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Cassazione civile sez. lav., 01/04/2019, n. 9006

Massima

Le rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore, derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo, devono contenere, quali elementi essenziali, l’espressione della comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, l’indicazione della res dubia, nonché il nuovo regolamento di interessi e, quando contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ove l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva.

Supporto alla lettura

Conciliazione in sede sindacale

La conciliazione stragiudiziale delle controversie di lavoro può essere conclusa in sede sindacale.

L’art. 2113 c.c., al primo comma, definisce non valide le rinunce e le transazioni che hanno ad oggetto diritti del lavoratore, derivanti da disposizioni inderogabili. Vi è però un’eccezione a tale regola: è consentito transigere diritti inderogabili, a condizione che la rinuncia/transazione sia oggetto di una conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185,410,411,412 ter e 412 quater c.p.c.

In altri termini, legislatore ha ritenuto necessaria una forma peculiare di protezione del lavoratore, realizzata attraverso la previsione dell’invalidità delle rinunce delle transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili e l’introduzione di un termine di decadenza per l’impugnativa, così da riservare al lavoratore la possibilità di riflettere sulla convenienza dell’atto compiuto e di ricevere consigli al riguardo. Tale forma di protezione non è necessaria (ex art. 2113, ultimo comma, c.c.) in presenza di adeguate garanzie costituite dall’intervento di organi pubblici qualificati, operanti in sedi protette (in breve, le associazioni sindacali).

Non solo, l’art. 410 c.p.c. prevede che il tentativo di conciliazione possa avvenire presso la “commissione di conciliazione” e l’art. 411, terzo comma, c.p.c. parla di conciliazione “in sede sindacale”. Secondo la Corte di Cassazione, tali luoghi hanno carattere tassativo e non ammettono equipollenti, sia perché sono direttamente collegati l’organo deputato alla conciliazione sia in ragione della finalità di assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all’influenza della controparte datoriale In tale contesto normativo, quindi, la protezione del lavoratore non è affidata alla sola assistenza sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene.

Assistenza (sindacale) e sede (neutra) sono quindi concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili.

Ambito oggettivo di applicazione

1.1. D.F., agente generale per la Sicilia (escluse le province di Catania e Messina) della Elenka S.p.A., giusta contratto sottoscritto in data 10/10/2006, agiva nei confronti della società innanzi al Tribunale di Palermo al fine di ottenere, previa declaratoria di nullità o annullamento del verbale di accordo sindacale transattivo sottoscritto in data 21/2/2011, il pagamento, per l’attività svolta (e, secondo la prospettazione del ricorrente, per i successivi ampliamenti di fatto delle aree di competenza), della complessiva somma di Euro 1.317.630,99 a titolo di spettanze professionali, indennità di scioglimento del contratto, indennità suppletiva di clientela anche aggiuntiva e indennità del preavviso;

1.2. il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che l’accordo transattivo fosse esente da vizi sia dal punto di vista della rituale partecipazione del rappresentante sindacale sia sul piano della accampata violenza morale asseritamente esercitata dalla società con il minacciato recesso dal contratto di agenzia;

1.3. il D. proponeva appello deducendo, a sostegno dell’invalidità dell’accordo transattivo, la mancanza della necessaria bilateralità delle reciproche concessioni, la mancanza di prova della sua iscrizione al sindacato di appartenenza del rappresentante sindacale intervenuto in sede di accordo transattivo, l’inutilizzabilità della copia della delega prodotta in atti, l’incidenza della violenza morale esercitata dalla società all’atto della sottoscrizione dell’accordo;

deduceva, inoltre, l’omessa pronuncia sulla domanda di indebito arricchimento, azionata in prime cure, sotto il profilo dell’illecita locupletazione ricavata dalla Elenka S.p.A. per aver beneficiato della prestazione del D. senza pagare il corrispettivo dovuto;

1.4. la Corte d’appello di Palermo confermava la decisione di primo grado ritenendo: – che l’accordo stipulato tra le parti rispondesse in tutto e per tutto ai requisiti di validità ed efficacia dettati dalla figura tipica del negozio transattivo; – che la finalità della transazione fosse nella specie quella di regolare gli effetti risolutivi dell’intercorso rapporto di agenzia mediante il pagamento di un importo (Euro 58.925,83) cui andavano ad aggiungersi altre poste costituite da provvigioni, da determinarsi, relative i rapporti acquisiti fino al 31/1/2011 e rispetto alle quali il D. aveva accordato alla società una congrua dilazione; – che non fosse plausibile il teorema di una indebita compressione della volontà negoziale del D. esercitata con la minaccia della Elenka S.p.A. di recedere, altrimenti, dal rapporto, così da obbligarlo ad una iniziativa di recupero di crediti provvisionali; – che in ogni caso fosse maturato il termine decadenziale di sei mesi di cui all’art. 2113 c.c., per l’azionabilità dei vizi propri del verbale transattivo concluso in sede sindacale; – che non sussistessero i presupposti per l’azione di arricchimento;

