…omissis…
Fatti di causa
— conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Perugia il Comune di Nocera Umbra, chiedendo che, previo accertamento della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. in capo all’Ente, quest’ultimo fosse condannato al risarcimento del danno subito in occasione del sinistro occorsogli in data 14 dicembre 2006 lungo la strada comunale Acciano-Castiglioni, allorquando, trovandosi a transitare al volante della sua vettura su detta strada comunale, nel passaggio sopra una griglia metallica per lo scolo che la attraversava longitudinalmente, questa si era sollevata danneggiando il sistema frenante, dal che era conseguita la perdita di controllo della vettura e la uscita di strada, con gravi ferite oltre al danno all’auto.
Il Comune si costituiva in giudizio deducendo che la dinamica aveva avuto un diverso sviluppo rispetto a quello narrato dall’attore e, comunque, non era configurabile un obbligo di custodia ex art. 2051 cod. civ. in relazione a tutta la rete stradale. Chiedeva, comunque, l’autorizzazione a chiamare in causa il suo assicuratore — Ass.ni.
Autorizzata la chiamata, la compagnia si costitutiva, contestando a sua volta la domanda attorea con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dal comune.
Espletata l’istruttoria, il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 1126/2016, rigettava la domanda sul rilievo che: a) non era stato nella immediatezza richiesto l’intervento di alcuna autorità per gli opportuni rilievi; b) il distacco della griglia dalla sede stradale non era risultato provato dalle dichiarazioni rese dal teste per primo intervenuto sul luogo e, d’altra parte, non erano emersi precedenti distacchi della griglia dal suolo; c) il complessivo compendio probatorio non consentiva dunque di ritenere provato il nesso causale tra il sinistro ed il difetto manutentivo.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione il —, denunciando: a) la errata valutazione in chiave negativa della mancata attivazione delle Forze di Polizia; b) la errata svalutazione dei contributi dichiarativi sul rilievo che i testi escussi non erano stati presenti al fatto ma erano intervenuti subito dopo; c) la incompleta ricognizione delle dichiarazioni rese dal teste omissis dalle quali non poteva ricavarsi che mai in precedenza la griglia si era sollevata, risultando, anzi, dalle trascurate dichiarazioni di altro teste, che ciò era già accaduto; d) l’inadeguato apprezzamento, sia singolarmente che nel loro insieme, delle dichiarazioni rese dagli altri testi, che invece, in tesi difensiva, erano dimostrative del fatto che il sinistro era stato causato dalla rottura dell’impianto frenante provocata dal sollevamento della griglia, come, peraltro, confermato dalla C.T. di parte introdotta in giudizio.
Si costituivano anche nel giudizio di appello sia il Comune di Nocera che la —Ass.ni che contestavano l’impugnazione avversaria, della quale chiedevano il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
La Corte d’appello di Perugia: dapprima, con sentenza non definitiva n. 447/2019 (attinta da riserva di appello), accoglieva l’impugnazione in punto di an debeatur, condannando il Comune di Nocera (e la —Ass.ni a tenerlo indenne da ogni onere economico derivante dall’accoglimento della domanda attorea) al risarcimento del danno di carattere patrimoniale in misura pari ad Euro 2.730 e, con ordinanza, rimetteva la causa nel ruolo per l’espletamento della CTU medico-legale; poi, espletata quest’ultima, con sentenza n. 59/2021, in accoglimento dell’appello in punto di quantum debeatur, condannava il Comune di Nocera Umbra al risarcimento del danno non patrimoniale oltre ad interessi, nonché alla rifusione delle spese di giudizio e di CTU, mentre condannava la —Ass.ni a tenere indenne il Comune assicurato.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Nocera Umbra, affidando la critica a quattro motivi.
Ha resistito il —.
Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore del Comune ricorrente ha depositato memoria, insistendo nell’accoglimento del ricorso; inoltre, con “memoria di costituzione per prosecuzione”, si costituiscono gli eredi del ricorrente, —, nelle more mancato ai vivi.
Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni.
Ragioni della decisione
La Corte territoriale, riformando la sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto che: da un lato, dall’espletata prova testimoniale era risultato provato il nesso causale tra l’omessa manutenzione della strada e l’evento lesivo: “i testimoni escussi – si legge nella sentenza non definitiva, p. 5 – hanno invero riferito che nei giorni precedenti ed anche il giorno del sinistro, la griglia si era sollevata da terra ed il riscontrato tranciamento del sistema frenante nella vettura dell’attore era da ricollegarsi al fatto che la griglia, sollevandosi, tranciava la tubazione dell’impianto frenante”. Inoltre, la corte territoriale ha ritenuto che detta circostanza era stata corroborata dalla perizia stragiudiziale di parte, che, adeguatamente motivata anche sulla base dei rilievi fotografici della vettura incidentata, “aveva confermato che la griglia non era fissata adeguatamente e, sollevandosi, tranciava la tubazione dell’impianto frenante”; dall’altro, il Comune non aveva dato prova del caso fortuito, essendosi limitato a contestare la dinamica riferita dall’attore.
Il Comune articola in ricorso quattro motivi.
Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia travisamento dei fatti, difetto di motivazione, erronea valutazione del materiale probatorio decisivi ai fini del decidere, errore di diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
In sostanza, parte ricorrente denuncia: a) il travisamento della prova, laddove si afferma che la griglia si sarebbe sollevata dalla sede stradale anche in precedenti occasioni quando invece ciò non sarebbe emerso; b) il travisamento della prova, per aver ritenuto che la griglia si sia sollevata al passaggio della vettura tranciando il tubo dei freni, quando, invece, tutti i testi, che avevano riferito la circostanza, erano intervenuti in un momento successivo; c) la omessa presa in considerazione della testimonianza di Ce. laddove questi aveva affermato che la griglia non si era mai sollevata.
Il motivo è infondato.
La corte territoriale ha descritto il quadro probatorio sulla base del quale ha ritenuto non condivisibile la conclusione del giudice di primo grado.
Alla luce dell’articolato iter argomentativo (esposto a p. 4), il successivo passaggio motivazionale (esposto a p. 5 ed oggetto di censura da parte del ricorrente), va interpretato nel senso che ciascun teste aveva riferito (non già in relazione al giorno del sinistro ed ai giorni immediatamente successivi, ma) in relazione al tempo in cui aveva in concreto percepito il sollevamento.
D’altronde, nell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, decisiva ai fini della ricostruzione del sinistro (e, quindi, del fatto che il tranciamento era avvenuto nel luogo del sinistro e che sua causa era stato il contatto con il bordo della griglia), è stata la descrizione dello stato della vettura, quale è risultata dai rilievi fotografici; in particolare, il tranciamento dei tubi del freno, la posizione del pedale a fondo ed il freno a mano tirato.
Con il secondo motivo il Comune denuncia “… difetto di motivazione per erronea valutazione del materiale probatorio decisivo ai fini del decidere, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. …”.
Anche questo motivo è infondato.
Il Comune ricorrente lamenta l’utilizzo in chiave dimostrativa della consulenza tecnica di parte, ma dimentica che, come la stessa corte territoriale precisa, detta consulenza è stata utilizzata come “mero argomento di prova”, in piena conformità ai principi di diritto di questa Corte (peraltro puntualmente richiamati): la corte infatti ha precisato di averla apprezzata in quanto: ben argomentata; corredata da documentazione fotografica; corroborante le altre evidenze utilizzate ai fini della formazione del proprio convincimento.
Con il terzo motivo il Comune denuncia “… difetto di motivazione per errata valutazione del materiale probatorio su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1227 cod. civ. e 2051 c.c. …” nella parte in cui la corte territoriale avrebbe omesso di prendere in considerazione il concorso colposo della vittima nella verificazione del sinistro.
Il motivo è inammissibile.
Il Comune ricorrente si duole che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il sollevamento di una griglia per lo scolo delle acque è da ritenersi evento imprevisto ed imprevedibile ed integrante gli estremi del caso fortuito, ma tanto fa inammissibilmente, in quanto la valutazione della prevedibilità od imprevedibilità di tale evento rientra nella discrezionalità esclusiva del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove scevra, come lo è nella specie, da evidenti vizi logici o giuridici.
D’altra parte, parte ricorrente richiama il principio di autoresponsabilità, che discende dall’art. 1227 c.c., in base al quale l’utente della strada è tenuto ad adottare l’ordinaria diligenza al fine di evitare o contribuire ad evitare l’avverarsi del sinistro, ma la concreta applicazione di detto principio è preclusa dalla circostanza che il Comune, quale custode, avrebbe dovuto comunque mantenere la strada con griglie insuscettibili di sollevamenti o eventi analoghi a quello per cui è ricorso.
Con il quarto motivo il Comune denuncia “… Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.: esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l’impossibilità, da parte della p.a., di esercitare un continuo ed efficace potere di controllo e di vigilanza “di fatto” sul bene demaniale …”
In sostanza, parte ricorrente sostiene che il sollevamento della griglia, unitamente alla inesigibilità di un controllo costante da parte dell’Ente sull’intera rete stradale, andrebbe ad integrare una sorta di “fortuito”, cosicché il Comune di Nocera Umbra avrebbe, al riguardo, assolto all’onere probatorio così superando la presunzione di responsabilità.
Il motivo è infondato.
Vero è che, in tema di demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare il potere di controllo e di vigilanza sul bene va valutata alla luce di una serie di criteri, quali la estensione della strada, la posizione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza che la connotano.
Resta, tuttavia, il fatto che nel caso di specie il Comune non ha dedotto e comunque non ha provato, come era suo onere, che le condizioni pericolose della griglia, inserita nella struttura stessa della strada quale suo elemento servente ma essenziale, siano insorte improvvisamente (e, pertanto, siano sfuggite alla sua attività di controllo e di vigilanza), essendo, oltretutto, invece emerso dalla prova testimoniale esattamente il contrario.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione della presente ordinanza, delle generalità e degli altri dati identificativi della persona infortunata ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Nocera Umbra al pagamento, in favore di —, nella loro qualità, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in Euro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge; dispone che, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi generalità ed altri dati identificativi della persona infortunata. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
