1.2 – Col secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Tribunale integralmente compensato le spese del doppio grado.
2.1 – Va rilevata d’ufficio la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando sia mai stato evocato in giudizio il terzo pignorato, ossia la Banca d’Italia.
A seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha infatti recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell’interprete di preferire – a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis – l’interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all’art. 6 CEDU;
infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria”.
Ritiene la Corte di dover dare continuità a questo nuovo indirizzo, con la conseguenza che, non essendo stata evocata ab imis in giudizio la Banca d’Italia, terza pignorata, la sentenza impugnata è nulla, così come lo è l’intero procedimento, per violazione dell’art. 102 c.p.c.
3.1 – Si impone dunque la rimessione al giudice di primo grado, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario.
Il giudice di merito provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2022