2. per la cassazione di tale decisione propone ricorso D.F. affidato a cinque motivi;

3. Elenka S.p.A. resiste con controricorso;

4. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 2113,1965 e 1418 c.c.;

censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la validità dell’accordo transattivo pur in assenza di bilateralità delle concessioni operate oltre che di res dubia;

rileva che il verbale di accordo aveva ad oggetto solo diritti certi e già maturati del lavoratore e che la nullità dell’asserita, ma insussistente, transazione avrebbe reso inapplicabile il termine di cui all’art. 2113 c.c.;

1.2. il motivo è infondato;

come è stato da questa Corte precisato, in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali – della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale – sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonchè, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c. (v. Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024);

dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonchè il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite (v. Cass. n. 24024/2013 cit.);

per res dubia si intende l’incertezza, almeno nell’opinione delle parti, circa il rapporto giuridico intercorrente tra le stesse e le rispettive contrapposte pretese e la corrispettività del sacrificio sopportato, o meglio le reciproche concessioni (v. Cass. 1 aprile 2010, n. 7999; Cass. 6 maggio 2003, n. 6961; Cass. 22 febbraio 2000, n. 1980), senza che di tali pretese sia necessaria l’esteriorizzazione (v. Cass. 6 giugno 2011, n. 12211; Cass. 21 settembre 2005, n. 18616) e senza che acquisti rilievo l’eventuale squilibrio tra il datum ed il retentum (v. Cass. 30 aprile 2015, n. 8808; Cass. 3 aprile 2003, n. 5139; Cass. n. 1980/2000 cit.) dovendosi, a tal fine, ricordare che l’art. 1970 c.c., esclude che la transazione possa essere rescissa per causa di lesione in quanto la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all’autonomia negoziale delle parti;

il giudice, quindi, non è tenuto a valutare la congruità delle determinazioni delle parti rispetto alle reciproche concessioni dovendo solo accettarne la reale volontà negoziale;

la transazione, come già evidenziato, può essere diretta ad una regolamentazione degli interessi anche in relazione ad un “pericolo di lite” (cfr. Cass. 4 maggio 2016, n. 8917; Cass. n. 24024/2013 cit.);

è stato, altresì, precisato che, in tema di transazione, poichè dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l’adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un’unica soluzione, potendo il creditore, ai sensi dell’art. 1181 c.c., rifiutare un adempimento parziale (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una “concessione” ai sensi dell’art. 1965 c.c., essendo, come detto, irrilevante l’equivalenza tra le reciproche concessioni (v. Cass. 3 settembre 2013, n. 20160);

tali reciproche concessioni, inoltre, devono essere intese in relazione alle rispettive pretese e contestazioni dei litiganti e quindi non già in relazione ai diritti effettivamente spettanti a ciascuna delle stesse secondo la legge (così Cass. 4 settembre 1990, n. 9114);

come da questa Corte, poi, più volte affermato (v. ex plurimis Cass. 28 maggio 2003, n. 8467; Cass. 6 marzo 2004, n. 4261; Cass. 17 marzo 2005, n. 5788; Cass. 7 settembre 2005, n. 17817; Cass. 18 aprile 2008, n. 10218) l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ovvero per inadeguatezza della motivazione;

nella specie non è denunciata la violazione da parte della Corte territoriale dei canoni legali di ermeneutica contrattuale;

nè si riscontrano le lamentate violazioni di legge;

invero la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi avendo ritenuto che la transazione in questione avesse avuto la finalità di regolare gli effetti risolutivi dell’intercorso rapporto di agenzia (nella prospettiva, dunque, di prevenire una possibile lite) mediante il pagamento da parte della Elenka S.p.A. di un importo determinato (Euro 58.925,83) cui andavano ad aggiungersi altre poste costituite dalle provvigioni, da determinarsi, relative ai rapporti acquisiti fino al 31/1/2011 e rispetto alle quali il D. aveva accordato alla società preponente una congrua dilazione;

