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Cassazione civile sez. III, 15/02/2003, n. 2312

Massima

In assenza di prova certa che la lesione all’occhio sia stata causata da un terzo estraneo, non sussiste responsabilità contrattuale o extracontrattuale del gestore del ristorante, né per il comportamento dei suoi dipendenti, né per le cose in custodia. Inoltre, il giudice del merito è libero di valutare l’attendibilità delle testimonianze e delle prove, e la valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Supporto alla lettura

RESPONSABILITA’ DEL RISTORATORE

Il contratto di ristorazione è quel particolare tipo di accordo che si conclude tra due parti (ristoratore e cliente) in forza del quale il primo si obbliga nei confronti del secondo a fornire una prestazione consistente nella somministrazione di pasti e bevande, all’interno di un ambiente ristorativo, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro.

Nei confronti del cliente, il ristoratore assume diversi obblighi: deve rispettare gli accordi contrattualioperare secondo il principio della “regola d’arte” e comportarsi con diligenza e correttezza. Inoltre su di esso vengono a gravare una serie di responsabilità e di rischi, ricadenti nella sfera della sua sorveglianza e della sua organizzazione (es. rischi da intossicazione alimentare).

Il cliente invece ha l’obbligo di pagare la prestazione ristorativa ricevuta dall’imprenditore, pagando il corrispettivo in denaro. Qualora sussistano vizi e difetti materiali del bene accertati al momento dell’erogazione del servizio al tavolo, il cliente può chiedere la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto oppure il ripristino della conformità del bene senza spesa mediante riparazione o sostituzione.

Sul ristoratore gravano una serie di responsabilità:

  • da intossicazione: quando l’imprenditore somministra al cliente cibo avariato. Il ristoratore sarà tenuto a rispondere dei danni patiti dal cliente e potrà essere condannato per lesioni o, nei casi più estremi, per omicidio colposo; potrà rischiare la chiusura provvisoria o definitiva del locale e la revoca della licenza (nelle forme più gravi è prevista l’interdizione dall’attività professionale).
  • contrattualeobbligo di fornire gli alimenti richiesti dal cliente ed anche l’obbligo di garantirne la sicurezza.
  • extracontrattualequalunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
  • nei confronti dei propri dipendentiè tenuto al rispetto dei principi generali dettati dal diritto del lavoro, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, dai contratti integrativi aziendali del settore, da altre regole o comportamenti (es. quelli in materia di sicurezza sul posto di lavoro).
  • verso terzi o verso la Pubblica Amministrazione: in relazione alle immissioni rumorose e alle esalazioni, alle autorizzazioni amministrative, al rispetto dell’orario di chiusura, all’esposizione delle tariffe dei prezzi, al rispetto delle norme igienico-sanitarie
  • penalequando si somministrano bevande alcoliche ai minori di 16 anni o a una persona che appaia affetta da malattia di mente, che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità o ad una persona in evidente stato di ubriachezza.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo
Con atto 27 gennaio 1986 (omissis) conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Pesaro, (omissis), titolare del ristorante – trattoria «(omissis)» chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di lire 41.605.576.

Esponeva l’attore, in particolare, che la notte del 31 dicembre 1983, mentre si trovava a cena nel ristorante della convenuta era stato colpito all’occhio, riportando lesioni, dalla scheggia di un piatto frantumatosi a terra.

Poiché il piatto in questione era stato scagliato volutamente a terra dall’occupante di un tavolo vicino, rimasto sconosciuto, proseguiva l’attore, doveva ritenersi la responsabilità della convenuta per avere fornito a quest’ultimo piatti da scagliare in terra e nell’avere omesso di garantire la incolumità degli avventori.

Costituitasi in giudizio la convenuta resisteva alla avversa domanda eccependo che mentre essa concludente era assente dall’esercizio era stato proprio l’attore, unitamente alla moglie a ai suoi commensali, a scagliare a terra alcuni piatti allo scoccare della mezzanotte.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attrice, nonché l’autorizzazione a chiamare in causa gli altri commensali presenti al tavolo occupato dall’attore.

Rigettata la richiesta di chiamata in causa di terzi l’adito tribunale, svoltasi la istruttoria del caso, con sentenza 20 maggio – 3 giugno 1995, accoglieva la domanda attrice e condannava là convenuta al risarcimento dei danni, liquidati in lire 49.709.500 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Gravata tale pronunzia dalla soccombente (omissis), la corte di appello di Ancona, con sentenza 21 ottobre 1998,. deliberata il 27 ottobre 1998 e pubblicata il 16 novembre 1998, in totale riforma della decisione dei primi giudici, rigettava la domanda attrice, ponendo, a carico dell’appellato le spese di causa.

