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Cassazione civile sez. III, 25/08/2023, n.25278

Massima

Non sussiste la responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza di vincoli limitativi della proprietà su immobili trasferiti mediante atto da lui rogato, nel caso in cui sia provato che il contraente interessato a tale informazione conosceva l’esistenza di quei vincoli, non ricorrendo in tale ipotesi né la violazione del dovere di diligenza qualificata (art. 1176 c.c.), da interpretare alla stregua del principio generale di buona fede, né il nesso di causalità tra l’omessa informazione e la stipulazione dell’atto di trasferimento.

Supporto alla lettura

Responsabilità notaio

Tra notaio e le parti roganti si instaura un rapporto contrattuale. Il notaio, nel svolgere la propria attività verso il cliente che assiste, è tenuto sia alla prestazione espressamente richiesta sia ai compiti ulteriori che siano necessari a garantire il buon esito del risultato. Tra questi vi è il c.d. obbligo di consiglio ribadito di recente da Cass. civ., sez. III, 18-05-2017, n. 12482, per il quale il notaio incaricato della redazione ed autenticazione di un contratto preliminare per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovraintendere alla compilazione dell’atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse (nella specie, in cui le parti avevano pattuito un termine di nove anni per la stipula del definitivo, la suprema corte ha ritenuto che rientrava nel c.d. «dovere di consiglio», gravante sul notaio ex art. 42, 1º comma, lett. a), del codice di deontologia notarile, avvertire le parti della durata triennale degli effetti della trascrizione del preliminare, ai sensi dell’art. 2645 bis, 3º comma, c.c., e, conseguentemente, degli ulteriori adempimenti necessari a garantire la sicurezza dell’operazione).

La regola è che l’opera demandata al notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico non si riduce al mero compito di accertare la volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie affinché sia assicurata la serietà e la certezza dell’atto giuridico da rogarsi, per effetto del conseguimento dello scopo tipico di esso, con la conseguenza che l’inosservanza dei menzionati obblighi accessori da parte del notaio, salvo espresso esonero delle parti, comporta responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità: Cass. civ., sez. I, 29-11-2007, n. 24939.

Deve anche accertare la capacità di disporre delle parti stesse; infatti per Cass. civ., sez. III, 19-12-2014, n. 26908, sussiste la responsabilità contrattuale del notaio che abbia rogato un atto di trasferimento di immobile allorché il venditore sia stato in precedenza dichiarato fallito, risultando per tale ragione l’atto privo di effetti verso i creditori; il bene, pertanto, deve essere restituito e l’acquirente ha diritto al risarcimento del danno patito, il cui ammontare è pari al valore monetario dell’immobile al momento dell’effettivo rilascio, detratto l’importo corrispondente al vantaggio economico tratto nel periodo in cui l’acquirente ne ha avuto il godimento quale proprietario. Deve altresì consigliare alle parti l’atto più conveniente sotto il profilo fiscale, come ricorda Cass. civ., sez. II, 13-01-2003, n. 309: il notaio, chiamato a stipulare un atto in cui le parti interessate si dichiarano «coltivatori», ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 1176 c.c., di svolgere un’adeguata ricerca legislativa, al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole, sul presupposto, pacifico nella giurisprudenza della suprema corte, secondo il quale la funzione del notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all’attività di indirizzo anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare. Quanto agli altri suoi compiti, il notaio deve effettuare le verifiche sulle trascrizioni pregiudizievoli che gravino sul bene, essendo altrimenti tenuto al risarcimento del danno Così Cass. civ., sez. III, 26-8-2014, n. 18244: il notaio incaricato di un atto avente per oggetto la vendita di un immobile, ove non abbia compiuto diligentemente le necessarie visure ipocatastali, è responsabile dei danni subiti dal compratore del bene, che risulti gravato da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli non dichiarate, ma soltanto nei limiti di quella parte del prezzo che non sia stata già versata in precedenza al venditore.

Peraltro, secondo Cass. civ., sez. III, 21-06-2012, n. 10297, qualora le parti, pur avvertite dal notaio dell’obbligo di trascrivere l’atto, abbiano escluso la trascrizione o disposto che essa avvenga in ritardo, tanto nel caso di previsione della esenzione del notaio da responsabilità, quanto in mancanza di tale espressa esenzione, deve escludersi che al professionista possa addebitarsi una responsabilità per il danno subìto in conseguenza della mancata o tardiva trascrizione, atteso che il comportamento del notaio è stato da loro consentito e anzi, sul piano del contratto di prestazione d’opera, imposto.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatti di causa

1. Con atto di citazione introduttivo D.F.M. conveniva avanti al Tribunale di Napoli il notaio D.T.G.; ne prospettava la responsabilità professionale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare, in cui aveva omesso di effettuare correttamente le visure e conseguentemente non si era avveduto della trascrizione di domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, da individuarsi nel prezzo di vendita da restituire all’acquirente, nelle spese di resistenza nel giudizio ex art. 2932 c.c. instaurato da terzi e nel danno alla salute patito.

2. Si costituiva il notaio convenuto, eccependo la prescrizione del diritto, per decorso del termine decennale, e contestando nel merito gli avversi assunti; chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia Aig Europe Limited a fini di manleva, salvo poi rinunciare a siffatta istanza nel corso del giudizio, nonché le germane D.F.D. e D.F.C., per fare accertare il concorso colposo delle stesse nella causazione del danno; autorizzata la chiamata in causa, le predette germane D.F., benché ritualmente citate, non svolgevano attività difensiva.

