Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Macerata, all’esito del procedimento ex art. 445 bis comma sesto cod. proc. civ. iscritto al n. 761/2015 R.G.C., con la sentenza n. 386/2016 rigettava la domanda di accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento proposta da (omissis).
2. Gli eredi del (omissis), medio tempore deceduto, proponevano ricorso per cassazione e questa Corte con l’ordinanza 25/06/2018 n. 16611 cassava la sentenza n.386/2016 e rinviava ad altro giudice del Tribunale di Macerata, ritenendo viziata la motivazione per “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.
3. Il Tribunale di Macerata, con la sentenza n.176/2021, definiva il giudizio di rinvio dichiarando il diritto di (omissis) alla indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 01/11/2014 fino alla data del suo decesso, e condannando l’I.N.P.S. al pagamento della prestazione a beneficio degli eredi.
4. Per la cassazione della sentenza ricorrono (omissis) e (omissis), nella qualità di eredi del (omissis), con ricorso affidato a un unico motivo. INPS resiste con controricorso. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art. 380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione dello “articolo unico” della legge n.18/1980 e dell’art. 1 della legge n.508/1988, con riferimento all’art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
2. I ricorrenti sostengono che il giudice del rescissorio ha errato nel ritenere che la deambulazione del (omissis) “con appoggio e supervisione continua” non fosse qualificabile quale “impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, come previsto dall’art. 1 della legge n.18/1980; e che la possibilità di deambulare in modo autonomo non fosse desumibile dalla valutazione della residua autonomia del (omissis) secondo la c.d. scala di Barthel, siccome afferente al requisito concorrente della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
3. Il motivo trova il suo fondamento nel certificato del 16/09/2013, trascritto nelle sue parti essenziali nel ricorso per cassazione. Da quanto trascritto risulta “andatura a piccoli passi e necessità d’aiuto per l’elevato rischio di cadute (…) Si raccomanda supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che prevedano spostamenti e trasferimenti”.
4. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il CTU, nel rispondere alle note critiche del CTP sulla questione della retrodatazione dei requisiti al settembre 2013, ha rilevato che nel corso della visita peritale del 27/11/2014 “la deambulazione era molto cautelata, avveniva con base allargata, con l’aiuto di appoggi e supervisione continua”.
5. Il giudice del rescissorio, nel fare proprie le considerazioni svolte dal CTU, ha ritenuto che tale condizione non integrasse il requisito previsto dall’art. 1 della legge n.18/1980 per la mancanza del “requisito essenziale della necessità dell’aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione”.
6. La “necessità d’aiuto” riscontrata nel settembre 2013 è sostanzialmente sovrapponibile alla “supervisione continua” riscontrata nel novembre 2014. In entrambi i casi deve concludersi che il (omissis) non fosse in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, perché la supervisione implica necessariamente che l’attività in questione (deambulazione) non potesse essere compiuta in autonomia; e risulta altresì che tale necessità non fosse episodica, ma continua.
7. La residua autonomia funzionale del (omissis), giusta la valutazione secondo la scala Barhel, non incide sulle conclusioni sopra raggiunte, perché afferisce al diverso (e alternativo) requisito della impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
8. Il giudice del rescissorio ha dunque errato nella applicazione dell’art. 1 della legge n.18/1980, laddove ha ritenuto che la deambulazione con necessità di “supervisione continua” non rientrasse nella fattispecie astratta della disposizione applicata, ed in particolare nell’ambito del requisito della impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
9. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con riferimento al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Macerata che, in persona di giudice diverso, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Macerata che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2025.
