Riteneva la corte di merito che l’incidente in questione si era verificato per colpa esclusiva dell’attrice che percorrendo una via urbana di (omissis), nello svoltare a sinistra, con segnalazione effettuata con il braccio, non si accorgeva che proveniva da tergo il motoveicolo del convenuto, che si accingeva ad effettuare il sorpasso,e quindi godeva del diritto di precedenza, rispetto alla svolta a sinistra dell’attrice.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attrice.
Resiste con controricorso la (omissis) Assicurazioni.
Diritto
La ricorrente, dopo aver precisato le censure mosse alla sentenza di primo grado, lamenta che la corte di merito non ha spiegato come dal fatto noto della strada rettilinea e collisione dei veicoli, potesse giungersi alla conclusione che la manovra di svolta a sinistra dell’attrice era stata effettuata mentre il P. stava sopraggiungendo; lamenta, altresì, che erratamente non sia stato riconosciuto il concorso di colpa ex art. 2054 c.c., avendo il convenuto iniziato un sorpasso in prossimità di incrocio ed a velocità non adeguata.
2.1. Il motivo è fondato e va accolto.
La corte di merito ha ritenuto, in estrema sintesi, che l’incidente si è verificato allorchè l’attrice era in fase di svolta a sinistra segnalata all’ultimo momento con il braccio e non con l’apposito indicatore, mentre il convenuto si accingeva alla manovra di sorpasso, ritenendo la colpa esclusiva dell’attrice per non aver accertato se qualche altro veicolo provenisse da tergo ed avesse iniziato la manovra di sorpasso.
2.2. Sennonchè nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente, sancito dall’art. 2054 del c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Conseguentemente, l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso. Ove detto accertamento del comportamento dell’altro conducente non sia possibile, opera la presunzione di colpa per l’area residua di responsabilità rispetto a quella accertata in concreto a carico dell’altro conducente (Cass. 06/04/2005, n. 7109).
2.3. Orbene il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 148, comma 12 statuisce che: “E’ vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito, quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra”.
Sennonchè in questo caso, a norma del comma 7, “Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre”. Ne consegue che la corte di merito, pur ritenendo che l’attrice stesse svoltando a sinistra, lasciando intendere che il punto di impatto fosse in prossimità o in coincidenza con un’intersezione stradale, e pur ritenendo la responsabilità della stessa nella produzione dell’incidente, non ha valutato il comportamento del conducente convenuto, ai fini dell’eventuale concorso di colpa in concreto per violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 12, o presunta a norma dell’art. 2054 c.c. per mancato superamento della presunzione di colpa ivi prevista.
3. L’accoglimento della predetta censura comporta l’assorbimento dell’altra censura contenuta nel ricorso.
Pertanto, va cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008