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Cassazione civile sez. III, 12/06/2023, n.16631

Massima

In tema di responsabilità professionale del notaio, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all’esistenza di un danno risarcibile e al suo manifestarsi all’esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest’ultimo esigibile ai sensi dell’articolo 1176 del codice civile, secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito.

Supporto alla lettura

Responsabilità notaio

Tra notaio e le parti roganti si instaura un rapporto contrattuale. Il notaio, nel svolgere la propria attività verso il cliente che assiste, è tenuto sia alla prestazione espressamente richiesta sia ai compiti ulteriori che siano necessari a garantire il buon esito del risultato. Tra questi vi è il c.d. obbligo di consiglio ribadito di recente da Cass. civ., sez. III, 18-05-2017, n. 12482, per il quale il notaio incaricato della redazione ed autenticazione di un contratto preliminare per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovraintendere alla compilazione dell’atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse (nella specie, in cui le parti avevano pattuito un termine di nove anni per la stipula del definitivo, la suprema corte ha ritenuto che rientrava nel c.d. «dovere di consiglio», gravante sul notaio ex art. 42, 1º comma, lett. a), del codice di deontologia notarile, avvertire le parti della durata triennale degli effetti della trascrizione del preliminare, ai sensi dell’art. 2645 bis, 3º comma, c.c., e, conseguentemente, degli ulteriori adempimenti necessari a garantire la sicurezza dell’operazione).

La regola è che l’opera demandata al notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico non si riduce al mero compito di accertare la volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie affinché sia assicurata la serietà e la certezza dell’atto giuridico da rogarsi, per effetto del conseguimento dello scopo tipico di esso, con la conseguenza che l’inosservanza dei menzionati obblighi accessori da parte del notaio, salvo espresso esonero delle parti, comporta responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità: Cass. civ., sez. I, 29-11-2007, n. 24939.

Deve anche accertare la capacità di disporre delle parti stesse; infatti per Cass. civ., sez. III, 19-12-2014, n. 26908, sussiste la responsabilità contrattuale del notaio che abbia rogato un atto di trasferimento di immobile allorché il venditore sia stato in precedenza dichiarato fallito, risultando per tale ragione l’atto privo di effetti verso i creditori; il bene, pertanto, deve essere restituito e l’acquirente ha diritto al risarcimento del danno patito, il cui ammontare è pari al valore monetario dell’immobile al momento dell’effettivo rilascio, detratto l’importo corrispondente al vantaggio economico tratto nel periodo in cui l’acquirente ne ha avuto il godimento quale proprietario. Deve altresì consigliare alle parti l’atto più conveniente sotto il profilo fiscale, come ricorda Cass. civ., sez. II, 13-01-2003, n. 309: il notaio, chiamato a stipulare un atto in cui le parti interessate si dichiarano «coltivatori», ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 1176 c.c., di svolgere un’adeguata ricerca legislativa, al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole, sul presupposto, pacifico nella giurisprudenza della suprema corte, secondo il quale la funzione del notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all’attività di indirizzo anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare. Quanto agli altri suoi compiti, il notaio deve effettuare le verifiche sulle trascrizioni pregiudizievoli che gravino sul bene, essendo altrimenti tenuto al risarcimento del danno Così Cass. civ., sez. III, 26-8-2014, n. 18244: il notaio incaricato di un atto avente per oggetto la vendita di un immobile, ove non abbia compiuto diligentemente le necessarie visure ipocatastali, è responsabile dei danni subiti dal compratore del bene, che risulti gravato da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli non dichiarate, ma soltanto nei limiti di quella parte del prezzo che non sia stata già versata in precedenza al venditore.

Peraltro, secondo Cass. civ., sez. III, 21-06-2012, n. 10297, qualora le parti, pur avvertite dal notaio dell’obbligo di trascrivere l’atto, abbiano escluso la trascrizione o disposto che essa avvenga in ritardo, tanto nel caso di previsione della esenzione del notaio da responsabilità, quanto in mancanza di tale espressa esenzione, deve escludersi che al professionista possa addebitarsi una responsabilità per il danno subìto in conseguenza della mancata o tardiva trascrizione, atteso che il comportamento del notaio è stato da loro consentito e anzi, sul piano del contratto di prestazione d’opera, imposto.

