…omissis…
Rilevato
X convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Altamura Y, proprietario di un’auto Citroen Station Wagon e la compagnia — Assicurazioni (di seguito –) assicuratrice del veicolo, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subìti in conseguenza di un tamponamento avvenuto in data 10/11/2005, quando la X, conducente una Lancia Y10, mentre percorreva — giunta in prossimità di un incrocio ed arrestatasi davanti ad un attraversamento pedonale, venne tamponata da tergo dalla Citroen di proprietà del Y e condotta dalla moglie Z;
la –, nel costituirsi in giudizio, contestò la domanda sostenendo che l’impatto era stato provocato da una manovra di retromarcia posta in atto dall’attrice; il Y rimase contumace;
il Giudice di Pace di Altamura, escussi dei testi, ritenne non attendibile una teste di parte attrice in ragione del legame di amicizia con la stessa e considerò invece rilevanti le dichiarazioni rese dalla conducente del veicolo Citroen Z e quelle di un collega di lavoro della stessa, non ammise la CTU meccanica richiesta dall’attrice ma la sola CTU medico-legale che valutò le lesioni riportate dalla X compatibili con le modalità dalla stessa riferite; all’esito dell’istruttoria, ritenuto che la parte attrice non avesse dato prova del tamponamento e che vi fossero piuttosto elementi per ritenere che, a causa di una leggera pendenza esistente sul manto stradale, la stessa danneggiata avesse inavvertitamente indietreggiato toccando lievemente la parte anteriore della Citroen che la seguiva, rigettò la domanda;
a seguito di appello della X, il Tribunale di Bari con sentenza n. 4691 del 18/12/2019, ha confermato sussistere una lacuna probatoria in ordine al nesso di causalità tra il sinistro e i danni lamentati, lacuna addebitabile all’attrice gravata del relativo onere ex art. 2697 c.c. ed ha, per l’effetto, rigettato il gravame.
avverso la sentenza la X propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi;
l’intimata non svolge attività difensiva in questa sede;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato
con il primo motivo – nullità della sentenza in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e art. 156 comma 2 c.p.c. per manifesta illogicità della motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. – la ricorrente lamenta l’incongruenza della motivazione per aver la corte, da un lato, ritenuto insufficiente il corredo probatorio a sostegno della domanda dell’attrice e, dall’altro, ritenuto dimostrato l’indietreggiamento della X sulla base della sola maggior entità dei danni riportati dalla Citroen rispetto alla Y10 e dal manifestarsi dell’energia cinetica scaricata sul veicolo che precedeva;
con il secondo motivo – violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 2054 1° e 2° co. c.c. e 149 CdS – lamenta che il giudice non abbia applicato almeno la presunzione di pari concorso di responsabilità ed abbia violato l’art.149 CdS secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma secondo, cod. civ., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass., 3, n. 19493 del 21/9/2007, Cass., n. 3282 del 2006, Cass n. 6193 del 2014);
il terzo motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c per violazione dell’art. 115 comma 1-2 e 116, comma 1-2 c.p.c.; la ricorrente lamenta che il giudice del gravame abbia violato il principio dispositivo secondo cui le parti propongono al giudice gli elementi di prova su cui basare il proprio convincimento mentre il ricorso al notorio, di cui al secondo comma del 115 c.c., che implica la sussistenza di fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con un grado di certezza tale da apparire indubitabile, non poteva essere invocato per desumere dai danni presenti sui veicoli la responsabilità esclusiva della X nel verificarsi del sinistro; il giudice non avrebbe nemmeno esercitato il prudente apprezzamento delle prove, come previsto dall’art. 116 c.p.c., in quanto ha attribuito alla danneggiata la responsabilità esclusiva dell’evento sulla scorta di prove immaginarie quale lo spostamento dell’energia cinetica in manovra di indietreggiamento dalla Y10 alla Citroen; non si comprende, infatti, perché la corte non abbia neppure ipotizzato che il manifestarsi dell’energia cinetica bene avrebbe potuto derivare dall’avvenuto tamponamento della Y10 ad opera della Citroen, anche in ragione della assai più ampia mole e peso di questa seconda vettura rispetto alla prima;
con il quarto motivo – omessa valutazione delle prove ex art. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. – lamenta che la corte territoriale abbia omesso di valutare il contenuto delle prove testimoniali e disporre eventualmente il confronto tra i testi, ovvero disporre il rinnovo della prova testimoniale in presenza di dichiarazioni tra loro in contrasto, motivando poi nel senso della maggiore attendibilità dell’una o dell’altra, anziché basarsi su fantasiose ricostruzioni oggettive sulla dinamica del sinistro;
con il quinto motivo – nullità della sentenza in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. o in subordine per omessa valutazione di un fatto, tale dovendosi considerare l’omessa valutazione delle ragioni medico-legali del CTU in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. – la ricorrente lamenta che la sentenza abbia omesso di considerare la rilevanza del referto medico-legale rilasciato nell’immediatezza del sinistro e quanto contenuto nella CTU medica, limitandosi apoditticamente a dichiarare che la Y10 aveva riportato danni di lieve entità, cioè correlando il danno fisico riportato dalla X ancora una volta al danno ai mezzi; il Tribunale, argomentando in modo illogico sulla manovra di indietreggiamento, avrebbe da un lato trascurato di considerare che il danno al rachide cervicale refertato dai medici era tipico del tamponamento, dall’altro omesso di considerare la assai maggiore dimensione e peso del veicolo tamponante che, solo, avrebbe consentito di giustificare i maggiori danni dal medesimo riportati all’esito di un tamponamento;
con il sesto motivo – nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 115,116 e 61 comma 1 c.p.c. o in subordine omesso esame di un fatto storico, principale o secondario in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per non aver accertato un fatto attraverso la nomina di un CTU meccanico la cui richiesta venne rigettata senza motivazione – lamenta che il giudice non abbia ammesso la CTU meccanica che sola avrebbe potuto chiarire la dinamica del sinistro;
il primo motivo di ricorso va accolto perché la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto l’esclusiva responsabilità della danneggiata è meramente apodittica: in assenza di alcun testimone oculare, il giudice anziché vagliare l’attendibilità delle testimonianze assunte ponendole a confronto tra loro o disponendo l’ammissione di una CTU volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro, ha desunto elementi di prova dal mero riscontro oggettivo dei danni presenti sulle autovetture.
Si legge infatti a p. 3: “E il riscontro oggettivo è dato dal tipo di danni presenti sulle autovetture coinvolte nel sinistro. Per quel che riguarda la Citroen i danni localizzati nella parte anteriore sono stati quantificati e liquidati in Euro 1.000 dalla Compagnia di Assicurazioni…mentre la minore somma di Euro 500 è stata determinata dal perito fiduciario della — per i danni sulla parte posteriore della Y10…– L’entità dei danni riconosciuti e liquidati nella fase stragiudiziale alla Citroen, rispetto a quelli più esigui riportati dalla Y10 è compatibile allora con una ricostruzione del sinistro che ha visto spostarsi l’energia cinetica dall’auto Y10 in indietreggiamento verso la Citroen scaricandosi con maggior violenza sulla sua parte anteriore. Può così dirsi dimostrata una manovra di improvviso indietreggiamento dell’autovettura della X, il che neutralizza la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2 c.c., non potendosi muovere alcun rimprovero al conducente della Citroen. La manovra incauta della X, in violazione dell’art. 154 CdS fa coerentemente escludere, sebbene per inferenza indiziaria, la ricorrenza della fattispecie di colpa esclusiva del conducente della Citroen per violazione della distanza di sicurezza, colpa quest’ultima correlata al precetto di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, comma 1 C.d.S e rende inapplicabile la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2 c.c. perché lo scontro tra i veicoli è imputabile al veicolo Y10 paratosi nell’occasione quale ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”;
la motivazione è davvero apodittica in quanto non è dato comprendere perché i maggiori danni riportati dalla Citroen rispetto all’altra autovettura facciano presumere che la Y10 abbia svolto una improvvisa manovra di indietreggiamento e non anche che essa sia stata invece tamponata. Né è dato comprendere il perché l’energia cinetica derivante dal movimento sia stata ritenuta compatibile esclusivamente con la manovra di indietreggiamento e non anche con un tamponamento;
anche il secondo motivo – con cui si denuncia la violazione dell’art. 2054, 1° comma c.c. e dell’art. 149 CdS – merita accoglimento perché la sentenza, pur nel ritenere apoditticamente provata la manovra di incauto indietreggiamento da parte della Y10, non si è fatta carico di valutare, ai sensi dell’art. 2054, 1° comma c.c., se la Citroen avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno; accertamento che il giudice avrebbe dovuto compiere, considerando che, oltre alla possibile violazione dell’art. 154 CdS, la fattispecie era astrattamente sussumibile anche sotto l’art. 149, comma 1 del vigente codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma secondo, cod. civ., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili;
gli ulteriori motivi restano assorbiti dall’accoglimento dei primi due;
alle suesposte ragioni consegue l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e l’assorbimento degli altri; la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
il giudice del rinvio provvederà a rendere una motivazione intellegibile in iure con riferimento all’applicazione della norma dell’art. 2054, primo e secondo comma, c.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione e rinvia al Tribunale di Bari, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.