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Cassazione civile sez. III, 21/05/2024, n. 14030

Massima

Qualora il ragionamento presuntivo si sia basato soltanto sulle dichiarazioni di parte attrice e su quelle de relato actoris fatte al teste, senza essere sostenuto da elementi oggettivi, va affermata l’erroneità della sentenza per errato uso della testimonianza de relato actoris, tanto se si segue l’orientamento più radicale che ritiene del tutto nullo il valore della detta testimonianza, quanto se si segue quello meno radicale secondo cui essa può avere un valore probatorio se sostenuto da altri elementi probatori oggettivi, i quali abbiano l’attitudine a confermarne la credibilità. Nel caso di specie la sentenza ha attribuito valore diretto alla testimonianza de relato actoris quanto alla dinamica del sinistro e all’an della responsabilità del veicolo rimasto ignoto senza fare alcun riferimento ad elementi probatori ulteriori che potessero corroborarne la validità; tanto evidenzia la fondatezza del motivo, là dove evoca correttamente la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. uniformandosi alla giurisprudenza di Cass. SU n. 1785 del 2018).

Supporto alla lettura

PROVA TESTIMONIALE

La prova testimoniale consiste nella raccolta sotto giuramento di dichiarazioni rese da soggetti che non sono parte del processo e che sono a conoscenza dei fatti di causa.

Ambito oggettivo di applicazione

…omissis…

Rilevato

33 convenne in giudizio davanti al Tribunale di Fermo, la compagnia AA Spa quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per sentirla condannare al risarcimento dei danni sofferti per le lesioni subite in occasione di un sinistro in cui fu coinvolta in data 2/9/2007 quando, alla guida di una Fiat Panda, sulla strada provinciale Valdete, era stata costretta ad una manovra di emergenza dall’improvvisa comparsa di un autocarro di grosse dimensioni proveniente dal senso opposto di marcia, aveva perso il controllo del proprio veicolo e terminato la corsa contro un albero del giardino privato del signor 11, mentre il camion non si era arrestato, aveva continuato la sua corsa allontanandosi dal luogo del sinistro, non potendo pertanto essere identificato;

la AA nel costituirsi in giudizio contestò la dinamica del sinistro e chiese, comunque, in via subordinata la riduzione del quantum richiesto;

il Tribunale di Fermo ritenne che l’istruttoria confermasse la ricostruzione dei fatti operata dall’attrice come dalla stessa riferita sia nel colloquio con il 11, che per primo l’aveva soccorsa, sia nel colloquio con i Carabinieri intervenuti sul posto sia nella querela contro ignoti da essa presentata; ritenne che quanto riferito fosse compatibile con lo stato dei luoghi cioè con una curva volgente a destra con presenza di manufatti che ostruivano la visuale e con una velocità del mezzo guidato dall’attrice non superiore ai limiti consentiti; conseguentemente il Tribunale accolse la domanda ritenendo che il sinistro si fosse verificato per responsabilità esclusiva del veicolo non identificato, condannando la compagnia convenuta al risarcimento del danno e alle spese;

la AA propose appello prospettando la violazione dell’art. 2697 c.c. e l’errata, illogica, arbitraria e travisata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine allo stato dei luoghi e alla condotta di guida dell’attrice; dedusse che l’attrice non avesse dato prova della presenza del camion investitore e che il Tribunale avesse ritenuto la domanda provata solo sulla base delle dichiarazioni rese dall’attrice in più occasioni, senza rilevarne l’incongruenza e l’intrinseca contraddittorietà sia in relazione al mezzo antagonista sia al luogo in cui il sinistro era avvenuto; contestò altresì che il giudice non avesse svolto alcuno scrutinio in relazione al possibile concorso di colpa della 33 per aver tenuto una velocità non consona allo stato dei luoghi;

la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 27/5/2020 (notificata in data 28/5/2020), ha ritenuto che il riesame delle dichiarazioni rese dalla 33 al 11 nell’immediatezza dell’accaduto, come in sede di denuncia-querela e di atto introduttivo del giudizio, consenta di ritenere provato sia il fatto, indipendentemente dalle imprecisioni delle espressioni utilizzate nelle varie dichiarazioni, sia la ricostruzione della dinamica del sinistro e che, considerata la condotta della 33, era da ipotizzarsi che la stessa, presa dagli impegni legati alle nozze della sorella (come riferito al 11) avesse tenuto una velocità non idonea allo stato dei luoghi; conseguentemente la corte ha imputato la responsabilità del sinistro in misura prevalente, ovvero del 70 %, al conducente dell’autocarro ed il residuo 30% a carico della 33 e, in parziale accoglimento del gravame, ha rideterminato le somme oggetto di condanna;

avverso la sentenza la AA Spa propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

l’intimata non svolge attività difensiva;

il ricorso e stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. la ricorrente ha depositato memoria;

Considerato

con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – la compagnia lamenta che la sentenza abbia erroneamente dato rilevanza alle dichiarazioni rese dall’attrice ad 11, testimonianza de relato actoris, in quanto tale priva di qualunque rilevanza probatoria; richiama sul punto il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni “de relato actoris” e quelli “de relato” in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli “de relato” in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass., n. 3137 del 17/2/2016); la corte territoriale come prima il tribunale hanno attribuito una veste qualificata (quella di “elemento di prova”) ad una mera allegazione della parte circa un fatto costitutivo della domanda, per il solo fatto di essere stata confermata nella fase istruttoria mediante la deposizione di un teste, che quella allegazione si era invece limitato a riportare in quanto tale per averla appresa dalla parte e non per cognizione diretta; ne consegue, secondo la ricorrente, la violazione delle regole sul ragionamento presuntivo per aver dedotto l’inferenza basandosi su un fatto storico privo di gravità, precisione e concordanza, non potendo considerarsi tale né quanto dichiarato de relato actoris dal teste 11, né quanto contenuto nella denuncia querela sporta dall’attrice, né quanto esposto nel libello introduttivo;

il motivo è fondato; l’impugnata sentenza riferisce testualmente: “Il riesame delle dichiarazioni rese dall’attrice al 11 nell’immediatezza dell’accaduto, come pure in sede di denuncia-querela e di atto introduttivo del giudizio consente alla Corte adita di affermare che, subito dopo l’impatto, la stessa ebbe a dichiarare al 11 (teste attendibile in quanto disinteressato) la circostanza che un camion, e quindi un veicolo di grosse dimensioni, le aveva tagliato la strada; circostanza che ha trovato conferma anche nelle occasioni successive nelle quali, a prescindere dall’espressione letterale utilizzata, la cui imprecisione può essere giustificata dal fatto che non tutti hanno precisa conoscenza degli autoveicoli, è stata confermata la presenza di un mezzo pesante, nonché di colore rosso, come indicato nella denuncia-querela e nel successivo atto di citazione e come già correttamente rilevato dal primo giudice. Quanto alla dinamica del sinistro non è ravvisabile alcuna contraddizione tra le descrizioni contenute nella denuncia querela e negli atti del giudizio; in particolare dalla dichiarazione della 33 di “aver visto sbucare dalla curva l’autocarro”, si deduce che la danneggiata si stesse apprestando ad affrontare la curva e non che l’avesse già superata ..(omissis)”…(omissis) Reputa la Corte adita che la spontaneità delle dichiarazioni fatte dall’attrice al 11 (primo soccorritore nell’immediatezza dell’accaduto) in ordine al camion che le aveva tagliato la strada, consente di ritenere provata anche in via presuntiva la ricostruzione dei fatti operata dall’attrice…”

dal tenore della riferita motivazione si evince con evidenza che il ragionamento presuntivo si basa soltanto sulle dichiarazioni della stessa attrice e su quelle de relato actoris fatte al 11, senza essere sostenuto da elementi oggettivi. Ne consegue l’erroneità della sentenza per errato uso della testimonianza de relato actoris, tanto se si segue l’orientamento più radicale che ritiene del tutto nullo il valore della detta testimonianza (Cass. 1, n. 569 del 15/1/2015; Cass., 1, n. 8358 del 3/4/2007, Cass., 2, n. 43 del 5/1/1998), quanto se si segue quello meno radicale secondo cui essa può avere un valore probatorio se sostenuto da altri elementi probatori oggettivi, i quali abbiano l’attitudine a confermarne la credibilità (Cass., 3, n. 2380 del 6/8/1962; Cass., 1, n. 1129 del 7/5/1963; Cass., 3, n. 1283 del 18/5/1963; Cass., 1, n. 2924 del 30/10/1963; Cass., 3, n. 1273 del 25/5/1964; Cass., 2, n. 662 del 9/3/1966; Cass., 2, n. 1770 del 6/7/1966; Cass., 3, n. 751 del 7/3/1968; Cass., 1, n. 1251 del 18/4/1969;; Cass. 3, n. 1712 del 17/5/1969; Cass., 1, n. 178 del 26/1/1971; Cass, 1, n. 735 del 16/3/1971; Cass., 3, n. 1121 del 19/4/1971; Cass., 1 n. 7062 del 29/11/1986; Cass., 1, n. 2815 dell’8/2/2006). Nel caso di specie la sentenza ha attribuito valore diretto alla testimonianza de relato actoris quanto alla dinamica del sinistro e all’an della responsabilità del veicolo rimasto ignoto senza fare alcun riferimento ad elementi probatori ulteriori che potessero corroborarne la validità, tali non potendosi ritenere la mancata allegazione del preteso malore da cui avrebbe potuto ritenersi affetta la 33 né lo stato di coscienza piena e vigile della stessa risultante da quanto riferito dal teste ai carabinieri. La situazione di coscienza piena e vigile della 33 è elemento oggettivo, ma di assoluta equivocità, atteso che, avendo la 33 danneggiato anche la proprietà del teste 11, secondo massima di esperienza, avrebbe potuto indicare come causa della sua condotta un comportamento altrui per escludere tale responsabilità;

tanto evidenzia la fondatezza del motivo, là dove evoca correttamente la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, in particolare a Sez. Un., n. 1785 del 2018, secondo cui (si rinvia alla motivazione di cui ai paragrafi 4 e ss.) la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 cod. civ. si può prospettare, ed è questo il caso oggetto di scrutinio, quando il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza;

con il secondo motivo di ricorso-motivazione apparente in ordine alla prevalente responsabilità del veicolo sconosciuto, violazione dell’art. 132 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. -la ricorrente censura il capo di sentenza che ha attribuito al veicolo rimasto ignoto la quota del 70% della responsabilità e alla danneggiata la residua percentuale del 30%;

il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, la quale procederà ad un apprezzamento della dichiarazione de relato actoris alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati e sulla base delle risultanze processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, cui rimette di provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione.

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