Ambito oggettivo di applicazione

Considerato che

1. il Tribunale di Trento, accertata la responsabilità contrattuale di F.P., notaio convenuto da Alpen Investiment s.r.l., per inadempimento consistito nella inosservanza degli obblighi accessori su di lui gravanti ed in particolare poiché “la procura utilizzata dal venditore (nella specie, V.R., dante causa di Alpen Investiment s.r.l.) non era idonea a superare i vizi derivanti dal conflitto di interessi”, accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dal professionista e rigettava la domanda risarcitoria;

2. avverso la sentenza di prime cure, proponeva gravame Alpen Investiment s.r.l. e la Corte d’appello di Trento rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado e precisando, per quanto ancora qui rileva, che il termine prescrizionale in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale decorre non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato;

3. ha proposto ricorso per cassazione Alpen Investiment s.r.l sulla base di due motivi;

ha resistito con controricorso F.P.;

la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;

parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

Ritenuto che

1. con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935,2938 e 2697 c.c., 101 e 112 c.p.c. in relazione all’accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata dal notaio convenuto;

2. con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2938 c.c. per aver la Corte d’appello individuato la decorrenza del termine prescrizionale dalla notifica dell’atto di citazione della V. in data 14 ottobre 2005, e non dall’atto di compravendita in data 13.09.2005, data individuata dallo stesso notaio convenuto in prime cure;

3. il primo motivo di ricorso non è fondato;

nello specifico, la Corte d’appello, premesso che “la parte non contesta il dovere del giudice di individuare l’esatto momento dal quale far decorrere il termine prescrizionale, a fronte di eccezione tempestivamente e ritualmente sollevata”, ha richiamato correttamente il principio espresso da questa Corte in ordine alla censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. (riproposta dalla società ricorrente nel ricorso per cassazione in aggiunta alle norme indicate nella rubrica del primo motivo), secondo cui l’eccezione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 1, 27/07/2016 n. 15631; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, 06/10/2020 n. 21357; Cass. Sez. L, 27/10/2021 n. 30303);

la Corte d’appello ha poi richiamato altro orientamento consolidato, a mente del quale, non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l’eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l’ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l’esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941,2942,2943 e 2944 c.c. (Cass. Sez. 3, 21/01/2020 n. 1149) (cfr. pag. 12 e 13 sentenza impugnata);

pertanto, le violazioni di legge lamentate dalla società ricorrente non sussistono;

4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile;

con esso si censura l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza che si dimostra congrua e priva di vizi logici e giuridici in ordine alla individuazione del termine di prescrizione, che è stato ritenuto legittimamente decorrente dal momento in cui ad Alpen Investiment s.r.l. fu notificato l’atto di citazione dalla V.S.; difatti, dalla notifica di tale atto, con cui quest’ultima chiedeva l’annullamento del contratto di compravendita della villa (stipulato nell’ottobre 2005 dalla acquirente Alpen Investiment s.r.l., per rogito del notaio F., con il venditore, V.R., coniuge della V.) la stessa società ebbe piena contezza che l’operato professionale del notaio poteva aver causato il danno, apprezzamento questo non sindacabile in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito cui compete la valutazione della decorrenza della prescrizione; in proposito, la Corte di merito ha condiviso l’orientamento di questa Corte -che va qui ribadito- secondo cui in tema di responsabilità professionale del notaio, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all’esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all’esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest’ultimo esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (principio affermato con riferimento ad una fattispecie di responsabilità di un notaio per aver erroneamente asseverato l’inesistenza di pesi e vincoli sul bene immobile oggetto di una compravendita, in cui questa Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata, avendo ancorato il dies a quo di decorrenza della prescrizione alla mera stipula dell’atto, avesse pretermesso la doverosa indagine sul momento in cui si era prodotto e reso conoscibile il danno lamentato dagli acquirenti, i quali avevano subito la risoluzione di un successivo contratto di compravendita, dagli stessi concluso con terzi, in quanto l’immobile era risultato gravato da ipoteca) (così in massima: Cass. Sez. 3, 18/02/2016 n. 3176; in senso conforme, ma in diversa fattispecie di responsabilità notarile: Cass. Sez. 3, 22/09/2017 n. 22059; in tema di responsabilità dell’avvocato: v. Cass. Sez. 3, 03/11/2020, n. 24270);

5. in conclusione il ricorso va rigettato e le spese seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023.

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