del fideiussore nei confronti del debitore principale non è assoggettabile ad IVA. Di conseguenza, non trova applicazione il principio di alternatività IVA-Registro, rendendo dovuta l’imposta in misura proporzionale e non fissa, anche se tale condanna discende da un titolo fiscalmente distinto ed autonomo rispetto all’operazione principale.

Supporto alla lettura

IMPOSTE

Si tratta di quel tributo che colpisce tutti i contribuenti mediante un prelievo coattivo da parte dello Stato utilizzato per finanziare i servizi pubblici fruibili dalla collettività (es. sanità, istruzione o difesa). La differenza con le tasse sta nel fatto che queste sono direttamente collegate all’utilizzo di un servizio specifico e, quindi, vengono pagate per beneficiare di un servizio.

Le imposte si dividono in:

– dirette: gravano direttamente sul reddito o sul patrimonio delle persone fisiche e giuridiche, nel senso che vengono calcolate in base alla capacità contribuitva del soggetto, ovvero alla sua abilità di generare reddito o possedere beni, sono quindi collegate in modo diretto alla situazione economica del contribuente. Le principali imposte dirette sono:

  • IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche): colpisce il reddito complessivo generato dalle persone fisiche e sui soci delle società di persone (SAS o SNC).
  • IRES (Imposta sul Reddito delle Società): grava sul reddito delle società (SRL).
  • IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): colpisce i redditi prodotti nell’esercizio di imprese.

– indirette: vengono applicate a transazioni commerciali, beni e servizi, sono infatti generalmente incluse nel prezzo dei beni e dei servizi acquistati dai consumatori e vengono riscosse dai venditori al momento della vendita, per poi essere versate allo Stato, colpiscono, cioè, il consumo o la spesa del contribuente. Questo tipo di imposte sono c.d. regressive, nel senso che essendo un costo fisso aggiunto al prezzo del bene o servizio, colpiscono in modo più incisivo i gruppi a reddito più basso in quanto l’importo dei tributi indiretti non varia in base al reddito o alla ricchezza del consumatore. Le principali imposte indirette sono:

  • IVA (Imposta sul valore aggiunto): colpisce i beni o i servizi acquistati o scambiati.
  • Accise: colpiscono specifici beni di consumo (es. tabacchi, alcolici, benzina e carburanti).
  • Imposta di bollo: si versa per la stipula di atti, documenti e scritture private.
  • Imposta di registro: colpisce tutti gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di proprietà di beni immobili o diritti reali.

Le imprese sono soggette a entrambe le tipologie di imposte, ma le imposte dirette possono avere un impatto più significativo sul loro bilancio, influenzando non solo i profitti netti ma anche le decisioni strategiche riguardo agli investimenti e alla crescita.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente;

2. ricorre per cassazione la società contribuente con un unico motivo;

3. resiste con controricorso, integrato da memoria, l’Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e raddoppio del contributo unificato.

2. Con l’unico motivo di ricorso, la società prospetta la violazione di legge, art. 5, e 40, D.P.R. n. 131 del 1986, nonché dell’art. 8, tariffa allegata al D.P.R. 131del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto l’operazione di cui alla sentenza di condanna del Tribunale è soggetta ad IVA e conseguentemente l’imposta di registro va applicata in misura fissa stante la regola di alternatività Iva-registro.

La sentenza del Tribunale di Palermo, n. 1709/2016 reca una prima statuizione di condanna della contribuente nei confronti del Comune di Palermo ed una seconda condanna della società appaltatrice (garantita) in favore della società ricorrente (vedi la sentenza riprodotta interamente nel ricorso introduttivo).

La prima e la seconda condanna sono dello stesso importo. La seconda condanna deriva dall’esercizio del diritto di rivalsa, del fideiussore nei confronti del debitore principale e, in quanto tale, non è soggetta ad IVA (come la prima condanna).

Fatti questi pacifici e risultanti dalle decisioni di merito.

In tal senso già si è pronunciata questa Corte di Cassazione proprio in una controversia che vedeva parte la COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE, ricorrente in questo giudizio (vedi Cassazione 14 marzo 2018, n. 6350, non massimata; vedi, inoltre, Cass. Sez. 5, 14/08/2024, n. 22855, Rv. 672343 – 01).

Quand’anche, quindi, si ritenga che la Commissione Tributaria Regionale abbia errato nel dire che la sentenza andava tassata in misura proporzionale a prescindere dal titolo, l’affermazione può (deve) essere corretta in diritto (ferma la correttezza della decisione) sul presupposto che la tassazione proporzionale discende qui proprio dal titolo, visto che la sentenza ha condannato Ca. a tenere indenne Co. (regresso) in forza della polizza fideiussoria, e dunque di un titolo fiscalmente distinto ed autonomo rispetto all’appalto, così da non rientrare, a differenza di questo, in campo Iva (v. art. 10 D.P.R. n. 633/72).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, l’8 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria l’1 settembre 2025.

Allegati

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