Per la cassazione di tale ultima decisione, non notificata, ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, con atto notificato il 10 novembre 1999, (omissis).

Resiste, con controricorso (omissis), nella qualità di titolare del ristorante – trattoria (omissis).

Motivi della decisione
1. È rimasto accertato, in sede di merito, in linea di fatto, che la lesione all’occhio destro riportata da (omissis) pochi minuti dopo la mezzanotte del 31 dicembre 1983, mentre si trovava nei locali del ristorante “(omissis)”, di cui era titolare (omissis), è stata la conseguenza della frantumazione di un piatto scagliato a terra nel ristorante.Nell’esaminare la domanda risarcitoria proposta dal (omissis) contro la (omissis) i giudici del secondo grado, come ricordato in parte espositiva – andando di contrario avviso rispetto a quanto affermato dal tribunale – hanno rigettato la stessa evidenziando, in primis, come la (omissis) non poteva rispondere dell’evento dannoso de quo a titolo contrattuale (non esistendo alcun nesso tra l’evento dedotto in giudizio e la prestazione del servizio oggetto del contratto stipulato dal (omissis) con il gestore del ristorante), nonché ai sensi dell’art. 1786 c.c., relativa alla responsabilità degli imprenditori, tra l’altro, di “trattorie” per i danni derivanti dal “deposito in albergo” (atteso che tale disposizione riguarda i danni alle “cose” portate nell’esercizio) e dell’art. 2051 c.c. relativo ai danni prodotti dalla cosa in custodia potenzialmente pericolosa in sè o per l’uso che se ne faccia abitualmente, non certo per quello provocato da un uso del tutto abnorme e anomalo come verificatosi nella specie.

In realtà – hanno ancora evidenziato quei giudici – una responsabilità della (omissis) nei confronti del (omissis) può prospettarsi solo, o ex art. 2043 c.c. (concernente il danno ingiusto frutto di condotta dolosa o colposa dell’obbligato al risarcimento) o a norma dell’art. 2049 c.c. (relativo alla responsabilità per la condotta tenuta da persona diversa da quella chiamata a rispondere, ma legata a questa da vincolo di collaborazione o di dipendenza).

Precisato quanto sopra quei giudici hanno, ancora, evidenziato come pregiudiziale a qualsiasi altro accertamento fosse la individuazione dell’autore materiale del lancio del piatto e da cui originò l’evento dannoso, atteso che solo dopo avere accertato con sicurezza che il fatto colposo è stato posto in essere da persona diversa dall’attore medesimo o dai suoi commensali, poteva scendersi alla valutazione della colpa della convenuta o per fatto proprio (avendo omesso di esercitare la dovuta vigilanza onde evitare il verificarsi di fatti pregiudizievoli per i clienti) o per fatto del proprio commesso (il cameriere che avrebbe portato al cliente sconosciuto i piatti da rompere).

Poiché, infine, in ordine a tale circostanza, decisiva, il cui onere probatorio gravava certamente sulla parte attrice, non era stata raggiunta alcuna prova certa in esito all’istruttoria, quei giudici hanno rigetto, come anticipato, la domanda del (omissis).

2. Con il primo motivo il ricorrente (omissis) censura la riassunta pronunzia lamentando “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”.

Si osserva, infatti, che “la.. ricostruzione della vicenda come effettuata dalla Corte di appello di Ancona confligge in modo eclatante con le risultante probatorie in atti”.

Infatti:

– nella decisione non sono stati per nulla presi in considerazione il contenuto della cartella clinica e del fascicolo penale;

– la corte di appello ha messo illogicamente in dubbio l’attendibilità e la linearità delle dichiarazioni rese dai commensali del (omissis) (favorevoli agli assunti di quest’ultimo) “lasciandosi fuorviare dal pur chiaro espediente di controparte.. di accusare ingiustamente queste persone solo al momento della costituzione in giudizio, al fine di impedirne la deposizione… “, ritenendo, per contro, attendibile la deposizione resa da (omissis) che tale non era, trattandosi di deposizione viziata da un automatismo delle risposte;

– ” appare incongrua e inammissibile l’osservazione contenuta nella impugnata sentenza per cui la partecipazione al lancio dei piatti di… (omissis) e (omissis) [commensali del (omissis)] affermata dalla convenuta non era stata specificamente contraddetta da nessuno dei testimoni di parte attrice, i quali si limitarono a confermare che altro commensale aveva lanciato dei piatti senza peraltro escludere esplicitamente che al lancio avessero partecipato altre persone presenti all’esercizio. “La corte pretenderebbe – si precisa al riguardo nel ricorso – che il… (omissis) debba dare dimostrazione non solo dei fatti posti a fondamento della propria domanda, ma anche di quelli negativi dedotti dall’avversario, con una singolare inversione dell’onere della prova, in contrasto con la previsione dell’art. 2697 c.c.”.

