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Cassazione civile sez. III, 27/05/2024, n. 14791

Massima

La sentenza impugnata va cassata con rinvio, in applicazione del seguente principio di diritto: “il conducente che intenda eseguire una svolta sinistra deve astenersi dall’iniziarla, se non abbia una chiara visione della strada retrostante, e non possa accertarsi se la manovra possa essere eseguita senza pericolo o intralcio”.

Supporto alla lettura

RESPONSABILITA’ DA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

L’art. 2054 c.c. regola la responsabilità per la circolazione dei veicoli senza guida di rotaie e la responsabilità del conducente, il quale, versa in regime di responsabilità oggettiva, prescindendosi così dalla sua eventuale colpa o dolo, ed obbligandolo a risarcire il danno se egli non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La prova liberatoria è la prova diretta ad escludere il rapporto di causalità fra la circolazione del veicolo ed il danno. Se il conducente dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, si deve concludere che il danno era inevitabile, e che per tanto egli non lo ha cagionato, però la semplice prova critica dell’assenza del rapporto di causalità non è sufficiente, mentre è necessaria la prova storica dell’evento interruttivo del rapporto causale, cioè la prova del: fatto del danneggiato o la prova del caso fortuito.

Anche il terzo trasportato, a qualunque titolo potrà invocare l’art. 2054 nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, quest’ultimo obbligato in solido con il conducente al fine di garantire il risarcimento al danneggiato.

Ambito oggettivo di applicazione

…omissis…

Fatti di causa

1. L’11 maggio 2012 Ce.Ma. perse la vita in conseguenza d’un sinistro stradale.

L’anno dopo la moglie e la sorella della vittima, ritenuto non satisfattivo l’indennizzo ricevuto dall’assicuratore della r.c.a. del veicolo antagonista, convennero dinanzi al Tribunale di Belluno Ca.Al. (conducente),

Gn.Re. (proprietaria) e Assicuratrice X Spa (assicuratore) del veicolo Fiat Punto targato omissis, esponendo che: al momento del fatto Ce.Ma., in sella al motociclo Yamaha 600 targato omissis, stava sorpassando una colonna di veicoli; la Fiat Punto condotta da Ca.Al., che era anch’essa incolonnata, eseguì una svolta a sinistra senza accertarsi se a tergo provenissero altri mezzi; così facendo, tagliò la strada al motociclista, il quale per evitare l’ostacolo frenò, cadde, e riportò lesioni tali che ne provocarono la morte.

2. Con sentenza 8.11.2017 n. 571 il Tribunale di Belluno rigettò la domanda.

Ritenne il Tribunale che la vittima tenne una condotta gravemente colposa procedendo alla velocità di 145 km-h, mentre la manovra di Ca.Al. non poteva ritenersi colposa, in quanto l’automobilista era seguito da un mezzo dalla sagoma ingombrante, il quale non gli consentiva di avere una completa visuale dell’area retrostante attraverso gli specchi retrovisori.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 29.6.2020 n. 1610 la Corte d’appello di Venezia rigettò il gravame.

Anche la Corte d’appello ritenne che il motociclista tenne una condotta gravemente colposa, mentre l’automobilista nulla avrebbe potuto fare per evitare il sinistro, dal momento che la sua visuale a tergo era ostruita dalla sagoma del furgone che lo seguiva.

Aggiunse che il motociclista cadde a causa della frenata, non a causa dell’urto con l’altro veicolo: di conseguenza, non essendovi stato scontro tra i due mezzi, nemmeno poteva trovare applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, comma secondo, c.c.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dalle soccombenti con ricorso fondato su cinque motivi.

La X ha resistito con controricorso.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Col primo motivo le ricorrenti prospettano, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c. la violazione del secondo comma dell’articolo 2054 c.c.

Sostengono che tale norma sarebbe stata violata per avere la Corte d’appello escluso che vi fu un urto tra i due veicoli coinvolti nel sinistro, nonostante avesse essa stessa accertato che il veicolo Fiat Punto riportò un “minimo graffio” sul paraurti posteriore.

1.1. Il motivo è inammissibile.

E’ inammissibile perché la Corte d’appello non ha fatto applicazione dell’art. 2054, secondo comma, c.c. Ha, infatti, attribuito le responsabilità non in abstracto ed in via presuntiva, ma in concreto. La Corte d’appello ha rigettato la domanda sul presupposto che vi fosse la prova concreta della colpa della vittima, e vi fosse del pari la prova concreta della assenza di colpa dell’antagonista.

Le ulteriori osservazioni sull’applicabilità dell’art. 2054 comma secondo c.c. sono state svolte ad abundantiam, e non hanno inciso sull’esito del giudizio.

Ed è inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione di una parte della sentenza priva di incidenza sull’esito del giudizio.

2. Col secondo motivo le ricorrenti prospettano il vizio di violazione del giudicato.

L’illustrazione del motivo può così riassumersi: in primo grado il Tribunale accertò che il corpo del motociclista, dopo essere caduto dalla moto, sull’abbrivio inerziale prosegui a scivolare sul manto stradale, fino ad urtare il paraurti posteriore del veicolo antagonista; questa statuizione non fu oggetto di impugnazione da parte di alcuno; conseguentemente, la Corte d’appello non avrebbe potuto negare che vi fu un urto fra il corpo del motociclista e il veicolo Fiat Punto.