3. Con sentenza n. 9203/2018 il Tribunale di Napoli accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto e, respingeva, per l’effetto, le domande proposte dall’attrice.

4. Avverso tale sentenza proponeva appello D.F.M., censurandola per avere errato nell’individuare il dies a quo della prescrizione.

5. Si costituiva il notaio D.T., anche proponendo appello incidentale per sentire riformare la sentenza, nella parte in cui, sia pure al limitato fine di regolare le spese di lite, il tribunale aveva ritenuto sussistente la sua responsabilità professionale.

6. Benché ritualmente citate, le germane D.F.D. e D.F.C. non si costituivano e venivano dichiarate contumaci.

7. Con sentenza n. 3895/2021, pubblicata il 22 ottobre 2021, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’unico motivo di appello principale ed escludeva che fosse maturata la prescrizione; accoglieva altresì l’appello incidentale e per l’effetto escludeva la sussistenza di responsabilità professionale del notaio.

8. Avverso la sentenza in oggetto D.F.M. propone ora ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il notaio D.T..

9. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c..

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Il resistente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

Ragioni della decisione

1. Con unico motivo la ricorrente deduce “Sulla violazione e falsa applicazione artt. 1176,2229 e 2697 c.c. e sulla manifesta illogicità della sentenza. La Corte di Appello di Napoli ha prima dichiarato non prescritta la domanda proposta dalla D.F. per poi escludere la responsabilità del notaio”, specificando che “si ricorre per la seconda parte della sentenza”, cioè là dove è stata esclusa la responsabilità professionale del notaio.

1.1 Con ampia motivazione non censurata nel ricorso, la corte territoriale ha escluso la responsabilità del notaio, affermando che la D.F. e le altre comproprietarie dell’immobile non potevano ignorare l’esistenza del vincolo pregiudizievole, in quanto, anteriormente alla loro chiamata nel giudizio nel quale il terzo avente causa dalla loro madre, tale G.V., rivendicava il trasferimento dell’immobile in suo favore (avvenuta il 23.1.1987), lo stesso, a mezzo del suo legale, poco prima della vendita rogata dal notaio D.T., reiterando analoga richiesta scritta formulata nei confronti della sua dante causa, aveva sollecitato le germane D.F., in qualità di eredi, a fissare una data di stipula del definitivo, inviando loro un atto di costituzione in mora (v. pp. 13 e 14 della sentenza impugnata: “Infatti, come si ricava dagli atti di causa, in data 2.2.1983, l’avvocato che assisteva G.V., reiterando analoga richiesta scritta formulata nel 1981 nei confronti di F.V., sollecitava gli eredi della stessa, frattanto deceduta, a voler fissare la data di stipula dell’atto definitivo di compravendita.

In particolare, occorre porre in risalto che sia ormai coperto dal giudicato, per effetto dell’intervenuta definitività delle sentenze che hanno deciso la controversia intercorsa tra il G. e le germane D.F., l’accertamento relativo alla valida interruzione, ad opera del promissario acquirente, del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di esecuzione in forma specifica del preliminare.

Invero, la Corte di Appello di Napoli, nella sentenza n. 3438/2007, esaminando il motivo di appello proposto da D.F.M., in merito alla prescrizione, osservava come “in data 4 febbraio 1983, identica richiesta venne ricevuta dagli eredi di F.V. (cfr. richiesta scritta del 2 febbraio 1983, con allegata ricevuta di ricezione del plico raccomandato, nella produzione di primo grado del G.).

Tali atti, contenenti una esplicita ed inequivoca manifestazione di volontà della parte di ottenere l’adempimento dell’obbligazione assunta con il preliminare del 1975, sono comunque idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c…” (cfr. copia della richiamata sentenza, allegata alla produzione della D.F. relativa al primo grado).

In coerenza con quanto affermato nel giudizio instaurato dal G., deve, quindi, considerarsi provato che l’odierna appellante, al momento della stipula, da parte del notaio D.T., del rogito del 1985, avesse piena consapevolezza dell’esistenza del vincolo pregiudizievole gravante sull’immobile. In tal senso milita, come visto, la pacifica ricezione di un atto di costituzione in mora, con il quale G.V. aveva sollecitato le eredi di F.V. a voler fissare la data per la stipula del definitivo”).

1.2 La sentenza impugnata ha pertanto fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui non sussiste la responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza di vincoli limitativi della proprietà su immobili trasferiti mediante atto da lui rogato, quando sia provato che il contraente interessato a tale informazione conosceva certamente l’esistenza di quei vincoli, non ravvisandosi in tale ipotesi né la violazione del dovere di diligenza qualificata previsto dall’art. 1176 c.c., da doversi comunque interpretare alla stregua del canone generale di buona fede, né il nesso di causalità tra l’omessa informazione e la stipulazione dell’atto traslativo (Cass., 24/10/2017, n. 25111).

2. L’impugnata sentenza ha inoltre escluso la responsabilità del notaio anche per l’ulteriore considerazione, affatto censurata nel ricorso, per cui nel caso di specie il reperimento della trascrizione pregiudizievole era reso pressoché impossibile da un errore dei nomi indicati nella nota di trascrizione e dalla mancata indicazione dei dati dell’immobile, tenuto oltretutto conto che, all’epoca del rogito, non era ancora entrata in vigore l’informatizzazione dei servizi catastali, per cui le ricerche venivano effettuate manualmente dagli addetti all’ufficio.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2023

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