3. La riassunta deduzione è manifestamente inammissibile, sotto tutti i profili in cui si articola.

3.1. Quanto, in particolare, alla dedotta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia” (sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.) deve ribadirsi, giusta quanto assolutamente pacifico – presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi – che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (In tale senso, ad esempio, Cass., 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960).

L’art. 360, n. 5 – infatti – contrariamente a quanto suppone l’attuale ricorrente, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.

Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione).

3. 1. 1. Pacifico quanto precede è di palmare evidenza la manifesta inammissibilità di tutte le considerazioni svolte nel motivo e dirette a leggere le testimonianze raccolte nel corso del giudizio in termini “diversi” rispetto a quanto fatto dal giudice di secondo grado.

3. 2. 2. Parimenti inammissibile il motivo in esame si appalesa, altresì nella parte in cui tende alla cassazione della pronunzia in questa sede gravata poiché mentre alcuni testimoni, le cui deposizioni sono state privilegiate dai giudici del merito, erano – in realtà – per i più svariati motivi, inattendibili, esclusivamente le dichiarazioni, in atti, concordanti con gli assunti dell’attuale ricorrente potevano – dovevano essere posti a fondamento della decisione, provenienti da testimoni attendibili.

Alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, non può non ribadirsi, sul punto specifico, ulteriormente, che il giudizio sulla capacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è rimesso al giudice del merito, come quello sull’attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni, ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. 4 dicembre 1999 n. 13567).

Infatti, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione – non sono deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, ma non a discutere ogni singolo elemento nè a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass. 29 aprile 1999 n. 4347; Cass. 12 marzo 1996 n. 2008; Cass. 5 novembre 1994 n. 9173; Cass. 14 aprile 1994 n. 3498).

Certo che nella specie i giudici del merito hanno più che adeguatamente motivato il loro convincimento, è palese, come anticipato, la inammissibilità della censura in esame.

3. 2. 3. Inconferente, ancora al fine del decidere, è la circostanza che i giudici del merito non abbiano posto, a fondamento della loro pronunzia, le risultanze della cartella clinica, nonché di quelle del fascicolo penale.

Quanto alla prima esattamente i giudici del merito hanno ritenuto, sia pure per implicito, irrilevanti e non pertinenti, al fine del decidere, le dichiarazioni favorevoli ai propri assunti, rese dallo stesso (omissis) in occasione del ricovero presso l’Ospedale, trattandosi di dichiarazioni provenienti dallo stesso attore e certamente non utilizzabili, pertanto, a suffragio dei suoi assunti (analogamente, nel senso che la deposizione testimoniale de relato ecte parte actoris, di per sè sola non ha alcun valore probatorio, e la stessa può acquisire rilevanza solo attraverso il riscontro di altre circostanze, le quali quindi devono avere adeguata consistenza ed essere adeguatamente prese in esame dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione, Cass. 4 giugno 1999 n. 5526).

In merito, ancora, alle dichiarazioni raccolte in sede di indagini di polizia giudiziaria, esattamente le stesse non sono state prese in esame dalla corte di appello, attesi – come osservato sopra – non solo i poteri discrezionali (non sindacabili in sede di legittimità) del giudice del merito nella scelta degli elementi di giudizio da porre a fondamento della propria decisione, ma anche, comunque, rilevata la loro inidoneità a superare quanto riferito dagli testi escussi nel contraddittorio delle parti.

Avendo diversi testi – ritenuti dai giudici di merito pienamente attendibili – riferito di avere visto il (omissis) e i suoi amici di tavolo “lanciare piatti a terra” è evidente – come osservato dai giudici di merito con osservazione in alcun modo contestata dal ricorrente – che era onere dell’attore dimostrare non genericamente che anche gli occupanti altri tavoli procedevano nello stesso modo (cioè gettavano in terra piatti) ma anche che la scheggia che lo ha colpito nell’occhio proveniva della rottura di un piatto scagliato da persona diversa da lui o dai suoi commensali.