2.1. Il motivo: in primo luogo resta assorbito dal rigetto del primo motivo, per le ragioni già dette; in secondo luogo è infondato.

Le due appellanti impugnarono la sentenza di primo grado dolendosi della ricostruzione del sinistro per come operata dal primo giudice, e tanto bastava per evitare la formazione del giudicato e consentire al secondo giudice di ricostruire la dinamica del sinistro.

3. Col terzo motivo le ricorrenti prospettano, ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’articolo 2054, secondo comma, c.c. sotto un ulteriore profilo.

Sostengono che la Corte d’appello “ha errato nell’aver tolto rilevanza giuridica allo scontro tra moto ed auto per effetto della previa caduta del centauro causata dalla frenata”.

Le ricorrenti – a quanto è dato comprendere dalla involuta esposizione della censura – intenderebbero sostenere una tesi giuridica così riassumibile: la Corte d’appello ha escluso l’applicabilità dell’art. 2054, comma secondo, c.c., “anche” per il fatto che il contatto tra i due mezzi avvenne dopo che il motociclo cadde, a causa della brusca frenata; questa interpretazione dell’art. 2054 c.c. è erronea, perché quel che rileva ai fini dell’applicabilità della presunzione di pari colpa dei conducenti in un sinistro è che uno scontro tra due veicoli vi sia stato, e non che sia avvenuto prima o dopo lo sbandamento di uno di essi.

3.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte: estraneità alla ratio decidendi ed irrilevanza, dal momento che la Corte d’appello ha accertato in concreto la colpa dell’uno dei conducenti coinvolti, e l’assenza di colpa dell’altro.

In ogni caso il motivo è pure infondato.

Per i fini di cui all’art. 2054, comma secondo, c.c., lo “scontro” tra i veicoli deve costituire la causa del danno, non un post factum irrilevante.

Nel caso di specie il danno di cui le ricorrenti chiedono il risarcimento è rappresentato dalla morte del congiunto: ma né la sentenza, né le stesse ricorrenti, hanno mai neanche allegato che al momento dell’impatto del motociclista col mezzo condotto da Ca.Al. la vittima fosse ancora in vita.

4. Col quarto motivo è denunciata la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

Deducono le ricorrenti che la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione apodittica, nella parte in cui ha ritenuto che la manovra dell’automobilista non fu concausa del sinistro ma “mera occasione” di esso.

4.1. Il motivo è infondato.

Una sentenza può dirsi nulla per vizio di motivazione o quando questa manchi del tutto, o quando sia assolutamente incomprensibile, oppure quando sia insanabilmente contraddittoria, “esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07-04-2014, Rv. 629830).

Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda sul presupposto che il motociclista tenne una condotta colposa, mentre l’automobilista no. E questa motivazione è chiara, non è contraddittoria e non è inintelligibile. Se poi sia “sufficiente” o meno è questione che, ormai da dodici anni, non è più censurabile in sede di legittimità.

5. Col quinto motivo le ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 154 cod. strad. Sostengono che tale norma prescrive, a chi intenda svoltare a sinistra, di accertarsi di potere eseguire la manovra senza pericolo.

Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto che l’automobilista andasse esente da responsabilità perché, al momento del sinistro, aveva la visuale della strada retrostante ostruita dalla sagoma del furgone dal quale era seguito, senza considerare che proprio l’impossibilità di una libera visuale avrebbe dovuto imporre all’automobilista di astenersi dalla manovra.

5.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha accertato in punto di fatto che Ca.Al., al momento in cui eseguì la manovra di svolta a sinistra, aveva la visuale retrostante ostruita (p. 15 della sentenza impugnata).

L’impossibilità di avvistare l’eventuale presenza di veicoli sopraggiungenti a tergo avrebbe dovuto dissuadere il conducente dall’inizio della manovra, in quanto gli impediva di accertarsi se potesse essere compiuta senza pericolo.

Dunque la Corte d’appello ha falsamente applicato l’art. 154 cod. strad., perché ha ritenuto che fosse causa di esclusione della responsabilità proprio quel comportamento che, invece, ne costituiva il presupposto.

5.2. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, in applicazione del seguente principio di diritto:

“il conducente che intenda eseguire una svolta sinistra deve astenersi dall’iniziarla, se non abbia una chiara visione della strada retrostante, e non possa accertarsi se la manovra possa essere eseguita senza pericolo o intralcio”.

6. Il giudice di rinvio esaminerà dunque ex novo l’appello proposto da De.Da. e Ce.Lu. applicando il principio che precede, e ripartendo le responsabilità in base ai criteri dettati dall’art. 1227, comma primo, c.c.: e dunque stabilendo innanzitutto quale debba ritenersi la colpa maggiore tra: quella di chi sorpassi una fila di veicoli incolonnati alla velocità di 145 km-h senza prevedere che uno di essi possa svoltare a sinistra; quella di chi svolti a sinistra senza prevedere che a tergo possa provenire un veicolo in fase di sorpasso ed alla velocità di 145 km-h (velocità alla quale, è bene ricordare, si percorrono 40 metri lineari in un secondo, pari al tempo psicotecnico di reazione).

7. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Rigetta i primi quattro motivi di ricorso; accoglie il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Allegati

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