Massima

L’esclusione di un professionista dall’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e architetti, prevista dall’art. 2 della legge 1046/1971, per il periodo in cui egli risulti iscritto a un’altra forma di previdenza obbligatoria, non si applica automaticamente per il solo fatto dell’iscrizione a un ente previdenziale diverso. Affinché tale esclusione operi, è necessario che la Cassa, su cui grava l’onere probatorio, dimostri che il professionista abbia effettivamente esercitato l’attività lavorativa tutelata dal diverso ente previdenziale. Tale onere deriva dal fatto che l’iscrizione a un altro ente rappresenta un elemento impeditivo e non un requisito negativo costitutivo del diritto all’iscrizione alla Cassa.

(Rocchina Staiano)

Supporto alla lettura

ENTI PREVIDENZIALI

Si tratta di unità istituzionali appartenenti alla pubblica amministrazione italiana, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali. La legislazione italiana di riordino del settore previdenziale (l. 537/1993, art. 1, 31°-32° co.) ha sancito la suddivisione degli enti in due categorie:

– enti pubblici di previdenza obbligatoria;

– enti di previdenza obbligatoria privatizzati.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 28.4.2014, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda dell’arch. P.F.M. volta ad ottenere la pensione di vecchiaia per non avere egli dato prova di non aver svolto attività di geometra successivamente alla sua iscrizione all’INARCASSA;

che avverso tale pronuncia l’arch. P.F.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, poi illustrati con memoria;

che INARCASSA ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che il mancato svolgimento dell’attività di geometra successivamente all’iscrizione presso INARCASSA integrasse un fatto costitutivo negativo del diritto alla pensione, l’onere della cui prova restava a suo carico, invece che un fatto positivo impeditivo della fruizione della pensione, da provare dall’ente previdenziale obbligato alla sua corresponsione;

che, con i successivi quattro motivi, il ricorrente si duole variamente dell’esito del giudizio di fatto condotto dalla Corte territoriale sulla documentazione acquisita agli atti, ritenuta insufficiente al fine di provare che egli, pur avendo versato contributi volontari alla Cassa di previdenza per i Geometri in data successiva alla sua iscrizione ad INARCASSA, non avrebbe svolto attività di geometra;

che, con riguardo al primo motivo, la Corte di merito, dopo aver correttamente ricordato che l’esclusione di un professionista dall’iscrizione alla Cassa ingegneri e architetti, prevista dalla l. n. 1046/1971, art. 2 in relazione al periodo in cui questi sia stato iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, non opera per il solo fatto dell’iscrizione dell’ingegnere o architetto ad altra Cassa, essendo necessario anche, ai fini dell’esclusione, che il professionista abbia effettivamente svolto l’attività professionale tutelata dall’altra Cassa (così Cass. n. 1389 del 2006), ha ritenuto che l’onere della prova del mancato esercizio di attività incompatibile con la professione di ingegnere o architetto gravasse sull’assicurato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);

che, in fattispecie analoghe, questa Corte di legittimità ha avuto modo, per contro, di chiarire che, quando nella formulazione di una norma è dato ravvisare una distinzione tra elementi assunti a base del diritto e altri elementi che, in opposizione a quelli, appaiono come paralizzare l’operatività dei primi, si può desumere una volontà di legge nel considerare i secondi non già come costitutivi del diritto, bensì come impeditivi di esso (così Cass. S.U. n. 3134 del 1988, che – sulla scorta di tale principio – ha ritenuto, con riguardo alla l. 322/1958, art. un., che disciplina la costituzione, presso l’assicurazione generale obbligatoria, di una posizione assicurativa in favore dei lavoratori iscritti a forme sostitutive dell’assicurazione generale, che l’insussistenza del diritto a pensione e, a decorrere dall’entrata in vigore della l. n. 1646 del 1962, art. 37 la non titolarità di assegni vitalizi equiparati alle pensioni, non si configurano come fatti costitutivi negativi del diritto al conseguimento dell’indicata posizione assicurativa, dovendo, all’opposto, l’esistenza del diritto alla pensione o all’assegno considerarsi quale fatto positivo impeditivo, della cui prova è onerata la parte che contesta la pretesa alla costituzione della posizione assicurativa);

che non dissimilmente deve dirsi, nella specie, dell’esercizio di attività incompatibile con quella di architetto o ingegnere, essendo il diritto a pensione dei professionisti costruito sulla base del duplice requisito dell’iscrizione alla Cassa e dell’anzianità anagrafica e contributiva utile a conseguire la prestazione richiesta e dovendo viceversa considerarsi tutte le circostanze che, dati tali presupposti, impediscono di conseguire il trattamento pensionistico, come altrettanti fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto a pensione, della cui prova non può che rimanere onerata la Cassa che ne eccepisca la sussistenza;

che contrari argomenti non possono desumersi da Cass. n. 1389 del 2006, pure all’uopo valorizzata dalla sentenza impugnata, atteso che tale pronuncia, dopo aver enunciato il principio di diritto ricordato dagli stessi giudici di merito, ha cassato la pronuncia impugnata e ha demandato al giudice del rinvio di esaminare “le censure che erano state sollevate con l’atto d’appello dalla Cassa in ordine alla mancata prova sull’esclusivo esercizio dell’attività di architetto per il periodo per cui è causa”, senza nulla dire in ordine alla ripartizione del relativo onere;

che, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

Allegati

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