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Cassazione civile sez. III, 14/05/2024, n. 13300

Massima

La circostanza della successiva notificazione dell’intimazione di pagamento per la medesima cartella, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non può affatto comportare, di per sé, l’inammissibilità dell’azione del debitore volta a far valere la prescrizione del credito, non trattandosi, per tale profilo, di una contestazione attinente alla regolarità degli atti della riscossione ma di una contestazione dell’esistenza del credito e, quindi della stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione di tale credito, cioè di una contestazione proponibile senza alcun termine di decadenza o preclusione, fatto salvo, come ampiamente chiarito, il limite dell’interesse ad agire (fattispecie in tema di contestazione della prescrizione del credito iscritto a ruolo, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per infrazioni al codice della strada).

Supporto alla lettura

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Una sanzione amministrativa, nell’ordinamento italiano, è una sanzione prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.

Le sanzioni amministrative sono in genere di tipo pecuniario, ingiungono, cioè, il pagamento di una somma di denaro, e possono essere:

  • fisse: quando consistono nel pagamento di una somma non inferiore a €10 e non superiore a € 15.000;
  • proporzionali: quando non hanno limite massimo.

Una volta che l’agente accertante ha redatto il verbale, deve essere notificato al trasgressore immediatamente o entro 90 giorni salvo che la legge disponga diversamente. Il trasgressore può decidere se rinunciare al procedimento che verrà instaurato contro di lui pagando entro i termini previsti, oppure, in caso di mancato pagamento, il verbale, gli atti di indagine e l’eventuale ricorso o scritti difensivi del trasgressore vengono trasmessi dall’agente accertante all’autorità competente prevista dalla Legge o, in mancanza, al Prefetto che, verificati i presupposti documentali e sentito il trasgressore se espressamente richiesto, deciderà l’importo della sanzione.

A questa procedura è fatta eccezione per le sanzioni del codice della strada per le quali invece il verbale stesso, se non pagato e non opposto nei termini di 60 giorni dalla notifica, costituisce automaticamente titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo della sanzione edittale senza necessità dell’intervento dell’Autorità. Per la maggior parte delle sanzioni, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari all’importo minimo della sanzione, estinguendo il procedimento.

Normalmente, quando si parla di “multa” o “contravvenzione“, ci si riferisce a una sanzione amministrativa pecuniaria, come conseguenza di un illecito previsto dal Codice della strada o per aver usufruito di mezzi di trasporto pubblici senza o con titolo di viaggio inadeguato. Nel diritto penale, invece, la multa è un tipo di pena comminata per quei crimini che costituiscono un delitto, figura di illecito penale che si distingue dalla contravvenzione, ulteriore tipo di reato.

Ambito oggettivo di applicazione

…omissis…

Fatti di causa

XX ha agito in giudizio nei confronti di Roma Capitale e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER),

Ric. n. 27440/2022 – Sez. 3 – Ad. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 contestando un credito della prima risultante da un estratto di ruolo, a suo dire prescritto.

La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il XX, sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato un atto di costituzione in vista dell’eventuale udienza di discussione orale. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente intimato.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 140,143, c.p.c., art. 60 D.P.R. 600/73, art. 2943,2948,2967 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3”. Il ricorrente deduce che la propria eccezione di prescrizione del credito in contestazione sarebbe stata rigettata sul presupposto della regolare notificazione della cartella di pagamento, la quale, al contrario, era avvenuta in modo irregolare, in violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., nonché dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, e non era, pertanto, idonea ad interrompere il termine di prescrizione. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione. 1.1 Si premette che il tribunale ha espressamente affermato la sussistenza dell’interesse ad agire per la contestazione del credito risultante da un estratto di ruolo spontaneamente acquisito dall’interessato e tale statuizione non è stata oggetto di censure, onde sulla stessa deve ritenersi formato il giudicato interno e non può più essere messa in discussione nella presente sede.

Per quanto riguarda la validità della notificazione della cartella di pagamento, rilevante quale atto interruttivo della prescrizione eccepita nel giudizio di merito e contestata dal ricorrente per essere avvenuta mediante il mero deposito dell’atto presso la casa comunale, senza alcun avviso, in virtù della sua irreperibilità, benché, a suo dire, egli non fosse affatto “irreperibile” presso il proprio indirizzo di residenza, ma solo temporaneamente assente, il tribunale si è limitato ad osservare che risultava regolarmente notificata al ricorrente una successiva intimazione di pagamento, riferita alla medesima cartella di pagamento: secondo il tribunale, tale successiva notificazione attesterebbe che il ricorrente aveva avuto “notizia dell’esistenza del credito e della correlata cartella di pagamento in epoca antecedente l’accesso agli uffici del Concessionario e la consultazione dell’estratto di ruolo, donde l’inammissibilità originaria dell’opposizione in quanto volta a far valere tardivamente vizi della notifica di un atto prodromico e a conseguire una declaratoria di prescrizione invero non decorsa”.

La decisione impugnata, sotto tale aspetto, non risulta affatto conforme ai principi di diritto applicabili alla fattispecie.

Il XX aveva dedotto, tra l’altro, la prescrizione del credito iscritto a ruolo, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per infrazioni al codice della strada, sostenendo che, tra la data della notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione (5 giugno 2011) e quella del primo atto interruttivo della prescrizione, erano trascorsi più di cinque anni. A sostegno di tale assunto aveva dedotto l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento, che secondo l’AdER era intervenuta in data 13 gennaio 2016 (quindi nei cinque anni dalla data della notificazione del verbale), con il deposito dell’atto presso la casa comunale, per l’irreperibilità del destinatario.

Si tratta di una contestazione che, avendo ad oggetto l’estinzione del credito, può essere proposta senza limiti temporali, con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. ovvero anche eventualmente con un’azione di accertamento negativo, salvo il limite dell’interesse ad agire (oggi conformato dalla nuova formulazione dell’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma 4 bis, che prevede in proposito limitazioni stringenti; è appena il caso di sottolineare che tale disposizione, che è stata ritenuta applicabile da questa Corte anche nei giudizi pendenti, nella specie non può venire in rilievo, a causa del contrario giudicato interno, come già chiarito). È, pertanto, evidente che la circostanza della successiva notificazione dell’intimazione di pagamento per la medesima cartella (intervenuta nel 2018, come emerge dalla stessa sentenza impugnata), contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non può affatto comportare, di per sé, l’inammissibilità dell’azione del debitore volta a far valere la prescrizione del credito, non trattandosi, per tale profilo, di una contestazione attinente alla regolarità degli atti della riscossione ma di una contestazione dell’esistenza del credito e, quindi della stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione di tale credito, cioè di una contestazione proponibile senza alcun termine di decadenza o preclusione (fatto salvo, come ampiamente chiarito, il limite dell’interesse ad agire).

Il tribunale avrebbe, pertanto, dovuto valutare la regolarità della notificazione della cartella di pagamento e, sulla base dell’esito di tale valutazione, avrebbe dovuto poi verificare se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione, come eccepito dal debitore.

La decisione impugnata va, di conseguenza, cassata, affinché a tanto si provveda in sede di rinvio.

Il ricorso è accolto, nei sensi di cui in motivazione e la sentenza impugnata è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Allegati

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