ha, dunque, accertato la sussistenza, nella specie, di un accordo transattivo, avendo individuato, sulla base del tenore letterale della convenzione, le reciproche concessioni operate dalle parti (per il D. la rinuncia a far valere contestazioni in ordine agli effetti risolutivi dell’intercorso rapporto ed a pretendere il pagamento immediato delle somme relative alle provvigioni maturate e per la società egualmente la cessazione di ogni rapporto di dare e avere tra le parti fatta eccezione per il pagamento di quanto ritenuto dovuto), il tutto sul presupposto dell’esistenza di discordanti posizioni circa i rispettivi diritti e obblighi;

le censure sono sostanzialmente volte a contestare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello, che ha puntualmente evidenziato gli elementi e congruamente motivato le ragioni che hanno portato a ritenere che il verbale di accordo per cui è causa presentasse tutti i requisiti tipici del negozio tra nsattivo;

2.1. con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 2113,1965,1418 e 1422 c.c.;

censura la sentenza impugnata per aver inquadrato l’accordo in questione nell’ambito dell’art. 2113 c.c. e conseguentemente per aver ritenuto lo stesso impugnabile solo nei termini ivi previsti;

2.2. l’infondatezza del motivo deriva da quanto evidenziato con riferimento al primo motivo di ricorso;

il presupposto per l’applicabilità del termine di cui all’art. 2113 c.c., era infatti l’esistenza di una valida transazione;

3.1. con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1427 e 1434 c.c.;

censura la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza di una violenza morale;

3.2. il motivo è infondato;

in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall’art. 1435 c.c., possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera di un terzo;

tuttavia, requisito indefettibile rimane quello che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l’annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell’autore di essa;

l’apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio (v. Cass. 20 novembre 2007, n. 24140; conf. Cass. 23 gennaio 2003, n. 999);

nella specie la Corte territoriale ha condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla piena legittimità dell’accordo transattivo anche sul piano della libertà del consenso espresso dall’agente, ritenendo non plausibile il teorema dell’indebita compressione della volontà negoziale del D. esercitata con la minaccia da parte della Elenka S.p.A. di recedere, altrimenti, dal rapporto, così da obbligarlo ad avviare una iniziativa di recupero dei crediti provvisionali dall’esito differito ed incerto;

il ricorrente contrappone alla valutazione della Corte territoriale una propria lettura dei fatti di causa, senza neppure indicare lacune o aporie del processo logico dei quale i giudici di merito si sono avvalsi e solo prospettando un diverso apprezzamento delle circostanze poste a base del decisum, operazione, questa, non consentita in sede di legittimità;

4.1. con il quarto motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione all’art. 2112 c.c. ed all’art. 1965 c.c.;

censura la sentenza impugnata per aver omesso ogni motivazione su quali fossero i diritti e le pretese cui Elenka abbia rinunciato con la sottoscrizione dell’accordo con il quale in realtà la società si era limitata ad una mera ricognizione di debito;

4.2. il motivo è infondato;

contrariamente all’assunto del ricorrente non vi è stato alcun omesso esame;

la Corte territoriale ha, come detto, specificamente considerato che nel complesso della regolamentazione degli effetti risolutivi dell’intercorso rapporto di agenzia le parti fossero concordemente e liberamente addivenute ad un accordo transattivo mediante reciproche concessioni nei termini già sopra evidenziati;

5.1. con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 2014 c.c.;

censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la richiesta di indennizzo per indebito arricchimento in presenza di tutti i presupposti, trattandosi di azione esperibile nel caso in cui venga negata l’esistenza di altra azione fondata su titolo specifico;

5.2. il motivo è infondato;

come da questa Corte già affermato, l’azione di arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., postula che non sia prevista nell’ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento e può essere proposta, in via subordinata rispetto all’azione proposta in via principale, soltanto per l’eventualità che la domanda principale, fondata su titolo contrattuale, sia respinta sotto il profilo della carenza ab origine dell’azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento, non anche per il caso in cui sia tale domanda sia respinta per non essere state offerte prove sufficienti all’accoglimento (v. Cass. 31 gennaio 2017, n. 2350; Cass. 13 marzo 2013, n. 6295; Cass. 24 febbraio 2010, n. 4492);

nell’ipotesi in esame correttamente la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile la domanda subordinata di arricchimento valutando che il D. avesse esercitato una pluralità di azioni, tutte astrattamente ammissibili, miranti a vanificare gli effetti della transazione;

si verteva, dunque, nell’ipotesi, ostativa alla proposizione dell’azione di arricchimento, dell’infruttuosa sperimentazione nel merito della domanda volta al soddisfacimento della pretesa;

6. il ricorso deve essere pertanto rigettato;

7. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2019

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