…omissis…
Fatti di causa
XX ha agito in giudizio nei confronti di Roma Capitale e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER),
Ric. n. 27440/2022 – Sez. 3 – Ad. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 contestando un credito della prima risultante da un estratto di ruolo, a suo dire prescritto.
La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il XX, sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato un atto di costituzione in vista dell’eventuale udienza di discussione orale. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 140,143, c.p.c., art. 60 D.P.R. 600/73, art. 2943,2948,2967 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3”. Il ricorrente deduce che la propria eccezione di prescrizione del credito in contestazione sarebbe stata rigettata sul presupposto della regolare notificazione della cartella di pagamento, la quale, al contrario, era avvenuta in modo irregolare, in violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., nonché dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, e non era, pertanto, idonea ad interrompere il termine di prescrizione. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione. 1.1 Si premette che il tribunale ha espressamente affermato la sussistenza dell’interesse ad agire per la contestazione del credito risultante da un estratto di ruolo spontaneamente acquisito dall’interessato e tale statuizione non è stata oggetto di censure, onde sulla stessa deve ritenersi formato il giudicato interno e non può più essere messa in discussione nella presente sede.
Per quanto riguarda la validità della notificazione della cartella di pagamento, rilevante quale atto interruttivo della prescrizione eccepita nel giudizio di merito e contestata dal ricorrente per essere avvenuta mediante il mero deposito dell’atto presso la casa comunale, senza alcun avviso, in virtù della sua irreperibilità, benché, a suo dire, egli non fosse affatto “irreperibile” presso il proprio indirizzo di residenza, ma solo temporaneamente assente, il tribunale si è limitato ad osservare che risultava regolarmente notificata al ricorrente una successiva intimazione di pagamento, riferita alla medesima cartella di pagamento: secondo il tribunale, tale successiva notificazione attesterebbe che il ricorrente aveva avuto “notizia dell’esistenza del credito e della correlata cartella di pagamento in epoca antecedente l’accesso agli uffici del Concessionario e la consultazione dell’estratto di ruolo, donde l’inammissibilità originaria dell’opposizione in quanto volta a far valere tardivamente vizi della notifica di un atto prodromico e a conseguire una declaratoria di prescrizione invero non decorsa”.
La decisione impugnata, sotto tale aspetto, non risulta affatto conforme ai principi di diritto applicabili alla fattispecie.
Il XX aveva dedotto, tra l’altro, la prescrizione del credito iscritto a ruolo, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per infrazioni al codice della strada, sostenendo che, tra la data della notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione (5 giugno 2011) e quella del primo atto interruttivo della prescrizione, erano trascorsi più di cinque anni. A sostegno di tale assunto aveva dedotto l’invalidità della notificazione della cartella di pagamento, che secondo l’AdER era intervenuta in data 13 gennaio 2016 (quindi nei cinque anni dalla data della notificazione del verbale), con il deposito dell’atto presso la casa comunale, per l’irreperibilità del destinatario.
Si tratta di una contestazione che, avendo ad oggetto l’estinzione del credito, può essere proposta senza limiti temporali, con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. ovvero anche eventualmente con un’azione di accertamento negativo, salvo il limite dell’interesse ad agire (oggi conformato dalla nuova formulazione dell’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma 4 bis, che prevede in proposito limitazioni stringenti; è appena il caso di sottolineare che tale disposizione, che è stata ritenuta applicabile da questa Corte anche nei giudizi pendenti, nella specie non può venire in rilievo, a causa del contrario giudicato interno, come già chiarito). È, pertanto, evidente che la circostanza della successiva notificazione dell’intimazione di pagamento per la medesima cartella (intervenuta nel 2018, come emerge dalla stessa sentenza impugnata), contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non può affatto comportare, di per sé, l’inammissibilità dell’azione del debitore volta a far valere la prescrizione del credito, non trattandosi, per tale profilo, di una contestazione attinente alla regolarità degli atti della riscossione ma di una contestazione dell’esistenza del credito e, quindi della stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione di tale credito, cioè di una contestazione proponibile senza alcun termine di decadenza o preclusione (fatto salvo, come ampiamente chiarito, il limite dell’interesse ad agire).
Il tribunale avrebbe, pertanto, dovuto valutare la regolarità della notificazione della cartella di pagamento e, sulla base dell’esito di tale valutazione, avrebbe dovuto poi verificare se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione, come eccepito dal debitore.
La decisione impugnata va, di conseguenza, cassata, affinché a tanto si provveda in sede di rinvio.
Il ricorso è accolto, nei sensi di cui in motivazione e la sentenza impugnata è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