4. 3. Quanto, ancora, alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., relativamente all’onere della prova, la deduzione, al pari della precedente, è – per un verso – inammissibile, per altro, manifestamente infondata.

Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777).

In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dai giudici del merito, della richiamata disposizione normativa [art. 2697 c.c.], e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la “corretta” interpretazione di tale norma.

In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l’interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordata disposizione, si limita a dolersi che l’esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente – pertanto – che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Nè, infine, può affermarsi – come del tutto apoditticamente si precisa in ricorso – che il giudice del merito avrebbe posto a carico dell’attore l’onere di dimostrare anche quelli negativi posti dall’avversario con una singolare inversione dell’onere della prova.

Come osservato sopra il giudice del merito si è limitato ad affermare – in puntuale applicazione dell’art. 2697 c.c. – che l’attore, avendo senza ombra di dubbio provveduto lui stesso, in compagnia dei propri commensali, a lanciare in terra dei piatti, in tanto poteva pretendere il ristoro dei danni patiti in quanto avesse dimostrato con certezza quale era la persona – diversa da lui e dei suoi commensali – che lanciando in terra il piatto gli aveva procurato la lesione denunziata.

Pacifico quanto sopra e non controverso, in linea di fatto, che una tale prova è assolutamente mancata in causa, è palese che anche sotto il profilo in esame il motivo non può trovare accoglimento.

5. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ancora, “violazione e falsa applicazione degli artt. 1786, 2043, 2697 c.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Si assume, infatti, in buona sostanza, che la (omissis), a prescindere dal verificare, in concreto se la responsabilità del lancio del piatto sia da attribuire a un terzo avventore rimasto sconosciuto o, piuttosto, alla stessa parte lesa e ai suoi commensali [come risultato accertato a seguito del rigetto del primo motivo] deve rispondere contrattualmente o, comunque, extra contrattualmente, dei danni riportati da esso ricorrente atteso che il titolare dell’impresa alberghiera, al pari del titolare dell’impresa di ristorazione, deve fornire la prestazione e assicurarne al cliente il pacifico godimento durante la sua esecuzione, obbligo palesemente violato nella specie dalla convenuta.

6. L’assunto è palesemente infondato.

Come evidenziato dai giudici del merito è da escludere, in radice, che la (omissis) possa rispondere della lesione riportata dal (omissis) per responsabilità contrattuale, non esistendo alcun nesso causale, tra l’evento dedotto e la prestazione di servizio oggetto del contratto.

Nè, ancora, palesemente, è invocabile nella specie la regola di cui agli artt. 1783 e 1786 c.c., tenuto presente che il danno si è verificato non su una “cosa” portata dal cliente, ma sul cliente stesso.

Nè, può affermarsi, infine, che il (omissis) aveva, comunque, diritto, di consumare la cena in condizioni di tranquillità e assenza di ogni rischio, con conseguente obbligo della gestrice del ristorante di fare cessare l’attività certamente pericolosa che alcuni clienti ponevano in essere nel suo locale.

Essendo – infatti – rimasto incontestabilmente accertato, da un lato, che era proprio il (omissis), in unione con i suoi commensali, a tenere – ancorché con altri, non identificati – una condotta “certamente” pericolosa, e che non è stato affatto dimostrato che la lesione è stata provocata da un terzo, estraneo al “tavolo” del (omissis), è di palmare evidenza che nessuna responsabilità può essere imputata alla (omissis) stante il fatto, quanto meno colposo, del (omissis) nel dedicarsi, con i suoi “commensali” al lancio dei piatti in terra (cfr., art. 1227, comma 1, c.c.).

7. Con il terzo, e quarto, motivo, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente, il ricorrente denunzia, ancora, nell’ordine, da un lato, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c… per avere escluso i giudici del merito che “le lesioni subite dal (omissis) sono conseguenza della attività di cooperazione prestata dal cameriere, nell’esercizio delle sue incombente, al verificarsi del fatto illecito, attraverso la consegna dei piatti da gettare a terra” [terzo motivo], dall’altro, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, per non avere la corte di appello di Ancona affermato la responsabilità della convenuta quale proprietaria delle cose sulle quali aveva un dovere di custodia.

8. Entrambe le deduzioni sono, per un verso, inammissibili, per altro, manifestamente infondate.

8. 1. Quanto alla rilevata inammissibilità dei motivi in esame, deve ribadirsi – come già si è evidenziato sopra – che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina – il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777).

