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Cassazione civile sez. trib., 01/09/2025, n. 24303

Massima

La Suprema Corte conferma l’assoggettamento all’imposta di registro in misura proporzionale tanto per la fideiussione, anche se non registrata, enunciata in un provvedimento giudiziario (in virtù della funzione antielusiva dell’art. 22 TUR), quanto per gli interessi di natura moratoria, in quanto esclusi dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, consolidando la giurisprudenza in materia.

Supporto alla lettura

IMPOSTE

Si tratta di quel tributo che colpisce tutti i contribuenti mediante un prelievo coattivo da parte dello Stato utilizzato per finanziare i servizi pubblici fruibili dalla collettività (es. sanità, istruzione o difesa). La differenza con le tasse sta nel fatto che queste sono direttamente collegate all’utilizzo di un servizio specifico e, quindi, vengono pagate per beneficiare di un servizio.

Le imposte si dividono in:

– dirette: gravano direttamente sul reddito o sul patrimonio delle persone fisiche e giuridiche, nel senso che vengono calcolate in base alla capacità contribuitva del soggetto, ovvero alla sua abilità di generare reddito o possedere beni, sono quindi collegate in modo diretto alla situazione economica del contribuente. Le principali imposte dirette sono:

  • IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche): colpisce il reddito complessivo generato dalle persone fisiche e sui soci delle società di persone (SAS o SNC).
  • IRES (Imposta sul Reddito delle Società): grava sul reddito delle società (SRL).
  • IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): colpisce i redditi prodotti nell’esercizio di imprese.

– indirette: vengono applicate a transazioni commerciali, beni e servizi, sono infatti generalmente incluse nel prezzo dei beni e dei servizi acquistati dai consumatori e vengono riscosse dai venditori al momento della vendita, per poi essere versate allo Stato, colpiscono, cioè, il consumo o la spesa del contribuente. Questo tipo di imposte sono c.d. regressive, nel senso che essendo un costo fisso aggiunto al prezzo del bene o servizio, colpiscono in modo più incisivo i gruppi a reddito più basso in quanto l’importo dei tributi indiretti non varia in base al reddito o alla ricchezza del consumatore. Le principali imposte indirette sono:

  • IVA (Imposta sul valore aggiunto): colpisce i beni o i servizi acquistati o scambiati.
  • Accise: colpiscono specifici beni di consumo (es. tabacchi, alcolici, benzina e carburanti).
  • Imposta di bollo: si versa per la stipula di atti, documenti e scritture private.
  • Imposta di registro: colpisce tutti gli atti aventi ad oggetto il trasferimento di proprietà di beni immobili o diritti reali.

Le imprese sono soggette a entrambe le tipologie di imposte, ma le imposte dirette possono avere un impatto più significativo sul loro bilancio, influenzando non solo i profitti netti ma anche le decisioni strategiche riguardo agli investimenti e alla crescita.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE;

2. ricorre per cassazione l’AGENZIA DELLE ENTRATE con due motivi;

3. INTESA SANPAOLO Spa è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata con decisione nel merito (di rigetto dell’originario ricorso della contribuente) da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

2. Con il primo motivo di ricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE prospetta violazione di legge (art. 22, 40 e art. 6 della tariffa del d. P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in quanto nel decreto ingiuntivo era enunciata la fideiussione non registrata che avrebbe dovuto scontare l’imposta proporzionale, e non quella fissa.

Il motivo è fondato; questa Corte di legittimità già si è pronunciata sul caso in giudizio, con decisioni alle quali deve darsi continuità, anche perché non sussistono elementi, neanche prospettati, per modificare l’orientamento consolidato: “In tema di imposta di registro, la fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo, a prescindere che esso sia o meno esecutivo, è soggetta all’imposta di registro, in quanto la funzione antielusiva dell’art. 22 TUR presuppone che l’atto non registrato, riconducibile agli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, sia enunciato in un provvedimento giudiziario, trovando altresì applicazione le sanzioni previste, per l’omessa registrazione del contratto, dall’art. 69 del TUR.” (Cass. Sez. 5, 09/11/2023, n. 31177, Rv. 669755 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 12/07/2013, n. 17237, Rv. 627335 – 01 e Cass. Sez. 5, 21/09/2016, n. 18454, Rv. 640974 – 01 – nei limiti del credito ingiunto -).

3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione di legge (art. 40, art. 8 della tariffa, D.P.R. n. 131 del 1986, art.15, primo comma, D.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in quanto sugli interessi e la rivalutazione monetaria l’imposta di registro deve essere applicata in misura proporzionale, in quanto queste componenti non concorrono a formare la base imponibile ai fini Iva.

Il motivo è fondato, dalla lettura del decreto ingiuntivo emerge la natura moratoria degli interessi e non la loro natura corrispettiva. Nell’art. 15, primo comma, D.P.R. n. 633 del 1972, infatti, è previsto che sono escluse dal computo della base imponibile da assoggettare all’ imposta le somme dovute a titolo di interessi di mora o di penalità per ritardi (rivalutazione monetaria). Nel caso in giudizio accertata la natura di interessi moratori, l’imposta di registro deve essere dunque proporzionale (al 3%, vedi sul punto Cass. Sez. 5, 22/04/2024, n. 10837, Rv. 671060 – 01; v. anche Cass. n. 33535/22).

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; le spese dei giudizi di merito possono compensarsi interamente, in una valutazione complessiva del procedimento, stante il consolidarsi in corso di causa dei su richiamati orientamenti interpretativi.

P.Q.M.

accoglie i due motivi del ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della banca contribuente;

Condanna quest’ultima al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Spese dei giudizi di merito compensate interamente.

Così deciso in Roma, in data 08 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2025

Allegati

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