• Home
  • >
  • Cassazione civile sez. III, 12/01/2024, n. 1368

Cassazione civile sez. III, 12/01/2024, n. 1368

Massima

Sul corretto inquadramento dell’azione prevista dall’art. 292, primo comma, del D.Lgs. n. 209 del 2005 va data continuità al principio per cui l’azione recuperatoria esperita dall’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada nei confronti dei responsabili del sinistro va qualificata come un’azione avente natura autonoma e speciale ex lege – non assimilabile né allo schema tipico dell’azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione legale nei diritti del danneggiato – in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell’assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile. Da ciò discendere l’operatività del termine ordinario decennale di prescrizione, con decorso dalla data dell’effettuato pagamento.

In caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l’art. 292, primo comma, D.Lgs. n. 209 del 2005 abilita l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada all’esercizio dell’azione di recupero dell’indennizzo pagato “nei confronti dei responsabili del sinistro”: tali sono il proprietario e – ove diverso da questi – il conducente del veicolo danneggiante.

NDR: in tal senso Cass. SU 07/07/2022, n. 21514.

Supporto alla lettura

Ambito oggettivo di applicazione

…omissis…

Fatti di causa

1. Con il decreto n. 8661 del 2009, il Tribunale di Firenze ingiunse a Na.Mi. il pagamento della somma di Euro 30.000, oltre interessi e spese, in favore della XX Spa (lite pendente divenuta XX Assicurazioni), a titolo di recupero delle somme da quest’ultima corrisposte, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ed a seguito di transazione con il danneggiato, per il ristoro dei danni cagionati dalla circolazione, senza copertura assicurativa, di un ciclomotore condotto dal Na.Mi..

Spiegando opposizione al provvedimento monitorio, Na.Mi., oltre a contestare sotto differenti profili la propria responsabilità ed i presupposti di esperibilità dell’azione, chiamò in causa An.Ca., asserito proprietario del ciclomotore.

Nel costituirsi in giudizio, l’opposta compagnia assicuratrice invocò il rigetto dell’opposizione, proponendo altresì domanda di condanna di An.Ca., ove riconosciuto legittimato passivo, al pagamento, “in solido con l’opponente ovvero chi dei due di ragione”, dell’importo oggetto di ingiunzione.

Resistette alla lite anche An.Ca..

All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Firenze rigettò l’opposizione e le domande dell’opponente verso il terzo chiamato.

2. L’appello interposto da Na.Mi. è stato parzialmente accolto dalla decisione in epigrafe indicata.

Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’appello fiorentina, escluso il maturarsi della prescrizione (ritenuta decennale) dell’azione (qualificata come di regresso) esperita dalla compagnia assicuratrice e negata l’irresponsabilità di Na.Mi. per minore età all’epoca del sinistro, ha accertato la proprietà del ciclomotore in capo a An.Ca. e, per l’effetto e previa revoca del decreto ingiuntivo, emesso condanna di quest’ultimo e di Na.Mi. al pagamento della somma di euro 15.000 cadauno in favore dell’assicurazione.

3. Ricorre per cassazione Na.Mi., affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, An.Ca., dispiegando altresì ricorso incidentale anch’esso articolato in tre motivi.

Ad ambedue le impugnazioni resiste, con distinti controricorsi, la XX Assicurazioni Spa.

4. Ambedue i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente principale, per violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto, contesta la qualificazione offerta dal giudice territoriale all’azione di recupero del credito esperita dalla compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 292 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209: essa concreta, a dire dell’impugnante, una fattispecie di surrogazione legale ex art. 1203, primo comma, num. 5, cod. civ. nella posizione del danneggiato, con conseguente applicazione del termine di prescrizione biennale previsto dall’art. 2947, secondo comma, cod. civ. per il risarcimento danni da circolazione dei veicoli.

2. Analoga doglianza espone il primo motivo del ricorso incidentale, a suffragio del quale si rivendica altresì l’applicazione della “normativa vigente interpretata univocamente dalla giurisprudenza” alla data del sinistro, prevedente il termine di prescrizione biennale.