Nella specie il ricorrente, pur assumendo, da un lato, che i giudici del merito avrebbero violato o, comunque, falsamente applicato le due disposizioni sopra ricordate (artt. 2049 e 2051 c.c.) e pur affermando che una corretta lettura di tali disposizioni non poteva non condurre all’accoglimento della proposta domanda, si astiene – totalmente – dall’indicare quale sia stata l’interpretazione data da quei giudici, alle ricordate disposizioni, in contrasto con quanto dallo stesso affermato.

8. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che i motivi in esame sono manifestamente infondati.

È esatto il rilievo che “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono stati adibiti” (art. 2049 c.c.) e che, ancora, “ciascuno è responsabile del danno delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” (art. 2051 c.c.), si osserva, peraltro, che giuvamente e concretamente (cioè con riferimento a quel singolo caso contingente) idoneo a produrre l’evento (Cass. 11 settembre 1998 n. 9037).

Non controverso quanto precede è palese che esattamente i giudici del merito hanno escluso sussista alcun nesso di causalità immediata e diretta tra la circostanza che i camerieri del locale gestito dalla (omissis) abbiano – su espressa richiesta degli avventori, tra cui lo stesso (omissis) e i suoi commensali – consegnato a costoro dei piatti vuoti, e l’evento dannoso denunziato dal (omissis).

Senza ombra di dubbio, infatti, è sopravvenuto tra la consegna dei piatti e l’evento dannoso, un fatto, ulteriore, assolutamente imprevedibile e estraneo all’uso che normalmente si fa dei piatti nei ristoranti e, in particolare, il loro lancio sul pavimento.

Essendo stata questa l’unica causa della lesione riportata dal (omissis) è evidente che esattamente i giudici del merito hanno escluso la sussistenza di una responsabilità, esclusiva, o pure solo concorrente, della (omissis) (vuoi quale datrice di lavoro dei camerieri che hanno obbedito alle richieste del (omissis) e degli altri avventori, vuoi quale proprietaria delle stoviglie), per cui del fatto doveva rispondere esclusivamente colui che, in quanto detentore del piatto (cfr. Cass. 1 giugno 1995 n. 6125, nonché, ad esempio, Cass. 25 marzo 1995 n. 3553), ha materialmente gettato in terra il piatto il cui frammento ha colpito l’occhio del (omissis).

Non avendo il (omissis) dato al riguardo alcuna prova (non potendosi escludere che, in realtà, il frammento provenisse proprio dai piatti che in quello stesso frangente il (omissis) e i suoi commensali stavano lanciando in terra) è palese che esattamente, come anticipato, la sentenza gravata ha rigettato la domanda attrice.

9. Con il quinto, e ultimo, motivo il ricorrente denunzia, infine, “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1226, 1227, 1283, 1284, 2056 e 2059 c.c. in riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, censurando la sentenza del primo giudice nella parte in cui questa ha liquidato i danni patiti da esso concludente per effetto dei fatti del 31 dicembre 1983 in misura incongrua.

10. Il motivo è, in primis, inammissibile.

Lo stesso, infatti, è volto non contro la sentenza di secondo grado, l’unica che può essere oggetto di censure in sede di ricorso per cassazione (cfr., al riguardo, l’art. 360, comma 1, prima parte, c.p.c.”le sentenze pronunziate in grado di appello… possono essere impugnata con ricorso per cassazione”) ma è diretto a denunziare statuizioni contenute nella decisione di primo grado, poste nel nulla dalla sentenza di appello.

Anche a prescindere da quanto precede, comunque il motivo, come esattamente evidenziato dal Procuratore Generale, deve essere dichiarato assorbito.

L’accoglimento dello stesso, infatti, presuppone – a prescindere da ogni altra indagine sulla ammissibilità, o meno, della deduzione de qua in questa sede [potendo – dovendo, eventualmente, la stessa essere portata all’esame del giudice di rinvio, atteso che l’accoglimento dell’appello principale della (omissis) ha importato l’assorbimento dell’appello incidentale del (omissis)] – l’accoglimento di uno degli altri motivi del ricorso.

Essendo, per contro, tutti i precedenti motivi – come sopra dimostrato – risultati infondati è palese che il motivo in questione rimane assorbito.

11. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte, rigetta, il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro138,24 oltre euro 1.800,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 21 ottobre 2002.

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