Considerato che
1. il Tribunale di Trento, accertata la responsabilità contrattuale di F.P., notaio convenuto da Alpen Investiment s.r.l., per inadempimento consistito nella inosservanza degli obblighi accessori su di lui gravanti ed in particolare poiché “la procura utilizzata dal venditore (nella specie, V.R., dante causa di Alpen Investiment s.r.l.) non era idonea a superare i vizi derivanti dal conflitto di interessi”, accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dal professionista e rigettava la domanda risarcitoria;
2. avverso la sentenza di prime cure, proponeva gravame Alpen Investiment s.r.l. e la Corte d’appello di Trento rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza di primo grado e precisando, per quanto ancora qui rileva, che il termine prescrizionale in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale decorre non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato;
3. ha proposto ricorso per cassazione Alpen Investiment s.r.l sulla base di due motivi;
ha resistito con controricorso F.P.;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
parte controricorrente ha depositato memoria.
Diritto
Ritenuto che
1. con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935,2938 e 2697 c.c., 101 e 112 c.p.c. in relazione all’accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata dal notaio convenuto;
2. con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2938 c.c. per aver la Corte d’appello individuato la decorrenza del termine prescrizionale dalla notifica dell’atto di citazione della V. in data 14 ottobre 2005, e non dall’atto di compravendita in data 13.09.2005, data individuata dallo stesso notaio convenuto in prime cure;
3. il primo motivo di ricorso non è fondato;
nello specifico, la Corte d’appello, premesso che “la parte non contesta il dovere del giudice di individuare l’esatto momento dal quale far decorrere il termine prescrizionale, a fronte di eccezione tempestivamente e ritualmente sollevata”, ha richiamato correttamente il principio espresso da questa Corte in ordine alla censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. (riproposta dalla società ricorrente nel ricorso per cassazione in aggiunta alle norme indicate nella rubrica del primo motivo), secondo cui l’eccezione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 1, 27/07/2016 n. 15631; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, 06/10/2020 n. 21357; Cass. Sez. L, 27/10/2021 n. 30303);
la Corte d’appello ha poi richiamato altro orientamento consolidato, a mente del quale, non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l’eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l’ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l’esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941,2942,2943 e 2944 c.c. (Cass. Sez. 3, 21/01/2020 n. 1149) (cfr. pag. 12 e 13 sentenza impugnata);
pertanto, le violazioni di legge lamentate dalla società ricorrente non sussistono;
4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile;
con esso si censura l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza che si dimostra congrua e priva di vizi logici e giuridici in ordine alla individuazione del termine di prescrizione, che è stato ritenuto legittimamente decorrente dal momento in cui ad Alpen Investiment s.r.l. fu notificato l’atto di citazione dalla V.S.; difatti, dalla notifica di tale atto, con cui quest’ultima chiedeva l’annullamento del contratto di compravendita della villa (stipulato nell’ottobre 2005 dalla acquirente Alpen Investiment s.r.l., per rogito del notaio F., con il venditore, V.R., coniuge della V.) la stessa società ebbe piena contezza che l’operato professionale del notaio poteva aver causato il danno, apprezzamento questo non sindacabile in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito cui compete la valutazione della decorrenza della prescrizione; in proposito, la Corte di merito ha condiviso l’orientamento di questa Corte -che va qui ribadito- secondo cui in tema di responsabilità professionale del notaio, ai fini della individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all’esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all’esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest’ultimo esigibile ai sensi dell’art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (principio affermato con riferimento ad una fattispecie di responsabilità di un notaio per aver erroneamente asseverato l’inesistenza di pesi e vincoli sul bene immobile oggetto di una compravendita, in cui questa Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata, avendo ancorato il dies a quo di decorrenza della prescrizione alla mera stipula dell’atto, avesse pretermesso la doverosa indagine sul momento in cui si era prodotto e reso conoscibile il danno lamentato dagli acquirenti, i quali avevano subito la risoluzione di un successivo contratto di compravendita, dagli stessi concluso con terzi, in quanto l’immobile era risultato gravato da ipoteca) (così in massima: Cass. Sez. 3, 18/02/2016 n. 3176; in senso conforme, ma in diversa fattispecie di responsabilità notarile: Cass. Sez. 3, 22/09/2017 n. 22059; in tema di responsabilità dell’avvocato: v. Cass. Sez. 3, 03/11/2020, n. 24270);
5. in conclusione il ricorso va rigettato e le spese seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023.