3. I motivi sono infondati.

Sul corretto inquadramento dell’azione prevista dall’art. 292, primo comma, del D.Lgs. n. 209 del 2005, oggetto di divergenti letture esegetiche in dottrina e giurisprudenza, è di recente intervenuta questa Corte, nella sua veste più tipica di organo della nomofilachia.

Al fine di dirimere il contrasto manifestatosi anche con pronunce di legittimità, Cass., Sez. U, 07/07/2022, n. 21514, ha qualificato l’azione recuperatoria esperita dall’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada nei confronti dei responsabili del sinistro come un’azione avente natura autonoma e speciale ex lege – non assimilabile né allo schema tipico dell’azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione legale nei diritti del danneggiato – in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell’assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile.

Da tale premessa sistematica ha poi fatto discendere l’operatività del termine ordinario decennale di prescrizione, con decorso dalla data dell’effettuato pagamento.

Al descritto orientamento si intende qui dare convinta continuità: d’altro canto, le doglianze degli impugnanti si limitano a (ad un tempo, si esauriscono nel) riprodurre argomenti, condivisi da precedenti arresti, esaminati e diffusamente confutati, dacché ritenuti non conformi a diritto, dalla menzionata pronuncia delle Sezioni Unite.

A ciò si aggiunga, in replica a quanto opinato dall’impugnante in via incidentale, che l’art. 292, primo comma, del D.Lgs. n. 209 del 2005 non ha subito alcun mutamento nella sua formulazione positiva dall’epoca del sinistro scaturigine della controversia, avendone l’organo di nomofilachia soltanto chiarito la corretta esegesi.

4. Il secondo motivo del ricorso principale, ancora per violazione di varie disposizioni di legge, censura l’affermata legittimazione passiva di Na.Mi., adducendo la non imputabilità a quest’ultimo dell’evento lesivo sotto un duplice profilo: (a) dacché mero conducente, non proprietario del veicolo; (b) poiché minorenne all’epoca dei fatti, presuntivamente incapace, con onere di prova contraria gravante a carico del soggetto danneggiato.

4.1. La censura è infondata, sotto ambedue gli aspetti.

Circa la prima questione, è sufficiente osservare che, in caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, il più volte richiamato art. 292, primo comma, del D.Lgs. n. 209 del 2005 abilita l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada all’esercizio dell’azione di recupero dell’indennizzo pagato “nei confronti dei responsabili del sinistro”: tali sono, per scolastica nozione, il proprietario e – ove diverso da questi – il conducente del veicolo danneggiante (per un’ulteriore conferma, cfr. ancora Cass., Sez. U, n. 21514 del 2022, citata supra).

Quanto al rilievo sub (b), la pronuncia impugnata ha fatto buon governo, in punto di riparto dell’onere della prova, del consolidato principio di diritto secondo cui in caso di azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale proposta allegando l’imputabilità dell’evento lesivo alla condotta, dolosa o colposa, dell’autore dell’illecito, grava sul danneggiante l’onere di allegare e provare l’esistenza, al momento del fatto, dello stato di incapacità di intendere e di volere previsto dall’art. 2046 cod. civ., in quanto la imputabilità non integra un elemento costituivo della fattispecie di responsabilità aquiliana, ma si pone come condizione soggettiva esimente della stessa (così Cass. 06/07/2017, n. 16661).

Regula iuris soltanto anapoditticamente contrastata dalla generica doglianza del ricorrente, svolta senza nemmeno prospettare le ragioni e gli argomenti in ipotesi fondanti una differente conclusione.

5. Con il terzo mezzo, riferito a violazione degli artt. 2697 e 2702 cod. civ. nonché dell’art. 116 cod. proc. civ., il ricorrente principale deduce l’assenza di prova del credito azionato: specificamente nega ogni valenza al riguardo all’atto transattivo stipulato dalla compagnia assicuratrice con il danneggiato, scrittura privata inter alios acta.

