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Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n. 8207

Massima

Qualora il giudice di primo grado abbia ritenuto dimostrata, in via presuntiva ex art. 2054 c.c., la colpa del conducente e parte soccombente abbia contestato, in grado di appello, sia tale statuizione, sia l’applicabilità al caso di specie dell’art. 141 cod. ass. ma, sebbene le due questioni fossero tra loro indipendenti, la Corte d’appello abbia deciso solo la seconda, ritenendo assorbita la prima e in cassazione l’assicurazione non abbia impugnato la detta statuizione di assorbimento, va affermato che, conseguenza di ciò, è l’avvenuta formazione del giudicato interno sulla statuizione con cui il giudice di primo grado ritenne dimostrata la colpa in via presuntiva ex art. 2054, comma primo, c.c. (e, di conseguenza, l’irrilevanza delle censure mosse in appello avverso la statuizione di applicabilità al caso di specie dell’art. 141 cod. ass.).

Supporto alla lettura

Ambito oggettivo di applicazione

…omissis…

Fatti di causa

Il 2.9.2013 XX, trasportata su un veicolo condotto da YY e privo di copertura assicurativa, perse la vita in conseguenza d’un sinistro stradale.

Nel 2014 la figlia (omissis) e il nipote ex filia della vittima (omissis, minore nato nel 2004, rappresentato ex art. 320 c.c. dalla madre omissis) convennero dinanzi al Tribunale di Trieste YY e la — Spa, impresa designata ex art. 283 cod. ass., chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

Nell’atto di citazione gli attori dedussero, a fondamento della domanda: “presupposto della presente azione (…) è unicamente la qualifica di trasportata della signora XX sull’autoveicolo targato omissis al momento del sinistro, a prescindere dalla responsabilità del conducente”.

Quindi, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., gli attori a fronte delle eccezioni sollevate dalla convenuta dedussero che i congiunti di persona trasportata e deceduta hanno diritto di essere risarciti dall’impresa designata, se il vettore sia privo di assicurazione, e che quindi avevano comunque diritto ad essere risarciti ex art. 144 cod. ass..

Con sentenza 7.11.2016 n. 824 il Tribunale di Trieste accolse la domanda, ritenendo “operativa la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. “; che non era stata fornita dai convenuti la prova liberatoria; e che comunque “è stato soddisfatto anche l’aspetto probatorio della domanda, atteso che nei termini stabiliti è stato prodotto in forma integrale il rapporto della Polizia di Stato”.

La sentenza fu appellata dalla —, la quale sostenne che: l’azione prevista dall’art. 141 cod. ass. non è consentita nel caso di sinistro che coinvolga un solo veicolo, né contro l’impresa designata; l’azione prevista dall’art. 141 cod. ass. non è consentita nel caso di sinistri con esiti mortali; gli attori avevano inammissibilmente mutato la domanda, invocando la presunzione di cui all’art. 2054 c.c. solo con la prima memoria istruttoria; il Tribunale non aveva tenuto conto del concorso di colpa della vittima, consistito nel non avere allacciato la cintura di sicurezza.

Con sentenza 12.6.2019 n. 405 la Corte d’appello di Trieste rigettò il gravame.

La Corte ritenne che: l’azione prevista dall’art. 141 cod. ass. è proponibile anche contro l’impresa designata, ed è consentita anche nel caso di sinistri che coinvolgano un solo mezzo; la — comunque “non aveva attinto” con l’appello la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto da un lato sussistente il nesso causale tra il trasporto e la morte della passeggera, e dall’altro indimostrata la sussistenza d’un caso fortuito; era quindi “ultroneo” l’esame del motivo d’appello con cui si denunciava la mutatio libelli; infine, l’eccezione di concorso di colpa della vittima era infondata per difetto sia di allegazione del fatto costitutivo di essa, sia di prova.

La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla — con ricorso fondato su due motivi.

Hanno resistito con controricorso De.Pa. e Ci.Ma.. Ambo le parti hanno depositato memoria (quella depositata dalla —, peraltro, meramente riproduttiva del testo del ricorso).

Ragioni della decisione

1. Col primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 141 e 283 cod. ass.. Esso contiene due censure così riassumibili: l’azione ex art. 141 cod. ass. non è esperibile nei confronti dell’impresa designata, nel caso di sinistri causati da veicoli non assicurati; l’azione ex art. 141 cod. ass. non è esperibile nel caso di sinistro che abbia coinvolto un solo mezzo.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto prospetta censure non coerenti con la ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.

Come si è detto nel riassunto dei fatti di causa, in primo grado il Tribunale accolse la domanda dichiarando di ritenere “operativa la presunzione di cui all’art. 2054 c.c.”. Il Tribunale, dunque, ritenne sussistente in via presuntiva la colpa del vettore.

La società — impugnò tale statuizione sostenendo che, una volta invocata la responsabilità dell’assicuratore (o dell’impresa designata) ai sensi dell’art. 141 cod. ass., non avrebbero potuto gli attori invocare, in corso di causa, anche la responsabilità presunta di cui all’art. 2054 c.c..

Giusta o sbagliata che fosse tale censura, sta di fatto che la Corte d’appello non la esaminò, ma la ritenne (errando, occorre dire) assorbita.

La Corte territoriale infatti, dopo avere affermato l’applicabilità al caso di specie della regola di cui all’art. 141 cod. ass., dichiarò “ultroneo” l’accertamento dell’ulteriore elemento della presunzione di colpa, con conseguente “irrilevanza delle doglianze oggetto del secondo motivo” di appello.

1.2. Così ricostruita la vicenda processuale, è agevole rilevare che il primo motivo di ricorso (nonché il secondo, per quanto si dirà), si limita a contestare la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 141 cod. ass., ma nulla osserva sulla statuizione di “assorbimento” del motivo d’appello con cui si contestava l’applicabilità al caso di specie della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c..

Al riguardo il ricorso si limita a sostenere che l’applicazione dell’art. 2054 c.c. non era stata invocata nella citazione introduttiva, ma non si censura l’erroneità del giudizio di assorbimento.

1.3. Si è verificata dunque nel caso di specie la seguente fattispecie processuale: a) il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrata, in via presuntiva ex art. 2054 c.c., la colpa del vettore; b) la parte soccombente ha contestato, in grado di appello, sia tale statuizione, sia l’applicabilità al caso di specie dell’art. 141 cod. ass.; c) sebbene le due questioni fossero tra loro indipendenti, la Corte d’appello ha deciso solo la seconda, e ritenuta assorbita la prima; d) la — non ha impugnato la statuizione di assorbimento.

Conseguenza di quanto esposto sin qui è l’avvenuta formazione del giudicato interno sulla statuizione con cui il giudice di primo grado ritenne dimostrata la colpa del vettore in via presuntiva ex art. 2054, comma primo, c.c., e di conseguenza l’irrilevanza delle censure mosse dalla — avverso la statuizione di applicabilità al caso di specie dell’art. 141 cod. ass.. Anche, infatti, a condividere l’inapplicabilità di tale norma, la rilevata formazione del giudicato interno sull’applicabilità dell’art. 2054 c.c. renderebbe irrilevante l’errore commesso dalla Corte d’appello.

2. Col secondo motivo la — sostiene che l’azione prevista dall’art. 141 cod. ass. è consentita al trasportato che rimanga ferito, ma non ai congiunti del trasportato deceduto.

2.1. La censura è inammissibile per le medesime ragioni già esposte con riferimento al primo motivo.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna — Spa alla rifusione in favore di omissis e omissis, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 12.400, di cui 200 per spese vive, oltre IVA, cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Allegati

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