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Cassazione civile sez. trib., 01/09/2025, n. 24282

Massima

In materia di riclassamento catastale di unità abitative, come quello previsto dall’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327, comma 1, del codice di procedura civile è inammissibile per tardività. Ciò in quanto, nelle controversie aventi ad oggetto la revisione del classamento, non è applicabile la sospensione dei termini di impugnazione stabilita dall’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017. Tale norma, infatti, si riferisce unicamente alle controversie “definibili” che implicano il pagamento di importi dovuti, mentre la rideterminazione della rendita catastale ha valore indeterminato, non comportando somme da versare all’Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, in caso di appello tardivo dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso del contribuente, cassa la sentenza di secondo grado e dichiara inammissibile l’appello dell’Agenzia, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Supporto alla lettura

CATASTO

Il catasto è un registro pubblico che contiene informazioni su tutti i beni immobili di un territorio. Si configura come un archivio dettagliato di tutte le proprietà immobiliari, siano esse pubbliche o private, che si trovano in un determinato Comune, o in una provincia.

E’ diviso in due categorie:

– catasto dei terreni: elenco dei terreni agricoli e dei terreni non edificati;

– catasto dei fabbricati (o catasto edilizio): elenco dei fabbricati siano essi ad uso industriale, commerciale o civile.

La funzione del catasto è effettuare il censimento dei beni immobili finalizzato all’accertamento delle caratteristiche tecnico-economiche degli stessi e alla registrazione di eventuali cambiamenti. A motivare il censimento e la raccolta di informazioni c’è uno scopo di duplice natura:

  1. lo scopo fiscale, in quanto il censimento al catasto permette di gettare le basi per l’imposizione fiscale e determinare il reddito potenziale imponibile dei fondi rustici e dei fabbricati urbani;
  2. lo scopo civile, in quanto le informazioni raccolte dettagliatamente sono messe a disposizione dei cittadini per diverse finalità.

Per ogni bene immobile vengono indicate le “informazioni catastali” come i dati anagrafici relativi ai proprietari del bene; le caratteristiche del bene (comprensive di materiale grafico come foto e mappa); l’indicazione della localizzione geografica; l’estensione della proprietà e la destinazione d’uso del bene. In particolare per ogni unità immobiliare vengono raccolte l’identificazione catastale (nome del Comune, codice Sezione, numeri di mappa, particella e subalterno); la classe di redditività (solo per alcune unità immobiliari); la consistenza (vani e superficie netta); la rendita catastale e la categoria catastale. Queste ultime sono delle informazioni codificate e correlate alla destinazione d’uso dell’immobile, che si suddividono in 6 gruppi riconducibili a 4 macro categorie:

 immobili a destinazione ordinaria: gruppo A (alloggi, uffici privati), gruppo B (scuole, ospedali, pubblici uffici), gruppo C (attività commerciali/artigianali private);

– immobili a destinazione speciale: gruppo D (industrie, alberghi, cinema, teatri);

– immobili a destinazione particolare: gruppo E (aeroporti, porti, stazoni, chiese, edicole);

– entità urbane: gruppo F (lastrici solari, fabbricati non abitabili/agibili).

Le informazioni contenute nelle banche dati del catasto sono pubbliche, perciò l’accesso è consentito a tutti i cittadini previo pagamento dei tributi speciali catastali, l’unica eccezione è fatta per i proprietari del bene immobile che possono richiedere informazioni sullo stesso gratuitamente.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA

1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso originario dei contribuenti (in materia di avviso di riclassamento catastale di unità abitativa in Roma ex art. 1 co. 335 L. 311/04);

2. i contribuenti propongono ricorso per cassazione, integrato da successiva memoria, affidato a due motivi;

3. L’AGENZIA DELLE ENTRATE si è costituita tardivamente solo per eventuale partecipazione alla discussione;

4. la controversia è stata rimessa dalla 6 Sezione, alla 5 Sezione, con ordinanza interlocutoria del 6 ottobre 2021, in quanto non definibile ex art. 380 bis, cod. proc. civ. (vigente al tempo della pronuncia).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi, con la decisione nel merito di inammissibilità dell’appello (con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), da parte di questa Corte di Cassazione non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Nulla per le spese del giudizio di appello in considerazione della mancata costituzione in quel grado dei contribuenti.

2. Con i due motivi di ricorso (violazione dell’art. 327 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3, cod. proc. civ., inammissibilità dell’appello in quanto proposto oltre i termini) i contribuenti prospettano l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia in quanto tardivo. I due motivi si analizzano congiuntamente, in quanto logicamente connessi. La sentenza di primo grado e stata depositata il 23 gennaio 2017 (copia della decisione prodotta) e l’appello è stato proposto a mezzo PEC il 26 luglio 2017 (mercoledì), Uopo 6 mesi e tre giorni; lo stesso, quindi, e inammissibile ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (testo in vigore dal 4 luglio 2009) in quanto proposto dopo i sei mesi previsti a pena di decadenza.

Oggetto del processo e la revisione del classamento ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, come chiaramente espresso nella sentenza oggi impugnata.

In relazione all’oggetto della controversia, quindi, non risulta applicabile la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 11, d. L. n. 50 del 2017. Per la norma (art. 11, primo comma, d. L. n. 50/2017) la sospensione si applica alle sole controversie definibili; la norma prevede il pagamento di importi dovuti; nella rideterminazione della rendita catastale non sussiste nessuna somma dovuta, ma si discute solo della rendita catastale, e non sono dovute somme all’AGENZIA DELLE ENTRATE (o richieste somme al contribuente). La controversia ha valore indeterminato in quanto si tratta di classamento (vedi la stessa circolare del 28 luglio 2017 n. 22/E: “Non sono, invece, definibili, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni (9) e, comunque, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, le controversie che attengono al classamento degli immobili”).

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello dell’AGENZIA DELLE ENTRATE. Condanna la resistente Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati

in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; nulla per le spese dell’appello.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2025

Allegati

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