5.1. La doglianza è infondata.

L’inequivoco tenore letterale dell’art. 292, primo comma, del D.Lgs. n. 209 del 2005 (“L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno (…) ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato”) configura espressamente la transazione come titolo (rectius, come uno dei titoli) legittimante l’azione di recupero. Dunque, è l’inequivoco dato positivo ad ascrivere al negozio transattivo intercorso tra l’impresa assicuratrice e il danneggiato efficacia nei riguardi dei responsabili del sinistro, soggetti terzi rispetto alla pattuizione e, per conseguenza, idoneità dimostrativa del credito fatto valere dall’assicurazione.

6. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 del codice di rito.

Si contesta, in particolare, la ritenuta legittimazione passiva di An.Ca., quale proprietario del ciclomotore: premesso che onerate di detta prova erano le controparti, il ricorrente incidentale sostiene che le emergenze istruttorie acquisite (e, in specie, il verbale della Polizia municipale del Comune di Milazzo redatto in occasione del sinistro) dimostrano l’avvenuta vendita del veicolo a Na.Mi. in epoca anteriore al verificarsi dell’occorso.

6.1. Il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione può essere dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. soltanto qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769); l’inosservanza dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, legittima la proposizione dell’impugnazione di legittimità allorché si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (ancora Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Risulta allora evidente come la doglianza in esame appaia del tutto distonica rispetto agli enunciati principi: essa, in buona sostanza, a dispetto dell’evocazione della fattispecie di cui al num. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., si risolve nel richiedere a questa Corte un riesame della valutazione dei mezzi istruttori operata (peraltro in maniera completa ed esaustiva) dal giudice territoriale, attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.

7. Con il terzo mezzo di ricorso incidentale si censura la concessione del decreto ingiuntivo in favore della compagnia assicuratrice, siccome in thesi emesso in assenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, stante la inopponibilità a terzi della transazione intercorsa tra la XX Spa e il danneggiato.

7.1. Il motivo è infondato.

Priva di rilevanza è la contestazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’accesso alla tutela monitoria: invero, l’opposizione al decreto introduce un giudizio ordinario di cognizione, nel quale più non rileva la sussistenza di quei requisiti, poiché la verifica nel merito della fondatezza della pretesa azionata è operata secondo le regole di scomposizione dell’onere probatorio correlate alla posizione sostanziale delle parti (opponente-convenuto; opposto-attore) ed alla stregua degli ordinari canoni di apprezzamento dei mezzi istruttori, senza alcun favor per l’asserito creditore.

Circa la valenza della transazione con il danneggiato quale titolo per l’azione recuperatoria dell’impresa designata valgano anche qui le considerazioni innanzi illustrate, sub par. 5.1..

8. In conclusione, e per riepilogare: sono rigettati il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

9. Circa il regolamento delle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica la integrale compensazione nei rapporti tra Na.Mi. e An.Ca.; l’applicazione del principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ. impone invece la condanna di ciascun ricorrente, distintamente considerato, alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della XX Spa, avendo quest’ultima svolto autonome difese con riferimento ai singoli ricorsi.

9.1. La decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui ambedue i ricorrenti beneficiano in base a delibere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze (rispettivamente: del 16 settembre 2020 per Na.Mi.; del 18 novembre 2020 per An.Ca.), debitamente versate in atti, e la cui revoca – che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315).

10. Del pari, la circostanza che i due ricorrenti risultino ammessi al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato: tanto perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020 n. 4315).

Pertanto, atteso il rigetto di ambedue i ricorsi, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura rispettivamente pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra Na.Mi. e An.Ca. Condanna il ricorrente principale, Na.Mi., al pagamento in favore della controricorrente, XX Assicurazioni Spa, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna il ricorrente incidentale, An.Ca., al pagamento in favore della controricorrente, XX Assicurazioni Spa, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi