1.1 Il motivo non è fondato in ragione della giurisprudenza di questa Corte che fa del criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, un criterio residuale che si applica in tutti i casi in cui non è possibile stabilire l’esatta misura delle diverse responsabilità nella produzione del sinistro. La ratio dell’art. 2054 c.c., comma 2, è proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa. Ciò che emerge con chiarezza nel caso in esame è proprio l’impossibilità di ricostruire con esattezza cosa sia effettivamente avvenuto, tanto che ben due CTU cinematiche non hanno consentito di sciogliere i dubbi. In questa situazione di assoluta incertezza, il Giudice di merito ha correttamente applicato l’art. 2054 c.c., comma 2, non potendo avere rilevanza, perchè afferente al mero campo delle ipotesi, privo di fattuale riscontro, che nell’eziologia dell’incidente sia certamente ravvisabile la responsabilità del conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro. In ogni caso, anche laddove la responsabilità prevalente o esclusiva di uno dei due veicoli coinvolti fosse stata acclarata senza alcun ragionevole dubbio il che si ripete non è dato affermare nel caso in esame – anche in tal caso il giudice non sarebbe esonerato dall’onere di accertare che il veicolo danneggiato si fosse attenuto al rispetto delle norme del C.d.S. ed a quelle di comune prudenza.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti (Cass., 3, n. 1244 del 16/5/2008; Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014). In ogni caso la ratio dell’art. 2054 c.c., comma 2, è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l’accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l’imputazione della responsabilità del sinistro. Si veda sul punto, ex multiis, Cass., 3 n. 9353 del 4/4/2019 secondo la quale “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”.
2. Conclusivamente il ricorso va rigettato. In ragione della peculiarità della fattispecie si ritiene di compensare le spese del giudizio di cassazione.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. “raddoppio “del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, a seguito di trattazione in pubblica udienza, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2020
